Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_281/2026
Sentenza del 6 luglio 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SAGL,
patrocinata dall'avv. Michele Campini,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 aprile 2026 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2025.196).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
In accoglimento dell'istanza presentata dalla B.________ SA il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha, con decisione del 6 ottobre 2025, rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla A.________ SAGL al precetto esecutivo fattole notificare per l'incasso di fr. 396.--.
2.
Con sentenza 13 aprile 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il reclamo della debitrice, rigettando l'opposizione limitatamente a fr. 331.40. La Corte cantonale ha ritenuto che la proposta di assicurazione sottoscritta dall'escussa costituisce un riconoscimento di debito per le rate semestrali del premio e i supplementi previsti nella proposta, ma non per le spese di diffida. Ha poi considerato, citando giurisprudenza e dottrina, che contrariamente al tenore dell'art. 20 LCA l'assicuratore non è obbligato a diffidare l'assicurato prima di riscuotere il premio insoluto. Ha concluso osservando che il richiesto annullamento del precetto esecutivo non rientra nelle competenze dei tribunali che si occupano del rigetto dell'opposizione. Non ha infine concesso ripetibili all'escussa, che non ha motivato una richiesta di indennità ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, perché è patrocinata dal suo socio e gerente.
3.
Con ricorso del 23 maggio 2026 la A.________ SAGL postula l'annullamento della predetta sentenza e il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per nuova decisione. Afferma che, "assente un contratto", non sussiste alcun riconoscimento di debito. Sostiene poi che agli atti non vi è alcuna prova di una diffida, ragione per cui il premio non sarebbe dovuto. Ritiene pure che, essendo la sua opposizione fondata, il precetto esecutivo vada annullato. Lamenta infine di non avere ricevuto alcuna indennità riferita all'attività difensiva.
Con istanza 30 giugno 2026 la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
La decisione impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale, poiché il valore di lite di fr. 30'000.-- per l'inoltro di un ricorso in materia civile non è raggiunto. Per aprire quest'ultima via di ricorso non è infatti sufficiente, come invece fatto in concreto dalla ricorrente alla fine dell'impugnativa, semplicemente affermare di ritenere che sussista una questione di diritto di importanza fondamentale (DTF 140 III 501 consid. 1.3).
4.1. Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può - solo - essere censurata la violazione di diritti costituzionali, ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può quindi limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).
4.2. In concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Il gravame si esaurisce infatti in una libera discussione della causa, che in larghissima misura ignora il contenuto dei considerandi della sentenza impugnata, in cui viene segnatamente proposta una singolare valutazione dei requisiti legali che permettono di ottenere il rigetto dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo. Invano si cerca invece un qualsiasi tentativo di dimostrare la violazione di un diritto costituzionale da parte della Corte cantonale.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, insufficientemente motivato, si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF ). La domanda di assistenza giudiziaria è respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ).
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello.
Losanna, 6 luglio 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti