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Droit des sociétés

9 marzo 2012·FR·Inammissibilità·Sentenza di principio·DTF·BGE 138 III 190·15·1,455 parole·~7 min

Regesto

Art. 36 cpv. 1 LForo; art. 92 cpv. 1 e art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; decisione incidentale che ordina la sospensione della causa. La decisione, fondata sull'art. 36 cpv. 1 LForo, di sospendere la causa fino al giudizio di un'azione connessa già introdotta innanzi a un altro tribunale non è una decisione concernente la competenza nel senso dell'art. 92 cpv. 1 LTF (consid. 5). La decisione di sospendere la causa può essere impugnata separatamente anche se non ne risulterà un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, qualora la parte ricorrente faccia valere che la sospensione provoca una violazione del principio della celerità e questa censura sia sufficientemente motivata (consid. 6).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Articoli di legge (7)

art. 90 LTFart. 29 al. 1 Cst.art. 93 al. 1 let. a LTFart. 92 al. 1 LTFart. 36 al. 1 LForsart. 36 al. 2 LForsart. 36 LFors

Sentenze correlate