Incarto n. 90.2005.9
Lugano 9 agosto 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1 febbraio 2005 di
RI 1
contro
la risoluzione 11 gennaio 2005 (n. 97) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano delle zone di protezione delle sorgenti __________ nel già PI 1, ora comune di __________, allestito dal PI 2;
viste le risposte:
- 21 febbraio 2005 del Dipartimento del territorio, Ufficio protezione e depurazione delle acque;
- 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato;
- 7 marzo 2005 del PI 1;
- 8 marzo 2005 del PI 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 22 aprile 2004 l'ufficio protezione e depurazione delle acque del dipartimento del territorio ha approvato in via preliminare la revisione del piano delle zone di protezione “ad efficacia limitata” delle sorgenti __________ nel già PI 1, ora comune di __________, allestito dal PI 2, in applicazione degli art. 20 LPAc e 36 cpv. 1 LALIA.
Sulla scorta di queste approvazioni, il 27 agosto 2004 il RA 1 ha notificato il piano ai proprietari interessati in applicazione dell'art. 36 cpv. 1 LALIA.
B. Con impugnativa 29 ottobre 2004 RI 1, comproprietaria del mapp. 197 di __________, incluso nella zona di protezione SII e SIII delle sorgenti, è insorta contro il piano dinanzi al Consiglio di Stato. L'insorgente ha rilevato che il piano definitivo, aggiornato a maggio 2003, prevedeva sul mapp. 197 un ampliamento della zona SII rispetto a quanto proposto inizialmente ed ancora riportato nel catasto delle zone di protezione, datato agosto 2002, senza che questo cambiamento, che incideva sulle possibilità di sfruttare il fondo a scopi edilizi, venisse giustificato in qualche modo. La ricorrente ha pertanto chiesto al Governo di ridefinire tale limite, ovvero ritornando alla proposta iniziale, ovvero disponendo l'arretramento dello stesso di circa 15 m.
C. Con risoluzione 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha approvato a titolo definitivo il piano in oggetto ed ha respinto il gravame. Dopo aver premesso di detenere un potere cognitivo limitato in merito alla definizione delle zone di protezione, che presupponeva conoscenze tecniche complesse, esso ha ritenuto che l'insorgente non aveva portato degli argomenti atti a far modificare il perimetro della zona di protezione SII e che, inoltre, l'ampliamento dello stesso sul mapp. 197 e su altri fondi adiacenti rispetto a quanto previsto in origine era stato espressamente richiesto il 16 dicembre 2002 dall'Istituto scienze della terra (IST), chiamato a preavvisare l'oggetto.
D. Con impugnativa 1 febbraio 2005 RI 1 insorge dinanzi a questo tribunale avverso la suddetta pronuncia governativa, chiedendone l'annullamento nella misura in cui respinge il suo ricorso. L'insorgente, che prende atto per la prima volta della richiesta di ampliamento del limite della zona SII formulata dall'IST, insiste per ottenere una giustificazione in merito al tracciato dello stesso. Rileva inoltre un'incongruenza tra gli atti pubblicati ed approvati in merito a tale limite.
Il Consiglio di Stato, l'ufficio protezione e depurazione delle acque e il RA 2 postulano la reiezione del gravame. Il RA 1 osserva di aver semplicemente proceduto alla pubblicazione ed alla notifica ai proprietari interessati del piano.
Considerato, in diritto
1. La competenza del tribunale è data (art. 36 cpv. 3 LALIA). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LPAc, i Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e di alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà (cfr. inoltre l'art. 29 cpv. 2 e 4 OPAc e relativo allegato 4, cifra 12). Nel nostro Cantone l'allestimento dei piani delle zone di protezione delle captazioni incombe ai proprietari delle prese d'acqua sotterranea (art. 34 cpv. 1 e 3 LALIA). Il piano, previa approvazione del dipartimento, è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali possono inoltrare ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni (art. 36 cpv. 1 LALIA). Il Consiglio di Stato decide entro sei mesi i ricorsi ed approva definitivamente il piano (art. 36 cpv. 2 LALIA). Contro la decisione del Governo è dato successivamente ricorso a questo tribunale (art. 36 cpv. 3 LALIA).
3. 3.1. Attraverso la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha approvato a titolo definitivo il piano in oggetto ed ha respinto il gravame di RI 1. Dopo aver premesso il suo limitato potere di decisione in questo ambito, in cui la legge viene applicata attraverso l'esperimento di complesse verifiche e valutazioni di ordine tecnico, esso ha segnatamente ritenuto che l'insorgente non avesse addotto degli argomenti atti a provocare una riduzione della zona di protezione SII gravante il mapp. 197; per contro l'ampliamento della stessa era stata richiesta il 16 dicembre 2002 dall'IST, chiamato a preavvisare l'oggetto. La ricorrente mantiene, anche in questa sede la richiesta di giustificazioni in merito alla definizione della zona di protezione SII a carico del mapp. 197. A ragione.
3.2. L'avversato piano istituisce indubitabilmente delle restrizioni di diritto pubblico nei confronti della proprietà della ricorrente (DTF 120 Ib 224 consid. 4 in re patriziato di Cagiallo). Ora, siffatte restrizioni sono compatibili con la garanzia della proprietà sancita all'art. 26 Cost. solo se si fondano su di una base legale, sono giustificate da un interesse pubblico preponderante e rispettano il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La ricorrente chiede di poter capire perché l'estensione della zona di protezione SII prevista a carico del mapp. 197, in origine a forma grossomodo triangolare e che essa era anche disposta ad accettare, sia stata aumentata tramite l'aggiunta di una porzione, pure essa a forma triangolare, a confine con la strada al mapp. 189. Essa mette quindi in discussione l'interesse pubblico e la proporzionalità del provvedimento.
3.3. Intanto, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato nel giudicato impugnato, non spettava alla ricorrente di dimostrare perché il limite della zona SII dovesse essere ricondotto al perimetro originariamente proposto dal PI 2 in sede di revisione del piano, peraltro ancora riportato nel catasto delle zone di protezione, datato agosto 2002; piuttosto il menzionato comune, in quanto responsabile dell'allestimento del piano stesso (art. 34 cpv. 1 LALIA), rispettivamente il dipartimento ed il Consiglio di Stato, in quanto autorità di approvazione del piano e - per quanto riguardava il Governo - di evasione dei relativi ricorsi (art. 36 cpv. 1 e 2 LALIA) avrebbero dovuto spiegare e giustificare i motivi di questa modifica e, con ciò, l'interesse pubblico e la proporzionalità dell'avversato perimetro della zona di protezione SII. In secondo luogo, è bensì vero che nel preavviso 16 dicembre 2002 l'IST aveva chiesto che il limite della zona SII fosse “leggermente ampliato a scopo precauzionale, in modo tale da comprendere anche la strada comunale sotto la quale è situato il collettore consortile“ (cfr. preavviso cit.). In realtà, l'ampliamento del perimetro della zona di protezione SII che è stato realizzato a seguito di questa osservazione va ben oltre la strada in parola, al mapp. 189 (che, stando al catasto delle zone di protezione, sembra essere ancora di proprietà privata ed interessata dal transito di una canalizzazione comunale), spingendosi in misura rilevante all'interno dei fondi sovrastanti, mapp. 188, 709 e 197 (quest'ultimo di proprietà della ricorrente), ma in particolare del mapp. 709, che viene gravato per una profondità di oltre 30 m, e del mapp. 197, dove l'aggravio è esteso – com'è stato spiegato – su di un'area a forma triangolare, la cui profondità massima raggiunge, al confine con la menzionata strada, i 25 m.
