Incarto n. 90.2002.95
Lugano 27 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 giugno 2002 di
RI 1 patr. da: RA 1
contro
la risoluzione 7 maggio 2002 (n. 2120) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di __________;
viste le risposte:
- 16 agosto 2002 del __________;
- 27 settembre 2002 della divisione della pianificazione territoriale;
- 5 agosto 2003 della divisone degli affari militari e della protezione civile;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 23 febbraio 2000, il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore.
B. Con ricorso 30 giugno 2000 la RI 1 è insorta contro questa deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, postulando l'inserimento nel piano regolatore di un vincolo AP destinato alla costruzione di uno stand di tiro in località “__________” o “__________”. A sostegno della propria impugnativa ha affermato che l'obbligo di pianificare uno stand di tiro comunale discendeva direttamente dalla legislazione federale in materia, come ribadito più volte anche dalle autorità militari cantonali.
C. Con risoluzione 7 maggio 2002 (n. 2120) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________ e respinto il ricorso dei qui ricorrenti per motivi legati, essenzialmente, al rispetto dell'autonomia comunale ed all'inopportunità di realizzare e gestire un numero elevato di poligoni di tiro. Le autorità comunali si sarebbero inoltre già espresse al riguardo, optando a favore di una soluzione che consentiva lo svolgimento dei tiri obbligatori presso lo stand di __________.
D. Con ricorso 12 giugno 2002 la RI 1 si è aggravata contro questa risoluzione innanzi a codesto Tribunale al quale ha chiesto, riproponendo in sostanza quanto allegato nel ricorso di prima istanza, l'annullamento della stessa e conseguentemente l'accertamento dell'obbligo di prevedere un'adeguata zona AP-EP destinata all'edificazione di uno stand di tiro sul territorio del comune di __________. Quali possibili ubicazioni la stessa menziona le zone “__________” e “__________”. Essa osserva inoltre che l'attribuzione allo stand di __________ è stata concepita come soluzione transitoria, in attesa della realizzazione di un poligono sul territorio di __________; la coabitazione forzata con un'altra società avrebbe inoltre determinato una significativa limitazione della propria attività.
E. Il municipio di __________ e la divisione della pianificazione territoriale hanno postulato la reiezione del gravame. Dal canto suo la divisione degli affari militari e della protezione civile, pur avvallando la tesi della ricorrente in relazione all'obbligo formale delle autorità comunale di prevedere nel proprio piano regolatore un poligono di tiro, ha espresso delle perplessità sulla effettiva opportunità di realizzare una simile opera, tenuto conto anche delle diminuite necessità in questo campo riconducibili anche alle recenti riforme dell'esercito.
F. Il 30 settembre 2003 si è tenuta l'udienza nel corso della quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). Nelle sue osservazioni il comune di __________ eccepisce la carenza di legittimazione della ricorrente. Al riguardo questo tribunale osserva quanto segue.
1.2. Il piano regolatore è adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT). Contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LALPT). Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo del comune (lett. a) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (lett. b). Il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore oppure nega l'approvazione (art. 37 cpv. 1 LALPT). Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). Questo interesse dev'essere personale, ovvero proprio, diretto ed attuale (cfr. sul concetto di interesse legittimo RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1. con rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 350 segg.; Scolari, Diritto amminsitrativo, Parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 1255 segg.; in particolare circa l'interesse personale e diretto RDAT I-1992 n. 17). Una corporazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, può anch'essa, evidentemente, ricorrere ogni qualvolta sia direttamente lesa dalla decisione impugnata nei propri legittimi interessi. Nel contempo la giurisprudenza riconosce ad una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà di interporre ricorso in difesa dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione compete ai singoli soci, quando la totalità o molti di essi sono toccati dall'atto impugnato e quando gli statuti affidano alla corporazione la difesa di questi interessi comuni (cfr. per tutte vedi RDAT I–2001 n. 27 consid. 2.2).
1.3. Nel caso concreto la RI 1 interviene nella lite in veste di associazione di tiro riconosciuta in conformità con l'art. 125 cpv. 1 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995 (LM), alla quale la legislazione federale demanda l'organizzazione degli esercizi di tiro obbligatori e facoltativi fuori del servizio (cfr. art. 63 cpv. 2 LM e 3 cpv. 1 Ordinanza sul tiro fuori del servizio - attualmente - nella versione del 5 dicembre 2003). Nella misura in cui la risoluzione impugnata è atta a compromettere o comunque ad aggravare l'esecuzione di siffatti compiti, la ricorrente risulta lesa direttamente nei propri (legittimi) interessi: la potestà ricorsuale della medesima deve, già per questo motivo, essere ammessa. Ai fini della ricevibilità del gravame non occorre pertanto indagare se siano date le premesse per ammettere un ricorso corporativo di natura egoista, ovvero a favore dei suoi membri, com'è contestato dal comune. Il ricorso è dunque ricevibile.
2. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. Giusta l'art. 125 cpv. 2 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995 (RS 510.10; in seguito: LM), i Cantoni decidono circa l'esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l'ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali. I comuni - così stabilisce l'art. 133 cpv. 1 LM - provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Per razionalizzare la costruzione e sfruttare meglio il terreno disponibile, occorre fare in modo che diversi comuni si associno per costruire un solo impianto di tiro (art. 3 cpv. 1 Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio, attualmente nella versione del 15 novembre 2004, in vigore dal 1 gennaio 2005; RU 2004, pag. 4881 segg.; in seguito: Ordinanza sugli impianti di tiro). Per gli impianti di tiro esistenti occorre mirare a un'utilizzazione collettiva (art. 3 cpv. 2 Ordinanza sugli impianti di tiro). In vista della costruzione e dell'esercizio di un impianto di tiro a 300 m, sono a carico dei comuni l'acquisizione del terreno, la costruzione dell'impianto di tiro con tutte le installazioni appropriate, le spese di manutenzione e il rinnovo delle istallazioni (art. 7 cpv. 1 Ordinanza sugli impianti di tiro). I comuni che non sono proprietari di un impianto di tiro a 300 m e che non adempiono entro i limiti del loro territorio comunale ai loro obblighi legali in materia di tiro conformemente all'art. 133 cpv. 1 LM, devono acquistare una quota proporzionale dell'impianto di tiro assegnato ai propri abitanti o da essi utilizzato; devono altresì corrispondere adeguati contributi alla manutenzione e al risanamento (art. 8 Ordinanza sugli impianti di tiro). L'assegnazione degli impianti è retta dall'art. 29 dell'Ordinanza sul tiro fuori del servizio, attualmente nella versione del 5 dicembre 2003 (RS 512.31; in seguito: Ordinanza sul tiro), giusta cui se in un comune non può esser costruito un impianto di tiro e non è possibile l'unione con un altro comune, l'autorità militare cantonale, dopo aver sentito l'ufficiale federale di tiro competente, ordina: a) l'assegnazione di un impianto di tiro in un altro comune; b) la costituzione di un consorzio intercomunale per la costruzione di un impianto di tiro collettivo; c) la costruzione di un impianto di tiro comunale sul territorio di un altro comune. Le società di tiro riconosciute organizzano gli esercizi di tiro obbligatori e facoltativi fuori del servizio (art. 3 cpv. 1 Ordinanza sul tiro); questi possono avere luogo unicamente negli impianti di tiro riconosciuti dalle autorità militari o sui terreni autorizzati dagli ufficiali federali di tiro competenti (art. 3 cpv. 2 Ordinanza sul tiro). Sono considerati esercizi di tiro gli esercizi di tiro federali (programmi obbligatori e tiro in campagna) e gli esercizi facoltativi (art. 4 cpv. 1 lett. a e b Ordinanza sul tiro).
4. Il comune di __________ disponeva di un impianto di tiro a 300 m costruito alla fine della seconda guerra mondiale. Lo stand dei tiratori era posto in località __________, mentre i bersagli erano siti in località __________. Con l'avvento del primo piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1976, la località __________ e quella adiacente di __________, attraversata dalla linea di tiro, vennero assegnate alla zona industriale; non venne per contro previsto alcun vincolo a tutela dell'impianto. Per questo motivo, l'impianto dovette cessare l'attività all'inizio degli anni '90, a seguito del rilascio della licenza edilizia per la costruzione di un edificio industriale al mapp. 129, osteggiata invano dalla qui ricorrente. Nella risoluzione 24 aprile 1990 (n. 2945) con cui dichiarava irricevibile il gravame inoltratogli da quest'ultima, il Governo ritenne tuttavia di intervenire in veste di autorità di vigilanza sui comuni per richiamare l'autorità locale all'obbligo di mantenere l'esercizio del tiro nel comune per il tramite vuoi dell'esproprio dell'area interessata dal rilascio della licenza edilizia vuoi del reperimento di una soluzione alternativa. Frattanto, con decisione 8 gennaio 1993, nell'ambito della definizione dei comprensori di tiro e delle giurisdizioni delle società di tiro, il dipartimento delle istituzioni aveva stabilito che i militi obbligati al tiro domiciliati nei comuni di __________, __________ e __________ avrebbero dovuto far capo all'impianto di __________, “in attesa di uno stand agibile a Stabio” (cfr. FU N. 3/1993, pag. 1 segg. ); nello stesso tempo veniva conferita alla RI 1 la competenza ad organizzare i tiri presso quell'impianto.
Il municipio si è subito chinato per risolvere questo problema sulla scorta di tre possibili varianti, scaturite da uno studio commissionato ai pianificatori incaricati (cfr. rapporto interno 12 luglio 1990): il mantenimento dell'impianto di tiro esistente a quel momento oppure la realizzazione dello stesso in due altre località, __________ o __________. L'esito della verifica, sintetizzato nel rapporto di pianificazione, del febbraio 2000 (pag. 42, cifra 10.6), è il seguente. Il mantenimento del poligono esistente appariva improponibile in quanto in contrasto con la funzione della zona e con il progetto di prolungamento della strada principale __________. Le altre ubicazioni presentavano conflitti difficilmente risolvibili (presenza di superfici per l'avvicendamento delle colture, necessità di dissodamento, accessi discosti, interferenze con le aree di protezione naturalistica) e provocavano inoltre inaccettabili immissioni foniche verso le zone residenziale del __________. Per questo motivo il municipio ha accantonato tutte le menzionate eventualità, optando per la ricerca di una soluzione a livello consortile che prevedesse la realizzazione della struttura fuori dal territorio comunale, già ampiamente compromesso dalla presenza da importanti impianti con rilevante carico ambientale (la già citata strada principale __________, la ferrovia, gli impianti doganali ecc.). Una proposta di creare le basi pianificatorie per il controverso poligono, avanzata da un membro del legislativo, è stata in seguito seccamente respinta da quest'ultimo nella seduta di adozione del piano regolatore con 16 voti contrari, 3 voti favorevoli ed 1 astenuto (cfr. il relativo verbale delle discussioni, pag. da 37 a 39).
5. La legislazione federale sull'esercito affida dunque direttamente ai comuni il compito di approntare gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro fuori del servizio. Quest'obbligo non deve né può essere però inteso nel senso che ciascun comune deve realizzare sul suo territorio un impianto di tiro. Ben al contrario, come si deduce chiaramente dall'art. 3 dell'Ordinanza sugli impianti di tiro (cfr. inoltre lo stesso art. 125 cpv. 2 LM), la costruzione e l'utilizzazione di tali impianti dev'essere il più possibile razionalizzata. In primo luogo occorre quindi fare in modo che diversi comuni si associno per costruire un solo impianto di tiro; in secondo luogo, occorre mirare a un'utilizzazione collettiva degli impianti di tiro esistenti. La menzionata disposizione persegue, nello stesso tempo, molteplici scopi di eminente interesse pubblico: risparmio di costi per l'ente pubblico, uso parsimonioso del territorio, contenimento dell'inquinamento fonico. La decisione delle autorità di __________, tutelata dal Consiglio di Stato, di rinunciare alla realizzazione di un nuovo impianto di tiro, dopo aver abbandonato il proposito di mantenere quello in conflitto con lo sviluppo della zona industriale e dopo aver comunque sia valutato delle possibilità alternative di ubicazione sul territorio comunale, si inscrive in questi obiettivi e dev'essere, di conseguenza, tutelata. La ricorrente non contesta, peraltro, con specifica, congrua motivazione, le valutazioni effettuate dall'autorità comunale, in esito oltretutto di un rapporto interno allestito dai pianificatori incaricati, limitandosi a sostenere che le località di __________ e __________, le sole a questo momento praticabili, sono “perfettamente confacenti” rispettivamente “non conflittuali con le altre destinazioni d'uso” e che, com'è ovvio, “dovranno essere rispettose della legislazione ambientale”. La sua contestazione non adempie financo, su questo punto, i requisiti di ricevibilità, fermo restando l'infondatezza nel merito.
Invano la ricorrente si appella poi insistentemente al generico richiamo, formulato alle autorità di __________ dal Governo - agente in veste di autorità di vigilanza sui comuni - nella risoluzione 24 aprile 1990, di mantenere l'esercizio del tiro nel comune. Le autorità di __________ hanno in effetti dato seguito a quell'ingiunzione, affrontando il problema e proponendo la soluzione opposta che, com'è stato spiegato, è stata avvallata del Governo stesso. E' pertanto questa seconda decisione ad apparire determinante. Tanto più che, a questo stadio, la risoluzione del Consiglio di Stato vale anche – e soprattutto quale verifica della proposta delle autorità comunali di __________ alla luce dell'effettivo e coordinando bisogno di impianti di tiro per soddisfare le necessità regionali del tiro fuori del servizio (art. 125 cpv. 2 LM, 3, 24 cpv. 3, 28 cpv. 2 lett. d LALPT; inoltre art. 1 e 3 del decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961). A questo riguardo la decisione governativa riprende nel merito, conferendole – per quanto qui interessa - effetto vincolante, la pianificazione cantonale dei poligoni di tiro adottata quale documento di lavoro dal dipartimento delle istituzioni, divisione degli affari militari e PCi, aggiornata al 1 agosto 2000, la quale ribadisce (senza riserva di provvisorietà) l'assegnazione degli obbligati al tiro di __________, __________ e __________ all'impianto di __________, presso il quale viene del pari accreditata la società ricorrente.
Pure inutilmente la ricorrente si duole del fatto che, costretta a far capo al poligono di modeste dimensioni di __________ (con solo cinque bersagli), chiamato a soddisfare le esigenze di 10 comuni, ha dovuto ridurre l'attività, soprattutto a favore dei giovani tiratori. Intanto essa ha potuto proseguire la sua attività; inoltre la legislazione federale non dà assicurazioni in merito a favore delle società di tiro riconosciute. Va semmai rilevato, proprio a questo proposito, che la denunciata riduzione dell'attività della ricorrente conseguente alla controversa decisione attiene piuttosto alla politica della difesa nazionale, nella quale si inserisce il tiro fuori del servizio (cfr. art. 2 Ordinanza sul tiro), che alla pianificazione del territorio. Questa censura sfugge pertanto largamente se non totalmente al sindacato di questo tribunale.
6. Sulla scorta di quanto precede il gravame dev'essere respinto.
7. Il tribunale rinuncia all'imposizione di una tassa di giudizio, ritenuto che la ricorrente svolge un compito di interesse pubblico (art. 28 PAmm). L'insorgente non può tuttavia sottrarsi al versamento di ripetibili a favore del comune, assistito da un patrocinatore iscritto all'albo (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è respinto.
2.Non si prelevano tasse di giustizia. La ricorrente è condannata a versare al comune di __________, complessivi, fr. 500.- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La segretaria