Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_311/2026
Sentenza del 5 maggio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Daniele Timbal,
opponente.
Oggetto
contributo di mantenimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 marzo 2026
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2026.22).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione 20 gennaio 2026 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha respinto un'istanza di revisione presentata da A.________ contro un accordo transattivo da lei concluso con il padre B.________ ad un'udienza di conciliazione tenutasi il 9 novembre 2022 (in virtù del quale il padre si impegnava a versare alla figlia un contributo alimentare mensile di fr. 200.--).
Mediante sentenza 4 marzo 2026 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo 20 febbraio 2026 di A.________ avverso tale decisione. La Corte cantonale ha osservato che A.________ non si era confrontata in alcun modo con la decisione impugnata e non aveva indicato per quale ragione la stessa sarebbe il frutto di un accertamento dei fatti manifestamente errato o di un'errata applicazione del diritto.
2.
Con scritto datato 3 aprile 2026 (spedito il 9 aprile 2026) A.________ ha contestato la sentenza 4 marzo 2026 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di " validare la decisione già presa dal Pretore Massimo Romerio nel settembre 2022 che conferma il mio diritto di ricevere i fr. 1'400.-- di alimenti mensili fino alla fine dei miei studi universitari [...] stabilito dal Giudice di Basilea nella sentenza di divorzio dei miei genitori del 21 giugno 2007". L'11 aprile 2026 la ricorrente ha inviato ulteriore documentazione al Tribunale federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Lo scritto all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF).
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità (DTF 150 I 183 consid. 3.3), e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1).
3.2. Nel rimedio all'esame, la ricorrente spiega di aver firmato l'accordo transattivo pensando che il padre le "avrebbe dato mensilmente CHF 200.- i n aggiunta ai CHF 1'400.- stabiliti dalla sentenza di divorzio", sostiene che il padre sarebbe proprietario di immobili nel Cantone di Basilea Campagna e chiede il mantenimento, anche retroattivo, dovutole fino alla fine della formazione universitaria.
3.3. Limitandosi a proporre tali generiche affermazioni relative al merito della vertenza (che, come spiegato, non può essere oggetto di disamina), la ricorrente non si confronta con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio di irricevibilità qui impugnato e non spiega in che modo esso sarebbe contrario al diritto. Il ricorso è quindi del tutto inidoneo a invalidare la sentenza cantonale e non soddisfa le esigenze di motivazione previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Considerate le circostanze del caso concreto, si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 maggio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini