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Ticino Tribunale della pianificazione 09.03.2010 (pubblicato) 90.2002.93

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·4,015 parole·~20 min·2

Riassunto

Vincolo per ampliamento delle scuole elementari

Testo integrale

Incarto n. 90.2002.93  

Lugano 27 gennaio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 giugno 2002 di

RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 patr. da: RA 1  

contro  

la risoluzione 7 maggio 2002 (n. 2120) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

viste le risposte:

-    25 luglio 2002 del __________;

-    27 settembre 2002 della divisione della pianificazione territoriale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nella seduta del 23 febbraio 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In questa sede il mapp. 900, di proprietà dei qui ricorrenti, è stato gravato - per quasi tutta la sua superficie - da un vincolo per l'ampliamento delle scuole elementari (AP/EP 1.02). Il fondo è quasi totalmente inedificato, fatta eccezione per un edificio, ubicato al margine nord est dello stesso, a ridosso di via __________, escluso dal precitato vincolo. Il mappale presenta una superficie complessiva di 7'021 mq ed è ubicato in località __________.

                                  B.   Con ricorso 21 giugno 2000, gli insorgenti citati in ingresso si sono aggravati contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio del vincolo per la realizzazione delle costruzioni di interesse pubblico imposto sul loro fondo. A dire degli stessi predetto vincolo non sarebbe stato suffragato da un interesse pubblico preponderante; da un canto non vi sarebbe stata infatti la necessità di ingrandire ulteriormente l'attuale sede scolastica, in quanto la medesima disponeva ancora di aule libere, dall'altro sul suolo comunale vi sarebbero stati già sufficienti attrezzature pubbliche. Il prospettato aumento degli allievi non sarebbe inoltre stato dimostrato. Nel contempo il vincolo sarebbe risultato sproporzionato sia in ragione dell'estensione dei fondi interessati dalla misura sia in considerazione delle limitazioni che lo stesso comportava sui diritti dei proprietari.

                                  C.   Con risoluzione 7 maggio 2002 (n. 2120) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________ ed ha nel contempo respinto il ricorso. Pur riconoscendo un sovradimensionamento generale del piano, il Governo ha ritenuto che __________ fosse un comune dinamico, in costante crescita; la necessità di un futuro ampliamento della scuole si basava pertanto su premesse concrete. Escludendo la creazione di una nuova sede, l'ampliamento non poteva aver luogo che sui fondi liberi adiacenti l'attuale complesso scolastico. Il Governo ha osservato inoltre come le superfici vincolate a questo fine, pur corrispondendo ai dati massimi calcolati in base alle norme ORL, non potevano essere ritenute sproporzionate in riferimento alla contenibilità teorica del piano approvato. A sostegno della propria decisione esso ha ricordato inoltre che la delimitazione delle zone per attrezzature ed edifici pubblici doveva essere apprezzata ben oltre il periodo di validità del piano. Nella ponderazione dei contrapposti interessi occorreva altresì considerare la struttura dell'agglomerato di __________, che suggeriva il mantenimento delle scuole elementari presso l'attuale sede, collocata al centro della zona residenziale del paese.

                                  D.   Con gravame 12 giugno 2002 i ricorrenti indicati in ingresso si sono aggravati contro questa risoluzione innanzi a codesto Tribunale al quale hanno chiesto, riproponendo in sostanza quanto allegato nel ricorso di prima istanza, l'annullamento del vincolo AP/EP sul mapp. 900 e l'attribuzione dello stesso alla zona edificabile.

                                  E.   Il municipio e la divisione della pianificazione territoriale hanno postulato la reiezione del ricorso.

                                  F.   Il 30 settembre 2003 si sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli atti. La procedura è stata sospesa, riservata la facoltà di riattivazione su richiesta di parte o d'ufficio. Con lettera 14 maggio 2004 il municipio ne ha chiesto la riattivazione ed ha trasmesso un rapporto illustrante la situazione delle scuole, sul quale i ricorrenti hanno avuto la possibilità di esprimersi (cfr. osservazioni del 3 giugno 2004).

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   3.   3.1. I ricorrenti chiedono di annullare il vincolo di edifici ed attrezzature di interesse pubblico (AP/EP) sancito a carico del mapp. 900, ritenendolo sprovvisto di interesse pubblico preponderante ed inoltre lesivo del principio della proporzionalità. In concreto essi sostengono che l'incremento della popolazione previsto dal piano regolatore da 3'666 (1999) a 7'750 abitanti – cifra quest'ultima corrispondente alla contenibilità teorica del controverso piano regolatore (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 35 seg.; v. anche risoluzione governativa 7 maggio 2002, cifra 3.4.1 lett. a, pag. 22 seg., e cifra 4.4.6, concernente l'evasione del gravame dei qui ricorrenti, pag. 85) – non è realistico se paragonato all'evoluzione demografica del comune. Nella denegata ipotesi che un ampliamento delle scuole si rivelasse necessario, i terreni già vincolati a questo fine sarebbero più che sufficienti a coprire i fabbisogni futuri senza che si debba far capo anche al mapp. 900.

                                         3.2. L'imposizione del vincolo in esame comporta indubitabilmente una restrizione di diritto pubblico della proprietà dei ricorrenti. Questa restrizione è compatibile con la garanzia della proprietà sancita all'art. 26 Cost. solo se è fondata su una base legale sufficiente, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e se rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

                                         3.3. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con una relativa certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico.

                                   4.   In occasione della revisione generale del piano regolatore, che ci occupa, il comune ha definito in località __________ una vasta area a destinazione pubblica (AP/EP 1.02), di forma irregolare inglobata nel comparto residenziale che si sviluppa tra via __________, via __________ e via __________, comprendente la totalità del mapp. 916, parzialmente i mapp. 900 e 1500, e l'area corrispondente all'attuale mapp. 2132 (indicata negli atti pianificatori precedenti l'acquisizione di predetta superficie da parte del comune - come la parte posta a nord-est dei mapp. 910 e 911; cfr. rapporto di pianificazione, pag. 30), per una superficie complessiva di circa 22'600 mq. La stessa è stata vincolata in vista di un futuro ampliamento delle scuole elementari, che attualmente trovano posto sul mapp. 916. Il comparto in parola e di riflesso anche la zona AP/EP 1.02 sono attraversati da via __________, definita nel piano del traffico come strada prevalentemente pedonale (confinanti autorizzati). Il mapp. 900 è posto sul lato nord di questa strada, mentre l'attuale sede scolastica e gli ulteriori fondi vincolati allo stesso fine sono collocati sul lato opposto. Sempre nel comparto residenziale descritto più sopra, a confine col mapp. 900, è inoltre prevista un'ulteriore area di interesse pubblico destinata allo svago, avente una superficie di circa 3'450 mq (AP/EP 1.10).

                                   5.   Come accennato in narrativa, in sede di approvazione del piano, il Consiglio di Stato ha accertato un sovradimensionamento generale dello stesso (cfr. risoluzione governativa 7 maggio 2002, cifra 3.4.1 lett. a, pag. 21 segg.). Ciò nondimeno esso ha ritenuto che, fatte salve alcune eccezioni puntuali, tra le quali spiccavano le aree sportive (AP/EP 1.06, 1.07), ritenute eccessivamente estese e pertanto non approvate, le superfici destinate alle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico direttamente fruibili dalla popolazione, assommanti a 211'250 mq, fossero conformi alle direttive ORL, pur avvicinandosi ai parametri massimi stabiliti dalle stesse, ed a volte superandoli (cfr. risoluzione governativa 7 maggio 2002, cifra 4.4.6, concernente l'evasione del gravame dei qui ricorrenti, pag. 85 segg.). In effetti anche prendendo quale dato di riferimento quello della popolazione al 31 dicembre 1999, ovvero 3'666 abitanti (arrotondati a 3'700; cfr. il pertinente Annuario statistico ticinese dei comuni), si otteneva una disponibilità di aree AP/EP pari a 57,09 mq/abitante, congruente pertanto con quanto indicato dalle norme ORL, che prevedono un minimo di 50 mq ed un massimo di 60 mq per abitante. Parimenti, entrando nel merito dell'estensione delle zone destinate alla formazione ed allo svago, il Governo ha accertato come anch'esse, con una superficie di 139'600 mq, equivalente a 37,72 mq/abitante, rientravano pur sempre nei parametri, per altro indicativi, fissati dalle norme ORL, tenuto conto oltretutto che questo dato includeva ancora delle ampie zone destinate ad attrezzature sportive (AP/EP 1.06, 1.07), come detto non approvate.

                                         Per valutare più nel dettaglio il dimensionamento della struttura scolastica, il Consiglio di Stato ha calcolato il rapporto percentuale tra la popolazione scolastica ed il numero di abitanti al 31 dicembre 2000 ed ha applicato questo dato al numero di abitanti secondo la contenibilità teorica del piano stimata dal comune, ovvero 7'750 abitanti. In questo modo è stato possibile, applicando i parametri ORL, definire il fabbisogno minimo e massimo di superficie che avrebbe dovuto essere vincolata per la scuola elementare: una superficie da 10'165 mq a 20'330 mq, se calcolata in base al numero di allievi (stimati in 488 unità), rispettivamente da 12'865 mq a 25'730 mq, se calcolata secondo il numero di abitanti (stimati, come detto, in 7'750 unità).

                                   6.   6.1. I ricorrenti non contestano tanto l'applicazione delle norme ORL quanto i dati della popolazione utilizzati per i calcoli; a loro dire il prospettato aumento della popolazione scolastica sarebbe, in effetti, puramente illusorio.

                                         6.2. Per quanto attiene lo sviluppo demografico di __________, va osservato che la popolazione residente è aumentata da 2'613 abitanti nel 1980, a 3'666 abitanti nel 1999, fino a raggiungere i 3'870 abitanti accertati nel 2002 (cfr. i pertinenti Annuari statistici ticinesi dei comuni), per un aumento complessivo, in 22 anni, di 1'257 abitanti. Ora va, d'altro canto, considerato che la valutazione esposta nel rapporto di pianificazione (cfr. rapporto citato, pag. 35 seg.) prevedente una contenibilità del piano di ca. 7'750 abitanti, presa quale base di calcolo per analizzare l'estensione delle zone AP/EP, è stata aumentata, a seguito di alcuni correttivi operati da parte del Consiglio di Stato, a 9'102 abitanti (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.4.1. lett. a, pag. 22 seg.); il potenziale di insediamento – rispetto alla situazione al 31 dicembre 1999 – è quindi di 5'436 nuovi residenti. Come giustamente rilevato dal Governo nella decisione impugnata, l'entità di questa riserva teorica dimostra che le zone residenziali sono manifestamente sovradimensionate rispetto ad un'ipotesi di sviluppo demografico realistica per i prossimi 10-15 anni. Nel contempo il Consiglio di Stato ha però precisato che il sovradimensionamento non avrebbe potuto essere sanato a tutti gli effetti attraverso significative correzioni, ritenuto che gran parte del territorio comunale si presenta già largamente edificato ed urbanizzato.

                                         Questo tribunale conviene con i ricorrenti che l'avverarsi del prospettato incremento della popolazione locale è altamente improbabile negli orizzonti temporali del piano in esame e che, quindi, saranno necessari parecchi decenni per conseguire tale crescita, e di conseguenza, il numero di 488 allievi (consid. 5); ciò nondimeno questa valutazione è proporzionata alla contenibilità del piano approvato e pertanto non può essere considerata arbitraria, ritenuto oltretutto che - come esposto più sopra - quale base di calcolo del numero di allievi sono stati ritenuti i dati stimati del comune, rivelatisi inferiori alla contenibilità effettiva del piano stesso. Va inoltre osservato che, se è pur vero che i ricorrenti hanno espresso il loro scetticismo quo al raggiungimento di un così elevato numero di scolari, essi hanno omesso di contestare l'estensione della zona edificabile sul suolo comunale; censura, questa, che avrebbe permesso, se accolta, di ridurre la contenibilità del piano e, di riflesso, le necessità di spazi per le strutture scolastiche.