3.4. Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (RDAT 1988 N. 45, pag. 133; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, N. 528 segg; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2c ad art. 26 PAmm; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, N. 437; Kneubühler, Die Begründungspflicht, tesi, Berna 1998, pag. 29 seg.). La prassi ammette eccezionalmente la possibilità di riparare il difetto di motivazione di una decisione in sede di ricorso contro di essa: e questo alla doppia condizione che l'autorità intimata inserisca la motivazione mancante nell'allegato di risposta al ricorso e che l'autorità di ricorso offra successivamente al ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla stessa (cfr. Borghi/Corti, ibidem; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., N. 439; Kneubühler, op. cit., pag. 36 seg.; dello stesso autore, Gehörverletzung und Heilung, in ZBl 1998, pag. 97 segg., in particolare pag. 104).
3.5. In concreto, la risoluzione impugnata non spiega perché la zona di protezione SII gravante il mapp. 197 ha dovuto essere ampliata rispetto alle intenzioni originarie del comune di Gravesano rispettivamente, quando tenta di dare una spiegazione, questa appare insufficiente per giustificarla. A questa carenza non è successivamente stato posto rimedio in sede di risposta al ricorso di questa sede. Il gravame dev'essere pertanto accolto già per questo motivo e la risoluzione governativa impugnata annullata, nella misura in cui approva a titolo definitivo il piano delle zone di protezione delle sorgenti __________ nel già PI 1, ora comune di __________, per quanto concerne il mapp. 197 e respinge il ricorso di RI 1. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché esperisca un'accurata istruttoria, coinvolgendo il PI 2 ed i servizi specialistici consultati (IST e dipartimento), allo scopo di giustificare compiutamente nei confronti della proprietaria la delimitazione di tali zone sulla sua particella. Il Consiglio di Stato non potrà quindi limitarsi a genericamente affermare, come ha invece fatto nel giudicato annullato (cfr. consid. 6 dello stesso), che tale delimitazione costituisce un problema complesso di natura squisitamente tecnica e che, pertanto, esso può intervenire solo nel caso di errori evidenti che dovrebbero essere provati dal ricorrente. Vale piuttosto il contrario. A prescindere dal fatto che il Governo, in veste di autorità di approvazione dei piani delle zone di protezione delle acque sotterranee e di evasione dei ricorsi detiene - e deve di conseguenza esercitare - un pieno potere cognitivo se non vuole incorrere in un diniego formale di giustizia, il proprietario che insorge ha quantomeno il diritto di conoscere i motivi in virtù dei quali il suo fondo è assoggettato a precisi vincoli di interesse pubblico, poco importa se questi motivi siano, alla fin fine, riconducibili a verifiche e valutazioni di ordine tecnico. Non basta che sia messo al corrente del risultato delle stesse. In caso contrario sarebbe nella più completa impossibilità di contestare tali vincoli e, di conseguenza, esposto all'arbitrio dell'autorità, in palese violazione del suo diritto di proprietà. Va altresì rilevato che, contrariamente a quanto sembra ritenere il Consiglio di Stato, nelle osservazioni al ricorso (sia di questa sede che della precedente) il RA 2 ha inteso fornire una spiegazione prettamente giuridica circa il dimensionamento della zona di protezione SII appoggiandosi, in primis, alla regolamentazione prevista allegato 4, cifra 123 cpv. 2 OPAc; il Governo dovrà pertanto, se del caso, confrontarsi preliminarmente con l'applicazione di tale norma, dopo aver accertato la sua pertinenza – prima facie non scontata - al caso concreto. Da ultimo, in sede di nuovo giudizio, il Consiglio di Stato verificherà la funzione del catasto delle zone di protezione, datato agosto 2002 e, se necessario, ne ordinerà l'adattamento ai piani approvati.
4. Il tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
viste le norme sopraricordate,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. La risoluzione 11 gennaio 2005 (n. 97) del Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui approva a titolo definitivo il piano delle zone di protezione delle sorgenti __________ nel già PI 1, ora comune di __________, allestito dal PI 2, per quanto concerne la delimitazione della zona di protezione SII gravante il mapp. 197;
§§. Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 3.5..
2. Non si preleva una tassa di giudizio.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. comune di Arosio, 1 rappr. da: RA 1 2. PI 2 2 rappr. da: RA 2 3. PI 3 CO 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario