Incarto n. 90.2003.13
Lugano 30 settembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Claudio Cereghetti (giudice supplente)
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 gennaio 2003 di
RI 1 RI 2 RI 3 patr. da: PR 2
contro
la risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5650) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del __________;
viste le risposte:
- 17 marzo 2003 del PI 2;
- 30 aprile 2003 della divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il primo piano regolatore del comune di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato l’8 maggio 1979.
Il 13 marzo 2000 il consiglio comunale ha adottato la revisione generale del piano. Il mapp. 106, un fondo non edificato di 1648 mq, di proprietà dei ricorrenti, è stato quasi integralmente attribuito ad una zona edificabile (zona di completazione del nucleo). La parte alta del fondo, che confina con una strada, è stata attribuita ad una zona P destinata alla realizzazione di un posteggio pubblico.
B. __________ hanno presentato ricorso contro il vincolo P.
C. Con risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5650) il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo piano regolatore ed ha evaso i ricorsi di prima istanza.
Il Governo non ha approvato l'istituzione della zona di completazione del nucleo ed ha ritornato gli atti al comune affinché provveda all'elaborazione di una nuova proposta pianificatoria (cfr. ris. impugnata, cifra 4.2.3, pag. 26).
Il Consiglio di Stato ha parallelamente sospeso la procedura relativamente al ricorso __________, per permettere l'elaborazione di una variante di PR che comprenda tutto il mapp. 106, anche perché l'ubicazione scelta per il posteggio non è stata ritenuta molto convincente (cfr. ris. cit., cifra 4.4.2, pag. 34 seg.).
D. Con atto di ricorso 13 gennaio 2003 i proprietari del mapp. 106, a titolo cautelativo, hanno ribadito che il loro fondo non va destinato a posteggi pubblici e che il terreno deve restare edificabile. Il ricorso è sintetico e parte probabilmente dal presupposto errato che la decisione relativa all'azzonamento del fondo sia stata sospesa, mentre in realtà la procedura è stata sospesa solo relativamente al vincolo P.
E. La divisione della pianificazione territoriale postula la reiezione del ricorso (osservazioni 30 aprile 2003), con argomenti che saranno, se del caso, ripresi nei considerandi di diritto. Il municipio di __________ chiede al Tribunale di evadere l'impugnativa ai sensi dei considerandi: in sostanza chiede la conferma delle scelte comunali.
F. In data 15 settembre 2004 si è tenuta l’udienza, nel corso della quale si è in particolare cercato di chiarire l'oggetto del ricorso. I rappresentanti dello Stato hanno riconosciuto che ai signori __________ non è stata prospettata la decisione di non approvazione della zona di completazione del nucleo. I ricorrenti hanno ammesso di non avere valutato correttamente la portata della decisione, perché si erano concentrati sulla parte relativa all'evasione del loro ricorso di prima istanza.
Considerato, in diritto
1. La competenza del tribunale è data e il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). La legittimazione dei ricorrenti è data (art. 38 cpv. 4 lett. b/c LALPT).
La ricevibilità del ricorso è nondimeno dubbia. Nella misura in cui sembra diretto solo contro la sospensione della procedura relativa al vincolo P, l'impugnativa contesta una decisione incidentale, che può essere impugnata solo se causa al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm). Nel concreto caso i ricorrenti non provano e non sostengono nemmeno l'esistenza di un tale danno. La giurisprudenza di questo tribunale ritiene nondimeno soddisfatto il requisito del danno irreparabile, anche in assenza di una specifica dimostrazione da parte del ricorrente, quando una decisione governativa ha l'effetto di rimandare nel tempo l'approvazione dell'assegnazione di un fondo alla zona edificabile. In definitiva, in qualsiasi modo si voglia interpretare l'oggetto del ricorso __________ (la decisione sospensiva sul ricorso contro il vincolo P o la mancata approvazione della zona di completazione del nucleo), è chiaro che gli insorgenti chiedono che il loro fondo sia attribuito alla zona edificabile. Il ricorso è quindi considerato ricevibile e viene evaso (considerate le particolarità della fattispecie e stante in particolare la mancata anticipazione da parte dello Stato della decisione di non approvazione) sia rispetto al vincolo P, sia per quanto concerne la mancata approvazione dell'inserimento in zona edificabile della porzione non colpita dal vincolo.
2. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La differenziazione delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e agli enti pianificanti (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT).
4. Zona di completazione del nucleo
Il mapp. 106 ha una superficie assai vasta. Ha una forma irregolare, vagamente simile a un quadrato. Non è edificato. È delimitato dal palazzo comunale (a valle), da una strada (a monte), dal riale __________ e dal nucleo (sui due lati).
Nel piano regolatore 1979 e nel DFU la part. 106 non era edificabile e apparteneva ad una zona di protezione paesaggistica. Nel 1982 è stata attribuita ad una zona residenziale estensiva, con una variante di PR.
Il PR oggetto di questa procedura attribuisce la superficie non vincolata del mapp. 106 RFD alla zona di completazione del nucleo (piano del nucleo in scala 1:1000); che permette l'edificazione di volumi maggiori rispetto alla variante di PR 1982. Questa scelta non è stata approvata dal Governo, che ha ritornato gli atti al comune invitandolo ad elaborare una nuova pianificazione. I proprietari chiedono a questo tribunale di annullare la decisione e di confermare l'inserimento del fondo in zona edificabile.
5. La richiesta deve essere respinta. Il sopralluogo ha confermato la correttezza delle valutazioni formulate nella risoluzione impugnata. Il fondo, assai esteso e libero da costruzioni, è circondato a tenaglia dal nucleo storico ed occupa una posizione paesaggisticamente piuttosto delicata, proprio a lato del nucleo, sopra la casa comunale. Nella zona di completazione del nucleo è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni. L'art. 28 cifra 5 NAPR, che la disciplina, si limita a stabilire i seguenti parametri: altezza massima m. 9.00, indice di sfruttamento massimo 0.5, indice di occupazione massimo 40%, distanza dai confini m. 3.00. Considerata l'estensione del mapp. 106, questa regolamentazione permetterebbe la realizzazione di nuove costruzioni, ed in particolare di edifici sparsi delle più diverse tipologie. Questo si pone in urto con la tutela del nucleo e con i principi della pianificazione territoriale.
È quindi effettivamente necessario elaborare una variante di PR, che dovrà salvaguardare il contesto nel quale il mapp. 106 si inserisce, senza forzatamente sottrarre all'edificazione l'intero fondo, come spiegato nella risposta 30 aprile 2003 delle Divisione della pianificazione territoriale.
6. Vincolo P
Merita conferma anche la decisione di sospendere la procedura riguardante il vincolo P e il relativo ricorso.
In definitiva, il fondamento della sospensione della procedura relativa al vincolo di posteggio pubblico risiede nella mancata approvazione della zona di completazione del nucleo. La seconda decisione, mediante la quale gli atti sono stati ritornati al comune affinché elabori una nuova pianificazione, implica e giustifica anche la decisione sospensiva, come rettamente spiegato nella risoluzione impugnata (pag. 34). Infatti, la nuova pianificazione, per essere coerente ed anche per rispettare gli interessi dei proprietari, deve riguardare tutto il mapp. 106, compresa la superficie gravata dal vincolo per la realizzazione di un posteggio pubblico. Al riguardo si osserva che la stessa risoluzione impugnata (pag. 34) esprime delle perplessità sull'ubicazione del posteggio. La variante che il comune dovrà allestire ne potrà rispettivamente dovrà tenere conto.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 900.- (novecento) sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a:
;
terzi implicati
PI 1 rappr. da: RA 2 CO 1 rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La segretaria