                                   7.   Le scuole elementari comunali, concentrate in località __________, sono costituite da 9 blocchi indipendenti, di cui 8 adibiti ad aule scolastiche ed uno che ospita i locali amministrativi (la direzione, gli uffici, l'aula d'educazione musicale, la biblioteca, l'aula docenti, l'appartamento del custode e, nello scantinato, l'aula d'informatica). Fatta eccezione per quest'ultimo edificio, in ogni blocco trovano posto due aule di classe e uno spazio comune – ricavato nel corridoio e nel quale la luce filtra attraverso i lucernari posti sul soffitto - dove è possibile svolgere lavori di gruppo o comuni alle due sezioni. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, questo tribunale ha potuto accertare in sede di sopralluogo come questi “spazi comuni”, a causa della loro struttura, non si prestano ad un utilizzo quale aula di classe. Il complesso dispone inoltre di un'aula di attività creative. Sul terreno attiguo, mapp. 2132, è poi collocato un ulteriore stabile prefabbricato che ospita due sezioni di scuole elementari. Sul sedime scolastico trovano inoltre posto una piccola palestra, una piscina e un'area di svago all'aperto dalle dimensioni contenute. Secondo le informazioni fornite dal dicastero scuole del comune di __________, attualmente il complesso scolastico ospita 272 allievi delle elementari (di cui 16 residenti a __________) e 44 bambini che frequentano la scuola dell'infanzia. Delle 16 aule disponibili nei blocchi precitati, 10 sono destinate agli allievi di __________, una alla sezione di __________, una è adibita ad aula per i lavori manuali e 4 aule (due per ogni sezione) alla scuola dell'infanzia. Come accennato più sopra, nel prefabbricato trovano inoltre posto due ulteriori sezioni di scuola elementare di __________. Come peraltro già desumibile dai dati riportati qui sopra, questo tribunale ha potuto constare in loco come già al momento attuale le attività scolastiche vengono svolte in un situazione disagevole a causa della limitata disponibilità di spazio che ha, tra l'altro, costretto la direzione a far capo ad un prefabbricato per ospitare tutti gli allievi. Se pur è vero che il numero di allievi per classe, con una media di 21/22 scolari, non raggiunge il limite massimo previsto dalle norme cantonali (cfr. art. 24 cpv. 1 Legge cantonale sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996), esso non permette comunque un'ulteriore ripartizione degli stessi all'interno delle varie sezioni.

                                         Tenuto conto della situazione descritta nei considerandi che precedono, è lecito ritenere che una crescita demografica come quella che ha caratterizzato gli ultimi anni porterà inevitabilmente - in breve tempo - ad una saturazione della struttura. Neppure la realizzazione della prevista nuova sede di scuola dell'infanzia, oltretutto subordinata all'approvazione della relativa variante da parte del Governo, che dovrebbe (teoricamente) portare alla liberazione di alcune aule, permetterebbe infatti di migliorare in modo significativo la situazione attuale. In un'ottica di sviluppo a lungo termine dell'agglomerato urbano in questione, che al momento attuale dispone ancora – al suo interno - di ampie superfici costruibili che verranno, con ogni probabilità, edificate nel corso dei prossimi anni, il raggiungimento di una popolazione scolastica di 488 allievi non può essere ritenuta totalmente inverosimile. Un ampliamento dell'attuale struttura scolastica deve pertanto essere preso in considerazione già oggi, ritenuto altresì che i bisogni per zone ed attrezzature d'interesse pubblico vanno apprezzati, com'è già stato spiegato, anche oltre i limiti temporali abituali di validità del piano regolatore. Alla luce di queste circostanze, occorre senz'altro riconoscere un interesse pubblico al vincolo pianificatorio che grava il fondo dei ricorrenti, in vista dell'ampliamento delle scuole elementari ubicate in località __________.

                                   8.   Gli insorgenti tuttavia, oltre a contestare l'interesse pubblico, lamentano una violazione del principio della proporzionalità del vincolo all'esame. In particolare essi contestano l'estensione dell'area riservata al futuro ampliamento della scuola e negano la necessità di gravare anche il loro fondo. Occorre pertanto verificare se per rapporto alle circostanze concrete, la misura adottata dal comune è ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto, ovvero quello dei proprietari di vedere il loro fondo attribuito interamente alla zona edificabile e poterne disporre liberamente.

                                         Nella fattispecie il vincolo destinato a permettere l'ampliamento delle scuole elementari è senz'altro idoneo allo scopo e atto a conseguirlo. Per quanto attiene l'estensione dell'area gravata dalla misura qui contestata, va osservato che già il piano regolatore previgente, approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1976, prevedeva una zona per edifici pubblici in località __________ destinata a “scuola comunale” ed a “costruzione scolastica”. Il piano in esame, con l'istituzione di una zona AP/EP di circa 22'600 mq per le scuole elementari (cfr. rapporto di pianificazione pag. 30), riprende in sostanza questo vincolo, anche se ne riduce sensibilmente l'estensione. Confrontando questo valore coi dati che risultano dalla risoluzione governativa impugnata (cfr. risoluzione citata, cifra 4.4.6, concernente l'evasione del gravame dei qui ricorrenti, pag. 85) e ripresi nei considerandi che precedono (consid. 5), si rileva come lo stesso, pur corrispondendo ai dati massimi che scaturiscono dal calcolo secondo i parametri ORL e consentendo, di fatto, apprezzabili spazi di manovra, non può essere ritenuto sproporzionato in riferimento alla contenibilità teorica del piano. Già per questo motivo le censure dei ricorrenti a questo proposito si rivelano prive di fondamento e la relativa domanda di escludere il mapp. 900 da predetto vincolo andrebbe respinta.

                                         Nell'ambito della ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, nel caso concreto, va altresì considerata la particolare posizione del fondo in parola. L'esame degli atti ed il sopralluogo hanno permesso di constatare come, in ragione della sua ubicazione, l'area vincolata ben si presti allo scopo prefissato. In effetti il comune deve poter disporre, in vista di un potenziamento delle scuole elementari sul suo territorio, di aree correlate con quella occupata dall'attuale sede. Nel caso di __________, l'istituto esistente è posto in posizione strategica, ossia al centro del comparto residenziale, in località __________; da qui la volontà di creare le premesse – con l'imposizione del vincolo qui contestato – per una centralizzazione delle scuole elementari comunali presso l'attuale sede, procedendo in futuro ad un ampliamento della medesima. La ricerca di una soluzione alternativa, che porterebbe alla creazione di nuove sedi decentralizzate in altri comparti del comune, appare già a prima vista poco appropriata, sia per motivi organizzativi che economici. A questo proposito è doveroso ricordare che, contrariamente a quanto sembrano credere i ricorrenti, in sede pianificatoria non sono richiesti progetti di massima delle opere.

                                         Date queste premesse, non sussiste dubbio alcuno che il terreno dei ricorrenti, posto proprio nelle adiacenze della scuola, da cui rimane separato solo tramite una stradina poco trafficata destinata prevalentemente ad uso pedonale, e collocato a confine, sul lato nord ovest, con un'area di svago (AP/EP 1.10) si presta pienamente ad un ampliamento delle struttura scolastica. Così come concepita, l'idea del comune di creare un comparto destinato ad attrezzature ed edifici di interesse pubblico, che racchiude nello stesso tempo le strutture scolastiche e delle aree verdi adibite allo svago, di cui potrà beneficare tutta la popolazione, merita tutela.

                                         Se è pur vero che i proprietari ricorrenti sono chiamati a sopportare un importante sacrificio, che si concretizzerà, in futuro, nell'esproprio formale del loro fondo (previsto tra il 2013 ed il 2018, cfr. programma di realizzazione del febbraio 2002, pag. 4), questo tribunale ritiene che gli interessi degli stessi debbano cedere il passo al prevalente interesse pubblico a riservare il terreno per consentire un ampliamento della scuola elementare. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, la misura pianificatoria all'esame deve essere considerata conforme al principio di proporzionalità.

                                   9.   In considerazione di quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm), che sono inoltre tenuti a rifondere al comune, patrocinato da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di fr. 2'000.- (duemila), sono poste a carico dei ricorrenti, in solido, i quali sono inoltre tenuti a rifondere al comune di __________ identico importo a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

PI 1 patr. da: PR 1   CO 1 rappr. da: RA 2    

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             La segretaria

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