Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_114/2026
Sentenza del 29 luglio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hartmann, Giudice presidente,
De Rossa, Brunner,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________ Sagl in liquidazione,
patrocinata dall'avv. dott. Andreea Faldarini,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
dichiarazione di fallimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 gennaio 2026 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni (SBK 26 4).
Fatti
A.
Dopo aver constatato che nessuna delle parti era comparsa all'udienza di dibattimento, con decisione 8 gennaio 2026 il Tribunale regionale Moesa ha dichiarato, su istanza della B.________, il fallimento della A.________ Sagl (attiva dal 2018 quale impresa generale di costruzioni) a far tempo dal medesimo giorno alle ore 10:00.
B.
Mediante sentenza 26 gennaio 2026 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni ha respinto il reclamo introdotto il 16 gennaio 2026 dalla A.________ Sagl in liquidazione contro la dichiarazione di fallimento.
C.
La A.________ Sagl in liquidazione ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile 4 febbraio 2026, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, la revoca della dichiarazione di fallimento.
Con decreto 25 febbraio 2026, il Presidente della Corte adita ha accolto la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio nel senso che ha vietato, per la durata della procedura dinanzi al Tribunale federale, l'adozione di misure d'esecuzione della sentenza impugnata, pur mantenendo in essere la dichiarazione di fallimento e ogni eventuale provvedimento conservativo già adottato.
Non sono state chieste determinazioni nel merito, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
1.1. La sentenza impugnata, pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ), costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) in materia di esecuzione e fallimento che soggiace al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) indipendentemente dal valore di lite (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), il rimedio si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate; la parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
Contrariamente a quanto prevede l'art. 174 cpv. 1 seconda frase LEF per la procedura cantonale di reclamo, dinanzi al Tribunale federale non possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).
2.
Litigiosa dinanzi al Tribunale federale è la verosimiglianza della solvibilità della ricorrente ai sensi dell'art. 174 cpv. 2 LEF.
2.1. Giusta l'art. 174 cpv. 2 LEF, l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2) oppure il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3).
Questi fatti nuovi (veri nova), esaustivamente enumerati, possono condurre all'annullamento della dichiarazione di fallimento a condizione che il debitore renda verosimile la sua solvibilità, vale a dire la capacità di disporre di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili. La solvibilità è data anche se questa capacità fa temporaneamente difetto, a condizione che vi siano indizi di miglioramento della situazione a corto termine. Se il debitore deve solo rendere verosimile - e non provare - la propria solvibilità, non può però limitarsi a semplici affermazioni, ma deve fornire mezzi di prova concreti quali ricevute di pagamento, giustificativi bancari (averi bancari, crediti bancari), un elenco dei debitori, un estratto del registro delle esecuzioni, conti annuali recenti, bilanci intermedi, ecc. In aggiunta a questi documenti, il debitore deve dimostrare che, contro di lui, non siano pendenti istanze di fallimento in un'esecuzione ordinaria in via di fallimento o in un'esecuzione cambiaria e che, contro di lui, non siano in corso altre procedure esecutive (
keine weiteren vollstreckbaren Betreibungen/aucune poursuite exécutoire). L'estratto del registro delle esecuzioni costituisce un documento indispensabile per valutare la solvibilità del debitore. La condizione secondo cui il debitore deve rendere verosimile la propria solvibilità non deve essere soggetta a requisiti troppo severi; è sufficiente che la solvibilità appaia più probabile dell'insolvibilità (v. sentenze 5A_323/2026 dell'11 giugno 2026 consid. 3.1.2 con rinvii; 5A_794/2025 del 5 dicembre 2025 consid. 4.1.2 con rinvio).
Sapere se il giudice cantonale abbia adottato il giusto grado di prova richiesto dal diritto federale - nel caso concreto, la verosimiglianza - è questione di diritto, che il Tribunale federale riesamina liberamente nel quadro delle censure sollevate. La valutazione dei mezzi di prova presentati al giudice cantonale per dimostrare la solvibilità riguarda invece l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove, che il Tribunale federale esamina soltanto sotto il profilo limitato dell'art. 97 cpv. 1 LTF (v. sentenza 5A_323/2026 citata consid. 3.1.4 con rinvii), per cui la parte ricorrente può unicamente far valere che tale valutazione sarebbe arbitraria o che sarebbe stata svolta in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (v. sentenza 5A_477/2025 del 13 agosto 2025 consid. 3.4.1; v. anche supra consid. 1.3).
2.2. Nel caso concreto, il Tribunale cantonale ha accertato che il credito della qui opponente era stato estinto e ha quindi ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Secondo la Corte cantonale, con il proprio reclamo la società non aveva invece prodotto documentazione sufficiente a rendere verosimile il presupposto della solvibilità: essa non aveva infatti fornito prove concrete al fine di stabilire l'ammontare dei mezzi liquidi a disposizione e dei debiti esigibili (ad esempio bilanci e conti economici intermedi per l'anno contabile 2025, estratti conto attuali o altri giustificativi), fatta eccezione per l'estratto del registro delle esecuzioni al 16 gennaio 2026, ma che da solo non bastava ad attestare l'attuale situazione finanziaria della società. Il Tribunale cantonale ha peraltro osservato che, in ogni caso, alla luce di tale estratto la solvibilità della società (confrontata nel 2024 con 5 procedure esecutive e nel 2025 con 17 procedure esecutive, anche per importi modesti) appariva dubbia. Vista la carente documentazione prodotta, la Corte cantonale ha ritenuto di non poter tenere conto delle mere allegazioni di solvibilità contenute nel reclamo e ha pertanto reputato che tale presupposto non fosse adempiuto e che la dichiarazione di fallimento non potesse essere annullata.
