Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_90/2026
Sentenza del 12 febbraio 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Haag, Presidente,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentata da B.________,
ricorrente,
contro
C.________e D.________,
patrocinati dall'avv. Gianluigi Della Santa,
Municipio di Gambarogno,
via Cantonale 138, 6573 Magadino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 gennaio 2026 dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2024.95).
Considerando:
che A.________ è proprietaria di un'abitazione nel Comune di Gambarogno (fondo yyy), la cui facciata sud forma una trincea con un muro in sasso alto circa 3 m, eretto sul confine del terreno appartenente a C.________ e D.________ (fondo zzz); il primo piano dell'edificio è accessibile attraverso due passerelle che scavalcano la trincea e consentono di raggiungere un piazzale oltre la sommità del muro (gravato da un diritto di passo);
che, in un primo tempo, B.________ (padre di A.________) ha promosso una procedura edilizia volta alla sostituzione delle passerelle con una piattaforma in cemento armato sorretta da pilastri, conclusasi con sentenza del Tribunale federale 1C_274/2016 del 1° giugno 2017, che ha confermato il giudizio cantonale del 6 maggio 2016 (inc. 52.2014.440), negando la realizzazione dell'opera succitata;
che, con notifica di costruzione del 9 giugno 2021, A.________ ha chiesto al Municipio il permesso di sostituire le passerelle, questa volta con nuove piattaforme in acciaio e beton (pontili d'accesso) sorrette da pilastri d'acciaio; la domanda ha suscitato l'opposizione dei vicini C.________ e D.________;
che con decisione del 29 ottobre 2021 il Municipio ha negato il permesso richiesto;
che con risoluzione del 24 gennaio 2024 (n. 320) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da A.________ contro tale decisione;
che, adito da quest'ultima, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso con giudizio del 13 gennaio 2026;
che, avverso questa sentenza, A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, postulando l'annullamento della stessa e il rilascio della richiesta licenza edilizia;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1);
che il gravame è legittimamente redatto in lingua tedesca (art. 42 cpv. 1 LTF), non ravvisandosi tuttavia alcun valido motivo per scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto l'italiano (art. 54 cpv. 1 LTF);
che, ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato;
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 primo periodo LTF), ciò che impone alla parte ricorrente di confrontarsi, almeno brevemente, con le considerazioni della decisione impugnata; in quest'ottica, le critiche meramente appellatorie sono inammissibili (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 104 consid. 1.5);
che il Tribunale federale esamina soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 9 Cost.) l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale (DTF 151 I 354 consid. 2.1; 150 I 80 consid. 2.1), vagliando le censure solo se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, rispettando le rigorose esigenze di motivazione accresciuta dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 141 I 36 consid. 1.3);
che la Corte cantonale ha sostanzialmente concluso che le nuove passerelle previste dal progetto non possono essere qualificate come costruzioni accessorie ai sensi dell'art. 11 delle norme di applicazione del piano regolatore (NAPR), segnatamente a causa della loro altezza eccedente i limiti ammessi e della loro natura funzionale assimilabile a un'opera principale, con il conseguente mancato rispetto della distanza minima dal confine, escludendo inoltre che il vizio potesse essere sanato mediante correttivi progettuali o condizioni accessorie e negando parimenti l'applicazione dell'art. 66 della legge del 21 giugno 2011 sullo sviluppo territoriale (LST; RL 701.100), ritenuto che il progetto non si limita a conservare la struttura esistente, ma prevede due nuove piattaforme di maggiore ingombro;
che la ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione, non si confronta puntualmente con tali argomenti, né spiega per quali ragioni essi sarebbero lesivi del diritto (art. 42 cpv. 2 LTF), rispettivamente in che misura il giudizio impugnato, fondato sul diritto comunale e cantonale, sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1);
che l'insorgente si limita, infatti, a riproporre in maniera appellatoria le censure già addotte in sede cantonale, a contestare in modo vago la qualificazione giuridica delle opere progettate (nozione di costruzione accessoria, criteri di misurazione dell'altezza e rispetto delle distanze dai confini), nonché ad invocare, in termini generici, una violazione del principio della parità di trattamento, senza tuttavia confrontarsi con le varie motivazioni contenute nel giudizio impugnato;
che, inoltre, le critiche concernenti i rapporti di vicinato e le asserite irregolarità pregresse sul fondo confinante, così come le contestazioni rivolte contro i precedenti giudizi della Corte cantonale del 6 maggio 2016 (inc. 52.2014.440) e del Tribunale federale del 1° giugno 2017 (1C_274/2016), esulano dall'oggetto del litigio e sono pertanto inammissibili (cfr. DTF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2);
che altresì inammissibili risultano le censure riferite a presunti motivi di ricusazione del giudice E.________, relativi alla sentenza cantonale del 6 maggio 2016, poiché manifestamente tardive, non essendo peraltro stata chiesta la revisione del citato giudizio di questa Corte che ha definitivamente concluso quel contenzioso;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può quindi essere esaminato nel merito ed è evaso sulla base della procedura semplificata prevista dall' art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai rappresentanti delle parti, al Municipio di Gambarogno, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 12 febbraio 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti