Incarto n. 90.2002.96
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 giugno 2002 di
1. __________ __________, __________ __________ __________ di __________, 2. __________ __________ __________, __________ __________ __________ di __________, 3. __________ __________, __________ __________ __________ di __________, 4. __________ __________, __________ __________ __________ di __________, 5. __________ __________, __________ __________ __________ di __________, 6. __________ __________, __________ __________ __________ di __________, 7. __________ __________, __________ __________ __________ di __________, 8. __________ __________, __________ __________ __________ di __________, 9. __________ __________, __________ __________ __________ di __________, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 7 maggio 2002 (n. __________), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
viste le risposte:
- 25 luglio 2002 del municipio di __________;
- 27 settembre 2002 della divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 23 febbraio 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore (revisione 96). Per il comparto edificabile residenziale in località __________, il piano del traffico ha previsto una nuova tratta che prolunga linearmente via __________, attualmente a fondo cieco, collegandola in direzione del nucleo di __________ di __________ con via __________. In quella sede, questa tratta è stata classificata quale strada prevalentemente pedonale (confinanti autorizzati) con un calibro di 3 m (cfr. piano del traffico settore nord, legenda).
B. Con atto di ricorso unico 23 giugno 2000 __________, __________, __________ e __________ __________, componenti la comunione ereditaria fu __________ __________, __________ __________, __________ __________ -__________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ e, infine, __________ e __________ __________ , tutti proprietari di fondi aventi il loro accesso sulla via __________, si sono aggravati contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio dal piano del traffico della succitata strada prevalentemente pedonale. A sostegno della loro domanda, hanno invocato la violazione della garanzia della proprietà, lamentando come la contestata strada fosse in contraddizione con gli obiettivi che informano il piano regolatore. A mente degli insorgenti, il nuovo collegamento viario era privo d'interesse pubblico, nella misura in cui fungeva soltanto quale accesso per un numero limitato di fondi, favorendo quindi l'interesse privato di pochi proprietari. Questi ultimi, comunque, avrebbero potuto disporre di collegamenti alla pubblica via con allacciamenti su via ai __________ e su via __________, soluzione prevista, peraltro, dal previgente piano regolatore, poi inspiegabilmente abbandonata. Per contro, con l'apertura di un'entrata al quartiere da via __________, strada cantonale che collega il valico di __________, la nuova pianificazione avrebbe causato, creando un asse di transito privilegiato verso il centro del paese, un apprezzabile incremento del traffico parassitario, con il conseguente aumento di inquinamento fonico e dell'aria. Traffico di transito che sarebbe stato inoltre favorito dalle carenze della rete viaria del comprensorio circostante che, per la modestia dei calibri delle sue strade, tali da non consentire l'incrocio tra due autovetture, non era in grado a sua volta di sopportare.
C. Con risoluzione 7 maggio 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________, respingendo contestualmente la richiesta ricorsuale di stralcio della strada prevalentemente pedonale (confinanti autorizzati) in località __________. Il Governo ha ritenuto che la proposta comunale consentiva un'urbanizzazione confacente ed idonea dei fondi edificabili del comparto, oltre ad inserirsi efficacemente nel paesaggio e a risolvere adeguatamente gli aspetti legati al traffico. Difatti, la definizione gerarchica di strada prevalentemente pedonale con autorizzazione di accesso unicamente ai veicoli dei confinanti, permetteva di risolvere i temuti problemi legati al traffico parassitario e di transito, ritenuto che l'assetto delle strade preposte a questo scopo era più che adeguato (cfr. risoluzione impugnata, pag. 97 segg.).
D. Avverso la menzionata risoluzione governativa, i ricorrenti citati in ingresso insorgono con atto congiunto 11 giugno 2002 innanzi a questo Tribunale, ripresentando in sostanza le medesime censure proposte davanti al Consiglio di Stato e ribadendo la domanda di stralcio del tracciato della strada prevalentemente pedonale (confinanti autorizzati) dal piano regolatore.
E. La divisione della pianificazione territoriale e il municipio postulano il rigetto integrale dell'impugnativa, con argomentazioni che verranno, se del caso, riprese nei considerandi di diritto.
F. In data 23 settembre 2003 si è tenuta l'udienza, durante la quale i rappresentanti del comune hanno versato agli atti alcune fotografie raffiguranti i luoghi. I ricorrenti hanno chiesto una perizia sull'impatto ambientale e un'ispezione degli atti a registro fondiario in merito ad una possibile servitù di passo a carico dei mapp. __________ e __________, a cui il patrocinatore del comune si è opposto. Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e domande. Alla fine dell'udienza è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
2. Gli insorgenti hanno domandato, in sede d'udienza, l'allestimento di una perizia sull'impatto ambientale della strada contestata e un'ispezione degli atti a registro fondiario in merito ad una possibile servitù di passo a carico dei mapp. __________ e __________, volta a dimostrare la possibilità di un accesso alternativo ai terreni edificabili del comparto __________.
2.1. La procedura amministrativa è retta dal cosiddetto principio inquisitorio (art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie, raffrontando accuratamente i contrapposti interessi e rispettando il divieto d'arbitrio, i principi della parità di trattamento, della buona fede e della proporzionalità. In analogia all'art. 8 CCS, applicabile per la sua portata generale anche al diritto pubblico, la parte può altresì chiedere l'assunzione delle prove offerte. In tal caso l'autorità procede al loro apprezzamento anticipato, in esito al quale essa può rinunciare ad assumere dei mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RDAT I-1995 n. 51 consid. 2a), come mezzi di prova superflui o non pertinenti (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 n. 1b).
2.2. Nel caso di specie, la tempestività dell'offerta delle prove da assumere, indicate per la prima volta all'udienza 23 settembre 2003, può apparire quantomeno dubbia (cfr. art. 46 cpv. 2 PAmm). Il quesito non abbisogna di un approfondimento, giacché la situazione di fatto che sta alla base della controversia risulta in modo più che sufficiente dalla copiosa documentazione versata agli atti dalle autorità intimate, completata dalla conoscenza del settore territoriale in parola acquisita dal Tribunale durante lo svolgimento del sopralluogo in contraddittorio.
2.3. In particolare, per quanto concerne gli effetti sull'ambiente del prolungamento di via __________ fino a via __________, va considerato che, come verrà approfondito in seguito, per il contesto territoriale in cui si inserisce la nuova tratta, all'interno della zona edificabile del comune, per la destinazione di questa zona, residenziale estensiva, in relazione alla funzione gerarchica della tratta stradale esistente e di quella nuova, strada di servizio, la prima, prevalentemente pedonale, la seconda, per l'assetto di queste strade, caratterizzate da calibri modesti, e più in generale per l'organizzazione della rete viaria del comune e gli obiettivi del piano del traffico, l'allestimento di una perizia sull'impatto ambientale, oltre che apparire manifestamente sproporzionato, non risulta necessario; comunque, date le circostanze, superfluo ai fini del giudizio. Né, peraltro, la legge prevede un obbligo di sottomettere la pianificazione di un percorso pedonale o di una strada di servizio, che dir si voglia, ad un esame d'impatto ambientale, ritenuto che questi impianti non sono contemplati dall'allegato dell'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (cfr. art. 9 cpv. 1 LPAmb, art. 1 OEIA e allegato, cifra n. 11).
2.4. Relativamente alla richiesta d'ispezionare gli atti a registro fondiario per verificare l'esistenza di una possibile servitù di passo a carico dei mapp. __________ e __________, che consentirebbe eventualmente ad alcuni fondi all'interno del comparto edificabile in località __________ di disporre di un allacciamento alla rete pubblica, va ritenuto innanzitutto che oggetto della vertenza è la sussistenza di un interesse pubblico a sostegno della contestata tratta stradale, se quest'ultima è supportata da una pianificazione conforme agli obiettivi del piano regolatore e corretta dal profilo legale. Accertare in che misura alcuni proprietari dei fondi situati in località __________ siano in grado di attuare l'urbanizzazione dei loro fondi, facendo capo ad eventuali istituti di diritto civile in alternativa alla strada contestata, non ha rilevanza in questa procedura, ritenuto che nelle competenze di questo Tribunale rientra invece l'esame di legalità delle scelte operate dal comune e approvate dal Consiglio di Stato. La questione evocata dai ricorrenti è difatti di natura eminentemente civile. Spetta in primo luogo al diritto pubblico, segnatamente quello pianificatorio, assicurare l'urbanizzazione dei fondi destinati all'edificazione. Soltanto se il proprietario ha esaurito senza successo tutte le possibilità offerte dagli istituti previsti dal diritto pianificatorio potrà chiedere in sede civile un accesso necessario, sempre che ciò sia indispensabile per un uso conforme alla sua destinazione (cfr. DTF 120 II 187 consid. 2c; DTF 121 I 70 consid. 4 b).
2.5. In considerazione di quanto precede, il Tribunale non accede pertanto alla richiesta degli insorgenti di procedere all'allestimento di una perizia sull'impatto ambientale, né di eseguire un'ispezione degli atti a registro fondiario.
3. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
4. Giusta l'art. 75 Cost., i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Quest'ultimo disposto, unitamente alla legislazione di ordine superiore, segnatamente l'art. 3 cpv. 3 lett. c LPT (che prescrive alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali) e la Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994, abilita incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri piani regolatori percorsi pedonali, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr. anche art. 4 cpv. 2 Legge sulle strade).
5. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.). Nella fattispecie, non è contestata la carenza di una base legale, comunque data (cfr. consid. 4 in fine), né si pone il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto. Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la proporzionalità dei vincoli in discussione.
6. I ricorrenti contestano l'interesse pubblico della strada prevalentemente pedonale all'esame, sostenendo che essa ha per unico scopo quello di favorire gli interessi di pochi proprietari fondiari a scapito degli abitanti del quartiere. Difatti, a mente degli insorgenti, la tratta litigiosa, per calibro e dimensioni, costituirebbe una strada di collegamento mascherata da percorso pedonale, atta a convogliare il traffico all'interno della zona abitata di __________ in direzione delle scuole e dell'asilo comunale. Ciò in aperta contraddizione con gli obiettivi del piano del traffico elencati nel rapporto di pianificazione, che si prefiggono per contro di eliminare il traffico di transito dalle zone residenziali e di ridurre il carico ambientale (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 24).
7. Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 57 B II). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco.
8. 8.1. Dal profilo territoriale il comprensorio urbano di __________ gravita attorno all'asse viario di via __________, che da __________ conduce alla dogana commerciale e turistica del __________, marcando la separazione fra gli insediamenti abitativi e quelli lavorativi. Difatti, a settentrione di questa strada cantonale, laddove il territorio è orograficamente caratterizzato da un dolce andamento collinare, sono insediati i nuclei tradizionali di __________ e __________ __________ connessi e attorniati da un tessuto formato dai nuovi quartieri d'abitazione. Mentre a sud, sulla vasta pianura, naturale prolungamento della __________ __________, hanno trovato spazio essenzialmente attività artigianali ed industriali, oltre che importanti infrastrutture doganali. Il comparto edificabile in località __________, che il nuovo piano regolatore attribuisce alla zona residenziale estensiva, è ubicato nel comprensorio settentrionale, nella fascia pedemontana che si estende a sud-ovest dal nucleo di __________ __________ verso la località __________. Il comparto, di forma rettangolare, è delimitato a monte da via __________, oltre cui si estende sulla collina di __________ un vasto comprensorio agricolo, mentre il tracciato parallelo di via __________ circoscrive il lato a valle. Queste strade confluiscono entrambe in via __________, che separa il comparto dal nucleo di __________ __________, mentre sul lato opposto (a sud-ovest) sfociano nella perpendicolare via __________, su cui confluisce anche via __________, che attraversa longitudinalmente e al centro il quartiere per due terzi, terminando a fondo cieco.
8.2. Il sopralluogo esperito da questo Tribunale ha permesso di appurare che questa zona costituisce nel suo complesso un quartiere eminentemente residenziale, caratterizzato da un'edificazione prevalentemente di tipo estensivo, composta da case monofamiliari di due o tre piani. Il comparto non risulta tuttavia ancora completamente insediato. In particolare, la lunga fascia in pendenza che si sviluppa fra via __________ e via __________, lungo il versante della collina di __________, appare dal profilo edilizio poco occupata, con edificazioni sparse alternate da vaste superfici ancora prative o utilizzate a vigneto. Per contro, la fascia a valle di via __________, fino a via __________, presenta una situazione ampiamente edificata, sia per il numero delle costruzioni, sia per la compattezza dell'insediamento, dato da una struttura fondiaria fortemente parcellizzata. Oltre l'apice cieco di via __________, laddove il comune ha proposto il passaggio litigioso, si apre sia a valle che a monte una vasta superficie prativa, ai cui margini sono sorte alcune abitazioni.
8.3. Con la revisione del piano regolatore, il comune ha riconsiderato l'organizzazione del traffico in funzione delle nuove circostanze verificatesi nel frattempo, ponendo alla base del progetto pianificatorio i seguenti obiettivi: individuare gli assi di collegamento diretti tra i diversi comprensori del comune, garantire le migliori condizioni di accessibilità all'area a est del nucleo in cui sono concentrati i principali servizi pubblici e privati (cfr. ad esempio: Palazzo comunale, scuole elementari, scuole medie, sala multiuso, casa per anziani, cooperativa di consumo, cassa __________), eliminare (o ridurre fortemente) il traffico di transito delle zone prevalentemente destinate alla residenza, con misure di ordine pianificatorio, di tipo urbanistico e/o di moderazione del traffico e, infine, ridurre (o moderare fortemente) il carico ambientale (impatto fonico, aria) sulle zone insediate, in particolare residenziali e miste (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 24).
8.4. Per il comparto residenziale all'esame, il previgente piano regolatore prevedeva già per il lato cieco di via __________ una soluzione di aggancio alla rete viaria. Essa consisteva in un prolungamento di un centinaio di metri in direzione del nucleo di __________ __________, a cui si raccordava perpendicolarmente una nuova strada che la congiungeva a monte con via __________, a valle con via __________, separando nel contempo la zona edificabile da quella allora definita come zona residua. Il piano del traffico definiva tutte queste tratte quali strade di quartiere, tranne via __________, classificata come strada collettrice. Con la revisione del piano regolatore, di cui ci occupa, il comune ha abbandonato parzialmente questa soluzione, stralciando la strada perpendicolare di raccordo con via __________ e __________ e prolungando semplicemente via __________ sul suo asse esistente fino a raggiungere il nucleo di __________ __________. Il territorio a valle, che prima era attribuito alla zona residua, è stato assegnato alla zona residenziale estensiva. Dal profilo della strutturazione della rete viaria, la differenza fra queste soluzioni risiede essenzialmente nella semplificazione del raccordo: in precedenza, via __________ risultava, per mezzo delle sopracitate strade, indirettamente collegata con via __________, all'epoca classificata come strada principale, mentre con la nuova pianificazione essa vi sfocia direttamente. La distinzione sostanziale che si pone, tuttavia, è sul piano gerarchico: tutte le strade che interessano il quartiere, via __________ compresa, sono ora definite come strade di servizio, in modo da fungere esclusivamente da accesso ai singoli fondi; alcune di queste, inoltre, assumono in parte la funzione di strada prevalentemente pedonale (confinanti autorizzati), accompagnata da una significativa riduzione del calibro (da 5.5 m a 3 m). È il caso di via __________, di via __________, di via __________, proprio nel tratto contestato, e di alcune traverse poste fra queste ultime due strade e via __________.
8.5. Alla luce e degli scopi perseguiti con il piano regolatore, occorre riconoscere la sussistenza di un interesse pubblico a supporto della pianificazione comunale approvata.
8.5.1. Innanzitutto, malgrado i ricorrenti lo neghino fermamente, la tratta contestata serve ad urbanizzare con ogni evidenza una zona edificabile dalle dimensioni considerevoli (composta dai mapp. __________, __________, __________-__________ e __________-__________, per una superficie complessiva di circa 15'000 mq), caratterizzata da un basso tasso di edificazioni, che dal profilo fondiario risulta già strutturata con una parcellazione atta ad accogliere una quindicina di costruzioni monofamiliari, in linea con la tipologia edilizia dominante che informa l'intero comparto. Questa zona, proprio perché di grande importanza per la definizione pianificatoria del quartiere __________, in quanto ne determina l'assetto conclusivo in direzione del nucleo di __________ __________, necessita di essere completata e strutturata anche dal profilo viario interno con la tratta posta in discussione dai ricorrenti. Tant'è, che già il previgente piano regolatore aveva contemplato una strada per urbanizzare quei terreni; soluzione mai realizzata per motivi di cui si è già in parte accennato e di cui si dirà in seguito. Per queste ragioni, l'Ente pianificante non poteva in questo caso delegare all'iniziativa privata dei singoli proprietari l'urbanizzazione di una zona così rilevante per il comprensorio residenziale comunale e perciò tale da necessitare una visione globale, onde evitare l'affastellamento di frammenti stradali, contrari ad un insediamento chiaro e ben strutturato e, in ultima analisi, ad un uso parsimonioso del suolo. Va inoltre considerato, sempre dal profilo pianificatorio, che la strada contestata si inserisce e completa perfettamente l'ossatura viaria già esistente del comparto. Si è già detto in precedenza che il quartiere è cinto da due assi viari paralleli, via __________ definisce il lato a monte, via __________ quello a valle. Con queste strade, via __________ costituisce, per mezzo del suo completamento fino a via __________, il terzo tracciato che percorre il quartiere, in questo caso al suo centro, da un capo all'altro in senso longitudinale, allineandosi, peraltro, allo schema viario che si riscontra anche negli altri quartieri della zona residenziale (cfr. ad esempio: via __________ e via __________). Inoltre, suddividendo il comparto in due ampie fasce territoriali, quella a monte caratterizzata da una pendenza maggiore rispetto a quella a valle, più dolce, essa si inserisce adeguatamente anche dal profilo paesaggistico, oltre che fungere da chiaro limite di separazione, nell'ultimo centinaio di metri, della zona edificabile da quella agricola. Per questi motivi e per quelli segnalati in precedenza, la soluzione all'esame risulta sensibilmente migliore rispetto a quella contemplata dal piano regolatore previgente: basti aggiungere che dal profilo della realizzazione, il tracciato trasversale, che doveva collegare via __________ con via __________ raccordandosi al centro con via __________, poneva seri problemi tecnico-costruttivi e di sicurezza, dati dall'apprezzabile dislivello intercorrente tra i piani stradali da allacciare.
8.5.2. Ciò detto, la strada contestata si giustifica anche dal profilo dell'organizzazione del traffico, risultando congruente con la gestione dei suoi flussi nel comprensorio comunale. Coerentemente con gli obiettivi alla base della revisione del piano regolatore, il piano del traffico individua nelle vie __________ e __________ gli assi di collegamento atti a garantire il miglior accesso all'area est del nucleo, in cui sono concentrati i principali servizi pubblici e privati, per il traffico proveniente, attraverso via __________, dal valico di __________. Il piano classifica quindi rettamente questi due assi come strade di raccolta con un calibro di 7 m che, a norma della legge sulle strade (cfr. art. 6 cpv. 4 Lstr), hanno per funzione, oltre a raccogliere e distribuire il traffico, di garantire i collegamenti locali. In questo modo, i quartieri residenziali limitrofi, fra cui quello in località __________, risultano senz'altro alleggeriti da un eventuale traffico di transito, essendo serviti da una rete di strade che per funzione, strade di servizio, per calibro, 5.5 m, e per configurazione, tracciati meno diretti, risulta poco attrattiva per coloro che sono alla ricerca di percorsi alternativi verso il nucleo. Non basta, ma il piano, prevedendo in alcuni tratti delle strade di servizio un ulteriore restringimento del campo stradale a 3 m, che non permette l'incrocio tra due autovetture, privilegiando in aggiunta la funzione pedonale e concedendo l'accesso soltanto ai confinanti, pone le debite premesse pianificatorie per ovviare anche ad un eventuale traffico parassitario, sia esterno, che interno al quartiere, con ciò concretizzando gli obiettivi che stanno alla sua base. Il quartiere __________ risulta in questo senso particolarmente protetto, giacché può vantare questo tipo di soluzioni sia in via __________, __________ e ovviamente nella stessa __________, a favore, oltretutto, di una fruizione pedonale che si riperquote su tutto il comparto. Né va dimenticato che il comune ha la facoltà, se del caso, di adottare ulteriori misure per la regolamentazione del traffico, come ad esempio l'impostazione dei sensi di marcia, un'adeguata segnaletica, misure di arredo urbano tese alla moderazione del traffico e zone a 30 Km/h. A fronte di queste circostanze, la censura secondo cui la strada contestata favorirebbe un aumento del traffico nel quartiere causando un maggior carico ambientale è infondata e va pertanto respinta. Certo, come rilevato in precedenza, il quartiere dispone ancora, soprattutto nella fascia pedemontana, di notevoli riserve edificabili, che una volta insediate daranno luogo ad un aumento del traffico dei residenti. Tenuto però conto dei bassi indici di edificabilità della zona (cfr. art. 14 NAPR), tale aspetto risulta trascurabile, comunque congenito ad un quartiere della taglia come quello all'esame, che proprio per tale motivo deve disporre di un'adeguata rete viaria e un sufficiente numero di accessi. Mantenere via __________ allo stato attuale come strada a fondo cieco, secondo quanto pretendono i ricorrenti, sarebbe eventualmente giustificato soltanto se il comune non avesse incluso in zona edificabile la fascia pedemontana, che più che apparire come un comprensorio ampiamente edificato, sembrerebbe piuttosto costituire un'estensione della zona edificabile, non giustificata da un piano regolatore ritenuto sovradimensionato dallo stesso Governo (cfr. risoluzione impugnata, pag. 24). Questione, che gli insorgenti, per ovvi motivi, si sono ben guardati dal sollevare.
8.5.3. Inconferente, da ultimo, l'argomentazione ricorsuale, secondo cui alcune strade del comune sarebbero inadeguate, per l'insufficienza dei calibri, ad assorbire il traffico, di modo che, con l'apertura di un nuovo accesso su via __________, si produrrebbe comunque un travaso di passaggi veicolari nel quartiere, a sua volta dotato di strade troppo strette. A tale proposito, il Tribunale ha potuto constatare durante il sopralluogo che lo stato in cui versano alcune strade è attualmente insoddisfacente per una corretta circolazione stradale. Ma è proprio a questa situazione che il piano regolatore, quale processo di organizzazione territoriale volto al futuro, pone rimedio, come ampiamente illustrato ai paragrafi precedenti. Il fatto che alcuni ampliamenti stradali non siano stati ancora realizzati, non basta a mettere in discussione la strada prevalentemente pedonale in oggetto. Va comunque ritenuto che secondo la programmazione temporale delle opere previste, il passaggio in discussione sarà realizzato nella fase III (2013-2018), vale a dire posteriormente alla risistemazione di tutte le strade che interessano il quartiere (cfr. programma di realizzazione, pag. 3, lett. C).
9. In conclusione, ritenuto che la strada prevalentemente pedonale (confinanti autorizzati) è sorretta da un manifesto interesse pubblico, congruente con tutti gli obiettivi alla base del piano del traffico, essa risulta pure proporzionata. Il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti in solido (28 PAmm), i quali vengono inoltre tenuti a rifondere al comune, patrocinato da un avvocato, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1'800.-- (milleottocento) e a rifondere al comune di __________ identico importo per ripetibili.
3. Intimazione a:
__________ __________, __________ __________ __________ di __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ di __________, __________ __________, __________ __________ __________ di __________, __________ __________, __________ __________ __________ di __________, __________ __________, __________ __________ __________ di __________, __________, __________ __________ __________ di __________, __________ __________, __________ __________ __________ di __________, __________ __________, __________ __________ __________ di __________, __________ __________, __________ __________ __________ di __________, patr. da avv. __________ __________, __________ __________, Comune di __________, __________ __________, rappr. da: municipio di __________, patr. da avv. __________ __________, __________ __________; Consiglio di Stato, __________ __________, rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione territoriale, __________ __________.
terzi implicati
1. Dipartimento del territorio Div. pianificazione territoriale, 6501 Bellinzona 1 Caselle 2. Municipio di Stabio, 6855 Stabio
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario