Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_32/2026
Sentenza dell'8 luglio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano,
B.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda.
Oggetto
ritardata giustizia (omissione nel constatare la
decadenza del sequestro),
ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2026 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2026.88).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con ricorso per ritardata giustizia 24 aprile 2026 l'avv. A.________ si è aggravata contro l'asserita inattività dell'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano, e meglio contro la sua asserita omissione nel constatare la decadenza di un sequestro decretato il 6 giugno 2019 a favore di B.________.
1.2. Mediante sentenza 15 maggio 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha osservato che l'UE aveva già implicitamente respinto la richiesta di accertamento della decadenza del sequestro con il verbale di pignoramento emesso il 27 marzo 2026 nell'esecuzione promossa dagli eredi della defunta madre della ricorrente contro la ricorrente medesima, nella misura in cui stabiliva che il sequestrante B.________ partecipava al pignoramento in via provvisoria a norma dell'art. 281 LEF. L'autorità di vigilanza ha spiegato che contro tale provvedimento dell'UE non era dato ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF) bensì l'ordinaria via dell'art. 17 cpv. 1 LEF, per cui spettava a A.________ impugnare il verbale di pignoramento, ciò che del resto ella aveva fatto per conto della comunione ereditaria con ricorso 13 aprile 2026.
L'autorità di vigilanza ha inoltre rilevato, per mera abbondanza, di aver già anch'essa confermato in varie decisioni la validità del sequestro, decisioni che la ricorrente non aveva impugnato al Tribunale federale.
L'autorità di vigilanza ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso per ritardata giustizia e ha avvertito la ricorrente che future richieste di riesame, di revisione o di accertamento della nullità di decisioni passate in giudicato fondate su argomenti che avrebbero dovuto essere fatti valere con le vie ordinarie di ricorso le sarebbero state rinviate senz'altra formalità.
2.
Con ricorso in materia civile 12 giugno 2026 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di accertare che il sequestro è decaduto (rispettivamente che è nullo o inefficace), di ordinare la liberazione degli averi bancari sequestrati e di constatare che B.________ non può partecipare al pignoramento. In via subordinata, la ricorrente ha postulato di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa all'autorità inferiore per nuova decisione. La ricorrente ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo al rimedio e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
3.2. Nel gravame all'esame, la ricorrente sostiene che l'autorità di vigilanza avrebbe trasformato il suo ricorso 24 aprile 2026 in una pretesa impugnazione del verbale di pignoramento 27 marzo 2026. A suo dire, rifiutando di accertare la decadenza, la nullità o l'inefficacia del sequestro (in ragione della perenzione dell'azione di convalida ai sensi dell'art. 280 LEF, dell'inapplicabilità dell'art. 279 cpv. 4 LEF, del difetto dei presupposti previsti dall'art. 272 LEF [" difetto di verosimiglianza del credito " e " incompetenza territoriale del giudice "], dell'assenza di giudicato materiale del decreto di sequestro, dell'assenza di " qualità sostanziale di B.________ " e dell'uso contraddittorio e strumentale del domicilio della ricorrente), tale autorità avrebbe violato gli art. 272, 279, 280 e 281 LEF, nonché gli art. 9 e 29 cpv. 1 e 2 Cost.
Tali argomenti, seppure estesi su più pagine, si esauriscono però in un'apodittica e vaga contestazione dell'impugnato giudizio, priva di un convincente confronto con i ragionamenti dell'autorità di vigilanza. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Con la pronuncia della presente sentenza, la richiesta di conferire effetto sospensivo al ricorso diventa priva di oggetto.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 8 luglio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini