Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_712/2025
Decreto del 17 marzo 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8,
casella postale 13, 6600 Muralto.
Oggetto
Sanzione disciplinare,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2025.396).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con decisione dell'8 agosto 2025 la Commissione di disciplina degli avvocati (CAvv) ha inflitto all'abg. A.________, sulla base dell'art. 12 LLCA (RS 935.61), una multa disciplinare di fr. 1'500.-- per violazione dei doveri professionali.
1.2. Con sentenza del 12 novembre 2025 la Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto la domanda di restituzione in intero dei termini presentata il 27 ottobre 2025 dall'abg. A.________ e ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, il gravame da lui esperito contro la decisione della CAvv dell'8 agosto 2025. La Giudice cantonale ha giudicato, in sintesi, che il motivo invocato a sostegno dell'istanza di restituzione non era idoneo a dimostrare l'esistenza di un impedimento non colpevole ad agire.
2.
2.1. Il 12 dicembre 2025 l'abg. A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la sentenza cantonale sia annullata, la domanda di restituzione dei termini accolta, la tempestività del suo gravame confermata e la sua causa rinviata all'autorità precedente per un giudizio nel merito. Il 17 dicembre 2025 ha presentato delle nuove conclusioni.
Con decreto presidenziale del 7 gennaio 2026 la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, trattata quale istanza volta al conferimento di misure cautelari è stata respinta.
Invitata ad esprimersi la CAvv ha chiesto la reiezione in ordine e nel merito del gravame. Da parte sua il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata.
2.2. Con decreto del 18 dicembre 2025 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo delle spese di fr. 2'000.--. Il termine accordato, scadente il 23 gennaio 2026, è stato, su richiesta del ricorrente, prorogato fino al 27 febbraio 2026. Una seconda domanda di proroga, presentata il 25 febbraio 2026, è stata ugualmente accolta e un nuovo termine per procedere al pagamento è stato concesso fino al 13 marzo 2026 con l'avvertenza che se fosse scaduto infruttuoso il Tribunale federale non sarebbe entrato nel merito del gravame.
3.
Con lettera del 13 marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo gravame.
4.
4.1. Il ricorrente ha ritirato il suo gravame senza riserve. Si prende atto della desistenza e la causa viene stralciata dai ruoli (art. 73 cpv. 1 PC in relazione con l'art. 71 LTF).
Conformemente all'art. 32 cpv. 2 LTF, quando il ricorso è ritirato la Presidente della Corte adita, quale giudice unico, dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (artt. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF).
4.2. Il ritiro del ricorso pone un termine al procedimento, ragione per cui le spese giudiziarie vanno poste, in linea di principio, a carico del ricorrente, ritenuto parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 e 3 LTF ; decreto 2C_560/2022 del 17 novembre 2023 consid. 5 e richiami; vedasi anche GREGORY BOVEY in: Commentaire de la LTF; 3
aed. 2022, n. 38 all'art. 66 LTF). Dette spese possono però essere ridotte o si può rinunciare ad addossarle se, prima della desistenza, il gravame non ha causato un lavoro considerevole al tribunale ( art. 66 cpv. 1 e 2 LTF ). Al riguardo va precisato che l'esito della causa rende senza oggetto la domanda di anticipo delle spese giudiziarie esatto dal ricorrente e, di conseguenza, la sua richiesta di annullare la stessa.
4.3. Nella fattispecie, il ricorso è stato ritirato allorché questa Corte si era già pronunciata sulla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo e aveva già ordinato uno scambio di allegati scritti. In queste circostanze, le spese (ridotte) vanno quindi poste a carico del ricorrente (cfr.
supra consid. 4.2). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente decreta:
1.
La causa 2C_712/2025 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Non si assegnano ripetibili per la sede federale.
4.
Comunicazione al ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 17 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud