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Droit des contrats

16 novembre 2007·FR·Reiezione·Sentenza di principio·DTF·BGE 134 III 67·10·2,288 parole·~11 min

Regesto

Art. 336 cpv. 2 lett. c, art. 336a e 336b CO; licenziamento collettivo senza preventiva consultazione della rappresentanza dei lavoratori; indennità rivendicate dai lavoratori allorquando la datrice di lavoro ha revocato le disdette e i rapporti di lavoro proseguono. L'indennità prevista dall'art. 336a CO non è dovuta quando il datore di lavoro che ha licenziato abusivamente un lavoratore ritira la disdetta dopo che quest'ultimo ha fatto opposizione. Questa regola vale anche per il licenziamento abusivo costituito da un licenziamento collettivo notificato senza aver prima consultato la rappresentanza dei lavoratori (consid. 5).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Citazioni (7)

4A_346/2007
ATF 130 III 102
ATF 133 II 249
ATF 103 II 41
ATF 122 III 229
ATF 123 III 246
ATF 132 III 406

Citato da (1)

Articoli di legge (19)

art. 105 al. 1 LTFart. 42 al. 2 LTFart. 90 LTFart. 100 al. 1 LTFart. 95 let. a LTFart. 72 al. 1 LTFart. 75 al. 1 LTFart. 76 al. 1 LTFart. 74 al. 1 let. a LTFart. 106 LTFart. 132 al. 1 LTFart. 336a COart. 335 al. 1 COart. 336b al. 2 COart. 336b COart. 52 LTFart. 335f COart. 336a al. 3 COart. 336 al. 2 let. c CO

Sentenze correlate