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Ticino Tribunale della pianificazione 02.09.2003 90.2002.61

2 settembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·4,376 parole·~22 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.2002.61

Lugano 2 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso dell'11 marzo 2002 di

__________ __________, __________ __________ rappr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________  

contro  

la risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;  

viste le risposte:

- 21 maggio 2002 del municipio di __________;

- 22 maggio 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto:

                                  A.   __________ __________ è proprietario del mapp. __________ di __________. Il fondo, di complessivi mq 9253, è inedificato e parzialmente boschivo. E' ubicato in località __________a-__________, immediatamente sopra la strada cantonale che collega __________ a __________.

                                  B.   Nella seduta del 20 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore. La parte non boschiva del mapp. __________ è stato assegnata, prevalentemente alla zona R2 (residenziale estensiva). La porzione sud della particella è tuttavia stata gravata da una zona di ripristino ecologico, mentre che sul lato confinante con la strada cantonale è stato istituito un vincolo per la realizzazione di un posteggio pubblico (PPu 7/18). L'intero fondo è inoltre stato incluso nel perimetro delle zone esposte a pericoli naturali: più precisamente nella zona II, a rischio medio.

                                         Con ricorso 3 luglio 2000 __________ __________ è insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo una correzione del limite della zona di ripristino ecologico, sollecitando un intervento del comune presso i proprietari dei fondi posti a monte della sua particella per eliminare le fonti di pericolo naturale e censurando, quantomeno prudenzialmente, il vincolo di posteggio. L'insorgente ha inoltre chiesto la modifica degli art. 13 NAPR, regolamentante il piano di quartiere, e l'art. 31 NAPR, che reggeva l'edificazione nelle zone esposte a pericoli naturali.

                                  C.   Con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti.

                                         Per quanto qui interessa il Governo ha rilevato che il problema delle zone esposte a pericoli naturali, più precisamente alla caduta di sassi, non era stato affrontato e risolto in maniera soddisfacente. Per questo motivo esso ha sospeso la decisione di approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile dei terreni esposti a tali pericoli nel comparto __________. __________ -__________, accertati attraverso uno studio di dettaglio allestito il 19 luglio 1999, e fissato al comune un termine di tre anni per realizzare i necessari interventi di premunizione; in assenza di questi ultimi l'approvazione dell'assegnazione alla zona edificabile di quei fondi sarebbe stata negata (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.4.3, lett. a, pag. 24 segg.). Il Consiglio di Stato ha, di conseguenza, sospeso anche la decisione di approvazione dell'art. 31 NAPR, il quale regolamentava l'edificazione nelle zone esposte a tali pericoli.

                                         A seguito di tale decisione il Governo ha sospeso la decisione sul ricorso di __________, il cui fondo era compreso nel settore __________. __________ -__________, fino al momento in cui avrebbe deciso se approvare o meno la zona edificabile esposta a pericoli naturali situata in tale comparto. Esso ha tuttavia evaso ed accolto il gravame per quanto concerneva la domanda di spostamento della zona di ripristino ecologico, la contestazione del vincolo di posteggio pubblico e, quantomeno, ai sensi dei considerandi, la richiesta di modifica dell'art. 13 NAPR (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.4.2, pag. 54 segg.).

                                  D.   Con ricorso 11 marzo 2002 __________ _________ insorge innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa. Il ricorrente domanda che le zone edificabili previste nel comparto __________. __________ -__________ soggette a pericoli naturali, tra cui figura il mapp. __________, vengano immediatamente approvate. Rimprovera in particolare allo Stato di essere venuto meno nell'adempimento dei compiti che gli affida la legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 (LTPN), addossando i relativi oneri al comune. Mette inoltre in dubbio l'interesse pubblico e la proporzionalità del provvedimento impugnato; una referto di consulenza geotecnica fatto eseguire dallo stesso in vista dell'edificazione del fondo indica difatti solo l'esistenza di due blocchi pericolanti sul pendìo sovrastante il mapp. __________, che devono essere sottomurati.

                                  E.   La divisione della pianificazione territoriale chiede la reiezione dell'impugnativa. Il municipio di __________ ne postula invece l'accoglimento.

                                  F.   In data 11 aprile 2003 il Tribunale ha tenuto un'udienza, in occasione della quale le parti hanno confermato le rispettive posizioni. L'insorgente ha indi ribadito argomenti e domande con conclusioni del 15 maggio 2003.

considerato,                    in diritto:

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). La risoluzione di sospendere la decisione di approvazione delle zone edificabili comprese nel settore __________. __________ -__________ esposte a pericoli naturali parrebbe costituire non tanto una decisione finale bensì una decisione incidentale, che può essere impugnata solo se causa al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm). Il Consiglio di Stato non ha infatti ancora emesso la sua decisione su questo oggetto in applicazione dell'art. 37 cpv. 1 LALPT, anche se anticipa già, a chiare lettere, che non approverà la zona edificabile interessata, qualora il comune non dovesse ottemperare alla richiesta di approntare le necessarie opere di premunizione. Ai fini della ricevibilità del gravame non occorre tuttavia indagare oltre circa la natura esatta della risoluzione impugnata e chiedersi, segnatamente, se essa possa essere considerata, quanto agli effetti, alla stregua di una decisione di non approvazione della predetta zona edificabile, che potrebbe essere revocata qualora il comune adempisse determinati oneri. In effetti, anche avverandosi l'ipotesi più favorevole per il ricorrente - ovvero che il comune provveda all'esecuzione delle opere di premunizione richieste dal Governo - la decisione governativa impugnata avrebbe comunque sia l'effetto di rimandare nel tempo l'approvazione dell'assegnazione del suo fondo alla zona fabbricabile e, pertanto, la sua edificazione; ciò basta per riconoscere la sussistenza di un danno a pregiudizio dell'insorgente, che egli non potrebbe completamente eliminare nemmeno nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse, in seguito, approvare la controversa zona edificabile e che, pertanto, esso cerca di scongiurare mediante il ricorso in esame. Il gravame è, dunque, ricevibile anche se la risoluzione impugnata dovesse essere considerata incidentale.

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   3.   3.1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b).

                                         3.2. Un terreno è idoneo all'edificazione quando le sue caratteristiche soddisfano le esigenze richieste dall'utilizzazione prevista per lo stesso. Oltre al requisito dell'edificabilità del terreno dal profilo tecnico, che al giorno d'oggi è quasi sempre soddisfatto, per decidere in merito all'idoneità di un terreno alla costruzione devono essere presi in considerazione, anzitutto, gli scopi ed i principi che reggono la pianificazione del territorio (art. 1 e 3 LPT). L'assegnazione di un terreno alla zona residenziale deve pertanto, in primo luogo, rispondere alla necessità di creare e conservare degli insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT) ed al principio di salvaguardare, per quanto possibile, i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. b LPT). L'esposizione di un terreno a pericoli naturali può pertanto pregiudicare la sua idoneità all'edificazione e, di conseguenza, la possibilità di includerlo nella zona edificabile (Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. 42-49, con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 317, pure con rinvii). In sintonia con la legislazione federale gli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore, adottati dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 12 dicembre 1990, stabiliscono, a questo riguardo, l'obbligo di "predisporre i necessari provvedimenti pianificatori per evitare insediamenti in zone critiche e fissare le condizioni per un adeguato uso del suolo in tali zone" (cfr. obiettivi in materia di pericoli naturali, A.4. lett. d).

                                         3.3. Anche l'obbligo per i Cantoni, sancito all'art. 6 cpv. 2 lett. c LPT, di designare nei fondamenti del piano direttore i territori che sono minacciati in misura rilevante da pericoli naturali dev'essere messo in relazione con la delimitazione dei terreni idonei all'edificazione ai sensi dell'art. 15 LPT (Flückiger, ibidem). Nel nostro Cantone gli studi di base svolti in questo ambito hanno indotto il Consiglio di Stato ad adottare la scheda di coordinamento n. 4.1 del piano direttore, di risultato intermedio, avente come oggetto proprio i territori soggetti a pericoli naturali ed il cui scopo consiste nell'attuazione a livello pianificatorio di adeguate misure di prevenzione, al fine di aumentare a lungo termine la sicurezza delle persone e delle cose, di permettere l'uso adeguato del suolo, come pure di ridurre i costi sociali provocati dai pericoli naturali. Le modalità di coordinamento prevedono che il Cantone, nell'ambito dell'allestimento del catasto cantonale dei territori soggetti a pericoli naturali conformemente alla relativa legge del 29 gennaio 1990, porta a termine l'approfondimento e la puntualizzazione delle conoscenze sui territori soggetti a pericoli naturali rappresentati graficamente nel piano direttore e verifica inoltre il grado di rischio del rimanente territorio potenzialmente soggetto a pericolo. I comuni forniscono a questo scopo al Cantone tutte le informazioni e conoscenze di cui dispongono su detti pericoli. Le misure pianificatorie di prevenzione devono essere successivamente consolidate dai comuni interessati tramite le necessarie modifiche dei piani regolatori.

                                         3.4. La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 (LTPN), che attua il coordinamento previsto attraverso la scheda n. 4.1 del piano direttore, disciplina l'accertamento, la premunizione ed i risanamento dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali, come pure il sussidiamento dei necessari provvedimenti (art. 1 LTPN).

                                         L'accertamento dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali è operato mediante l'allestimento di un piano (in origine definito catasto) delle zone soggette a pericolo (PZP; art. 2 cpv. 1 LTPN). Esso comprende il catasto degli eventi conosciuti e la carta dei pericoli potenziali (art. 2 cpv. 3 LTPN). Il mancato inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità (art. 2 cpv. 2 LTPN). Il PZP serve quale base per il disciplinamento degli interventi di premunizione e risanamento (art. 3 cpv. 1 LTPN). Il Cantone, i comuni e le Regioni devono inoltre tenerne conto nell'ambito delle loro pianificazioni territoriali e dei programmi di sviluppo regionali (art. 3 cpv. 2 LTPN).

                                         Sono iscritti nel PZP i territori soggetti a pericoli naturali, segnatamente quelli soggetti a spostamenti di terreno permanenti, a caduta di valanghe, frane, crolli di roccia, alluvionamenti e inondazioni (art. 4 LTPN). Il PZP è costituito da piani in scala non inferiore a 1:10'000 e da una relazione tecnica (art. 5 cpv. 1 LTPN). I piani descrivono in scala adeguata i territori esposti a pericoli e riportano graficamente gli eventi conosciuti, i rilievi effettuati e le zone soggette a pericolo. Essi indicano segnatamente il genere e il grado di pericolo. All'interno delle superfici edificabili e nelle immediate vicinanze le zone soggette a pericoli vengono riportate su un piano particellare (art. 2 RLTPN). Nella relazione tecnica viene esposto il riassunto delle ricerche eseguite e sono elencati i pericoli naturali rilevati (art. 3 RLTPN).

                                         Il PZP è allestito dal dipartimento del territorio in collaborazione con i servizi statali interessati, previa consultazione dei municipi (art. 6 cpv. 1 LTPN; art. 1 RLTPN), di regola su scala comunale; può tuttavia essere elaborato a tappe, per singoli comprensori, decisi dal dipartimento (art. 4 RLTPN). La popolazione partecipa all'allestimento attraverso periodiche riunioni informative convocate dal dipartimento (art. 6 cpv. 2 LTPN). Il PZP è pubblicato per un periodo di tre mesi presso i comuni interessati (art. 7 LTPN; art. 5 RLTPN). Gli enti pubblici, le Regioni e i privati interessati hanno la facoltà di ricorrere contro il PZP al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione (art. 8 LTPN). Il Consiglio di Stato decide inappellabilmente i ricorsi e adotta il PZP (art. 9 LTPN). L'inclusione di un fondo al PZP è menzionata a registro fondiario a cura del dipartimento (art. 9a LTPN). Le norme sull'adozione del PZP si applicano anche alla sua modifica (art. 10 LTPN).

                                         La premunizione ed il risanamento dei territori soggetti a pericoli naturali sono pianificati nel piano cantonale di premunizione e risanamento (PCPR; art. 11 LTPN). Il PCPR indica (art. 12 cpv. 1 LTPN): i concetti ai quali deve uniformarsi la sistemazione idraulica, idrogeologica e valangaria del Cantone (cifra 1); le opere di premunizione, di risanamento e di manutenzione, con il loro grado di priorità, intese alla protezione, da catastrofi naturali, della vita umana e di beni materiali ragguardevoli (cifra 2); i tempi di attuazione (cifra 3); i compiti delle Regioni (cifra 4); gli enti pubblici incaricati degli studi esecutivi e dell'attuazione, come pure i consorzi, istituiti o da istituire conformemente all'apposita legislazione (cifra 5); le valutazioni di spesa (cifra 6). Il PCPR, che dev'essere coordinato con il piano direttore e il piano finanziario (art. 12 cpv. 2 LTPN), è costituito da un rapporto corredato dalle necessarie rappresentazioni cartografiche e tabelle sinottiche (art. 13 LTPN). Il relativo progetto è allestito dal Consiglio di Stato (art. 14 LTPN), che lo notifica a comuni, consorzi e Regioni, i quali possono presentare osservazioni e proposte (art. 15 LTPN). Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni e le proposte ed adotta il PCPR (art. 16 LTPN), che entra immediatamente in vigore (art. 17 LTPN). Le norme sull'adozione del PCPR si applicano anche alla sua modifica (art. 18 cpv. 1 LTPN).

                                         Gli enti designati dal PCPR provvedono all'attuazione degli interventi (art. 19 LTPN), che possono essere sussidiati dal Cantone e dalla Confederazione (art. da 21 a 24 LTPN).

__________

                                         "  Zone esposte a pericoli naturali

    1. Il PR riporta a titolo provvisorio (stato degli studi fino al luglio 1999) tre zone soggette principalmente al pericolo di caduta sassi e blocchi. Il comune coordina con l'Istituto cantonale di scienze della terra le misure di protezione necessarie.

    2. Le possibilità edificatorie sono definite come segue:

        a) Zona I a "rischio alto":

             -                          divieto di edificazione.

        b) Zona II a "rischio medio":

             -                          sono vietate nuove costruzioni che comportano assembramento di persone;

             -                          nuove costruzioni o cambiamenti di destinazione per case

               unifamigliari sono possibili alle seguenti condizioni che

               devono essere soddisfatte simultaneamente:

             -                          per le deformazioni gravitative profonde verifica dell'entità dei

                movimenti ed esecuzione degli accorgimenti tecnici costruttivi

               atti a limitare il più possibile gli effetti degli spostamenti;

             -                          organizzazione d'allarme;

             -                          accessi sicuri.

     Il costo delle verifiche e degli interventi citati sono a carico del

     proprietario.

        c) Zona III a "rischio basso":

             -                          l'edificazione è condizionata all'allestimento di una perizia

               geologica che accerti la situazione locale e definisca gli

               interventi di premunizione necessari per ridurre in modo

               adeguato i potenziali pericoli; detti interventi vanno svolti

               unitamente all'edificazione e sono a carico del proprietario."

                                         4.2. In sede di esame, il Consiglio di Stato non ha condiviso la soluzione proposta dal comune per risolvere i problemi posti dall'incombenza di pericoli naturali su parte delle zona edificabile definita dal piano regolatore, ritenendola insufficiente.

                                         Il Governo ha rilevato che un terreno esposto a un pericolo medio di caduta di sassi poteva ancora essere considerato idoneo alla costruzione ai sensi dell'art. 15 LPT, alla condizione che fossero realizzate, da parte del comune, le necessarie opere di premunizione. Per il settore studiato approfonditamente tramite il menzionato rapporto del __________, il quale si estendeva dal limite ovest del nucleo (zona del municipio e della chiesa) sino alla località di __________ e che è stato riduttivamente designato nella risoluzione impugnata come comparto __________.__________ -__________, il Consiglio di Stato ha pertanto sospeso la decisione di approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile dei terreni esposti a tali pericoli e fissato al comune un termine di tre anni per realizzare i necessari interventi di premunizione; in assenza di questi ultimi esso ha anticipato che avrebbe negato l'approvazione dell'assegnazione alla zona edificabile di quei fondi. Il Consiglio di Stato ha, di conseguenza, sospeso anche la decisione di approvazione dell'art. 31 NAPR, regolamentante l'edificazione nelle zone esposte a tali pericoli.

                                         La decisione governativa merita tutela.

                                         4.3. Intanto è utile rilevare che - per quanto qui interessa - la zona edificabile proposta dal comune coincide in larga misura con quella già prevista dal piano regolatore approvato dal Governo il 2 luglio 1991. Nelle località in oggetto l'ampliamento del perimetro della zona edificabile si esaurisce, essenzialmente, nell'inclusione nel territorio fabbricabile delle superfici che erano state escluse dalla foresta nell'ambito della procedura di accertamento del bosco a confine con l'area edificabile, oggetto di risoluzione governativa 25 giugno 1997. Trattasi dunque nel complesso di aree che, al presente, sono prevalentemente edificate con abitazioni.

                                         Com'è stato spiegato, l'esposizione di un determinato territorio a pericoli naturali può pregiudicare l'idoneità all'edificazione dello stesso ai sensi dell'art. 15 LPT. Per questo motivo l'accertamento puntuale, di natura tecnica, di tali pericoli deve precedere la decisione di attribuire il territorio interessato alla zona edificabile. La conoscenza, in particolare, del genere e del grado di pericolo che incombe sul territorio interessato costituisce difatti un imprescindibile elemento di valutazione di cui l'autorità di pianificazione deve disporre onde poter compiutamente determinarsi in merito all'idoneità all'edificazione dello stesso e, di conseguenza, alla sua attribuzione alla zona fabbricabile. Tale assegnazione può peraltro implicare, quale indispensabile requisito per riconoscere l'idoneità all'edificazione, l'esecuzione di opere di premunizione e risanamento. Queste opere devono già essere adeguatamente pianificate, per quanto possibile, in sede di piano regolatore, non solo in vista di una loro tempestiva e razionale realizzazione, la quale presuppone anche la definizione dell'ente pubblico incaricato della stessa, ma anche perché i relativi oneri per il comune rientrano nei costi delle opere contemplate dal piano regolatore giusta l'art. 30 LALPT e devono, di conseguenza, essere ricompresi nel programma di realizzazione previsto dalla medesima norma; non dev'essere inoltre esclusa, in queste previsioni, l'esame della possibilità di recupero di parte delle spese presso i proprietari interessati tramite l'imposizione di contributi di miglioria.

                                         La legislazione cantonale istituisce una procedura specifica per accertare compiutamente i pericoli naturali cui è rispettivamente può essere esposto il territorio: quella di adozione del PZP. Questa procedura fornisce all'ente pianificante le informazioni necessarie onde poter predisporre un'utilizzazione del territorio rispettosa della protezione delle persone e dei beni materiali, senza dover far fronte a costosi interventi di premunizione e risanamento, rispettivamente, dove necessario, serve quale base per il disciplinamento di tali interventi (art. 3 cpv. 1 LTPN). Essa assicura inoltre la partecipazione della popolazione e la tutela dei diritti dei proprietari interessati. In concreto lo svolgimento di questa procedura non ha avuto luogo prima che il consiglio comunale di __________ decidesse di confermare rispettivamente estendere la zona edificabile residenziale nelle località sopra menzionate, malgrado fosse noto che queste ultime o una loro parte fossero esposte a pericolo di caduta di sassi; circostanza peraltro pubblicamente attestata - tranne che per la località di __________, che qui non interessa - dallo stesso piano del paesaggio, sul quale erano state riportate le zone di pericolo definite dallo studio di dettaglio del __________ in applicazione dell'art. 28 cpv. 2 lett. l LALPT. Nemmeno, di conseguenza, la determinazione dell'autorità di pianificazione ha tenuto in considerazione, in quest'ambito, la necessità di dover realizzare delle opere di premunizione.

                                         4.4. Ferme queste fondamentali carenze, a ragione il Consiglio di Stato non poteva tutelare l'assegnazione al territorio edificabile delle aree interessate. Nelle concrete circostanze, la risoluzione governativa di sospendere la sua decisione, su questo oggetto, sino alla realizzazione delle necessarie opere di premunizione costituisce già una soluzione di compromesso improntata al pragmatismo, che risulta addirittura più vantaggiosa per il comune e per i proprietari interessati che non un diniego puro e semplice dell'approvazione della zona edificabile esposta a pericoli naturali ed il rinvio degli atti al comune per la presentazione, previa adozione del PZP, di una variante finalizzata allo stesso scopo, che contempli anche le opere di premunizione necessarie, come imporrebbe la stretta osservanza delle competenti disposizioni legali. Se, pertanto, il Governo poteva legittimamente adottare la controversa soluzione è quesito che, alla fin fine, può rimanere irrisolto per il motivo che - comunque sia - il Tribunale non potrebbe modificare la situazione a pregiudizio dell'insorgente (art. 65 cpv. 4 PAmm).

                                         Invano il ricorrente rimprovera allo Stato di essere venuto meno nell'adempimento dei compiti che gli affida la legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 (LTPN), addossando i relativi oneri al comune. Nella misura in cui pone a carico di quest'ultimo l'incombenza di eseguire delle opere di premunizione la risoluzione governativa dev'essere difatti considerata definitiva e la sua contestazione è, di conseguenza, improponibile. Com'è stato spiegato (consid. 3.4), la decisione circa l'ente pubblico incaricato dell'attuazione delle opere di premunizione e risanamento dei territori soggetti a pericoli naturali spetta al Consiglio di Stato nell'ambito del PCPR ed è definitiva, ovvero non impugnabile con rimedio di diritto ordinario (cfr. art. 11, 12 cpv. 1 cifra 5, 16 e 17 LTPN). La circostanza secondo cui il Governo abbia voluto inserire, in concreto, questa decisione nel contesto della risoluzione di approvazione del piano regolatore non permette evidentemente di modificare l'ordinamento delle competenze e di conferire autorità a questo Tribunale per dirimere un oggetto che sfugge alla sua cognizione. Il fatto invece che, come sostiene il ricorrente, i competenti organi dello Stato non abbiano provveduto a far approvare il PZP relativo al comune depone semmai ulteriormente, come è appena stato spiegato, a sfavore delle richieste ricorsuali.

                                         Pure a torto l'insorgente tende a minimizzare i pericoli. La perizia geotecnica datata 17 marzo 2000 e prodotta dallo stesso, allestita dall'ing. __________ __________, il quale aveva curato il già menzionato studio di dettaglio dei pericoli naturali incombenti nel settore di __________, riferisce in effetti dell'esposizione del mapp. __________alla caduta di sassi e di due blocchi e consiglia, per la tutela del fondo, una serie di interventi come la sottomurazione dei due blocchi pericolanti, la posa di un sistema di protezione a monte della particella (reti), eventualmente su due linee, la riduzione delle aperture sulle pareti a monte delle costruzioni, in particolare di quelle poste in alto, infine il rinforzo delle pareti a monte di tutte le case. Un ulteriore intervento, siccome i sassi possono avere delle traiettorie molto alte, consiste nel prevedere, almeno per le case a monte, una soletta sottotetto rinforzata (cfr. documento citato, pag. 8). Questo referto conferma pertanto pienamente la necessità di realizzare delle opere di protezione anche a monte del fondo, per poter ossequiare il requisito dell'idoneità all'edificazione dello stesso. Va peraltro ricordato che, com'è stato messo in luce in precedenza, il pericolo di caduta di sassi incombe su un territorio relativamente ampio, oltretutto prevalentemente già edificato con abitazioni. Con ogni evidenza questo pericolo non può pertanto essere semplicemente scongiurato tramite l'imposizione di particolari provvedimenti di sicurezza per i soli edifici di nuova costruzione o per i quali viene mutata la destinazione, come si limita a prescrivere l'art. 31 NAPR proposto dal comune. L'intervento di realizzazione delle opere di tutela della zona fabbricabile deve pertanto abbracciare l'intero territorio interessato dai pericoli; donde la necessità che tale intervento venga compiutamente e complessivamente studiato, in primo luogo, dal comune. L'obbligo del proprietario di realizzare sul suo fondo dei provvedimenti protettivi al momento dell'edificazione assume, invece, un ruolo subalterno e complementare rispetto all'intervento di premunizione generale che dev'essere promosso dall'ente pubblico. La risoluzione impugnata non disattende pertanto né il principio dell'interesse pubblico né quello della proporzionalità.

                                   5.   In quanto ricevibile il ricorso, infondato, dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2.La tassa di giudizio, di fr. 2'000.--, è posta a carico del ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

-         __________ __________, __________ __________, ____________________       rappr. da: avv. __________ __________ __________,       __________ __________. __________ __________, ____________________;  

-         Municipio di __________, ____________________; -         Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________; -         Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ __________.

Tribunale della pianificazione del territorio                                                

Il presidente                                                           Il segretario

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