2.3. Nel rimedio all'esame, la ricorrente lamenta un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e una violazione dell'art. 174 cpv. 2 LEF.
A suo dire, la Corte cantonale avrebbe posto dei requisiti troppo severi alla dimostrazione della solvibilità, fondandosi su giurisprudenze che non sarebbero paragonabili al caso di specie. La ricorrente sostiene di essere " in assenza di debiti esigibili " e di aver allegato in sede di reclamo "la prova più importante che permetteva di avere tutti i riscontri oggettivi circa la sua situazione finanziaria ", ossia l'estratto aggiornato del registro delle esecuzioni, dal quale risultava che, prima dell'inoltro del reclamo, la società aveva estinto (attraverso il versamento di circa fr. 50'000.--) tutte le otto procedure esecutive ancora pendenti a suo carico (salvo una di soli fr. 3'958.-- riferita a un credito da lei non riconosciuto, contro la quale avrebbe interposto opposizione totale). La ricorrente sostiene che questo unico documento bastava a rendere verosimile la propria solvibilità, anche perché la produzione di altri documenti non sarebbe stata comunque idonea a tale scopo: i bilanci di una società che, come lei, non è sottoposta a revisione e le fatture già emesse relative a lavori in corso sarebbero infatti stati considerati unicamente quali mere allegazioni. La ricorrente afferma inoltre che la sua mancanza di liquidità sarebbe stata passeggera " visto che, nel breve arco temporale compreso tra il decreto di fallimento 8 gennaio 2026 e l'inoltro del re clamo 16 gennaio 2026 ha saldato e quindi estinto tutti i suoi debiti esi gibili ".
2.4. Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, non risulta che il Tribunale cantonale abbia fatto riferimento a una concezione errata del grado di prova richiesto dal diritto federale. La controversia verte in realtà unicamente sulla valutazione che ha indotto l'autorità precedente a ritenere che la ricorrente non fosse riuscita a rendere verosimile la propria solvibilità.
La ricorrente sottolinea a ragione che, in virtù del requisito della sola verosimiglianza, è sufficiente che la solvibilità appaia più probabile dell'insolvibilità, senza che vengano poste condizioni troppo severe, in particolare quando le difficoltà di liquidità sono temporanee. Tuttavia, a differenza di quanto pretende la ricorrente, in sede di reclamo essa non aveva "allegato in modo trasparente la radiografia completa della sua situazione finanziaria" e l'unica prova da lei addotta, ossia l'estratto aggiornato del registro delle esecuzioni, non dimostrava nemmeno "che tutti i debiti esigibili erano stati estinti", ma soltanto che i debiti posti in esecuzione erano stati estinti. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare, l'assenza di procedimenti esecutivi in corso, sebbene costituisca un forte indizio della capacità di adempiere ai propri impegni in scadenza, non rappresenta una prova assoluta di solvibilità (v. sentenze 5A_794/2025 citata consid. 4.1.2 in fine con rinvio; 5A_32/2025 del 19 febbraio 2025 consid. 3.1.2 con rinvii) : la solvibilità non è infatti assenza di debiti posti in esecuzione, ma è la capacità di disporre di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i debiti esigibili. La ricorrente non poteva quindi fare affidamento esclusivamente sull'estratto del registro delle esecuzioni per rendere verosimile la propria solvibilità: sebbene questo documento costituisca un elemento indispensabile per valutare la situazione finanziaria del debitore, la giurisprudenza richiede una valutazione complessiva basata su riscontri oggettivi, completi e attuali che rendano verosimile la capacità del debitore di disporre di sufficienti mezzi liquidi con cui soddisfare i creditori alla scadenza delle loro pretese (v. supra consid. 2.1). Detto in altre parole, l'estratto del registro delle esecuzioni costituisce un documento necessario, ma
di per sé non sufficiente per valutare la verosimiglianza della solvibilità del debitore. Il Tribunale cantonale poteva quindi legittimamente esigere che la solvibilità fosse resa verosimile con ulteriori documenti (v. sentenza 5A_847/2025 del 5 dicembre 2025 consid. 2.5.1 con rinvii). La ricorrente afferma che i bilanci non revisionati e le fatture già emesse non sarebbero stati ammessi quali mezzi di prova, ma essa avrebbe potuto corredarli da altri giustificativi oppure produrre altri documenti (come degli estratti conto bancari aggiornati).
La ricorrente inoltre non si confronta a sufficienza con l'argomento della Corte cantonale secondo il quale la solvibilità appariva comunque dubbia anche sulla base del solo estratto del registro delle esecuzioni, già in ragione del fatto che la società era stata confrontata nel 2024 con 5 procedure esecutive e nel 2025 con 17 procedure esecutive, anche per importi modesti (ad esempio per fr. 312.35 o fr. 357.65).
Alla luce di quanto esposto, la conclusione del Tribunale cantonale - secondo cui, vista la carente documentazione allegata, il presupposto della solvibilità non era stato reso verosimile - risulta conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale e resiste alle critiche ricorsuali.
3.
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Già siccome non è patrocinata da un legale, non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente per il suo scritto del 19 febbraio 2026 sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (v. DTF 133 III 439 consid. 4).
Dato che l'effetto sospensivo concerne soltanto l'adozione di misure d'esecuzione, non occorre fissare una nuova data di apertura del fallimento (v. sentenza 5A_784/2025 del 14 novembre 2025 consid. 3 con rinvio).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa, all'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio del registro fondiario Regione Moesa.
Losanna, 29 luglio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Hartmann
La Cancelliera: Antonini