Incarto n. 90.1997.123 90.2002.149
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 26 settembre 1997 e 29 ottobre 2002 di
RI1 già in __________, ora eredi RI2 RI3 RI4 RI5 RI6 patr. da: PR1
contro
le risoluzioni 27 agosto 1997 (n. 4207) e 1 ottobre 2002 (n. 4627) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione, rispettivamente alcune varianti del piano regolatore del PI1;
viste le risposte:
a) al ricorso 26 settembre 1997:
- 20 novembre 1997 del RA2;
- 9 dicembre 1997 della divisione della pianificazione territoriale;
b) al ricorso 29 ottobre 2002:
- 9 gennaio 2003 del RA2;
- 9 gennaio 2003 della divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti menzionati in ingresso sono proprietari del mapp. 670 di __________, ubicato in località __________, a monte dell’autostrada A2. Il fondo ha una superficie complessiva di 58’037 mq ed è delimitato, verso nord-est, da via al __________ e, verso nord-ovest e sud-ovest, da via __________. Sulla sommità del colle del __________ è posta una vecchia villa, mentre nella parte bassa del fondo, ai margini di via al __________, sono concentrati gli altri edifici, tra cui una vecchia casa colonica.
B. Il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato in data 25 febbraio 1976, attribuiva alla zona residenziale estensiva (R2) una fascia di terreno lunga ca. 240 m ed avente una profondità di ca. 40 m, collocata nella parte bassa del fondo, come pure l’area nord-ovest del colle del __________, dove era posta la villa padronale ed il relativo giardino, per una superficie complessiva di ca. 17'200 mq (secondo i calcoli effettuati dall’ufficio tecnico di __________). Il restante terreno era attribuito alla zona residua.
Nella seduta del 21 marzo 1996 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In questa sede, solo un’area di forma rettangolare di circa 2’700 mq (sempre secondo i precitati calcoli dell’ufficio tecnico comunale), collocata nell’avvallamento tra il colle del __________ ed il promontorio che sale verso il nucleo di __________, e adiacente via al __________, è stata attribuita alla zona edificabile (NV, nucleo villaggio). Per il restante il terreno è stato assegnato alla zona agricola e zona di protezione del paesaggio.
C. Con ricorso 24 giugno 1996, i proprietari sono insorti contro questa deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato chiedendo che, per il mappale in oggetto, venisse riconfermata l’estensione della zona edificabile come da piano regolatore previgente.
D. Con risoluzione 27 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore e respinto il ricorso in parola, per motivi legati essenzialmente alla contenibilità del piano ed al valore paesaggistico del comparto.
E. Con ricorso 26 settembre 1997 i già ricorrenti sono insorti innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione, postulandone l’annullamento. A sostegno della loro impugnativa hanno affermato che la riduzione della zona edificabile operato dal comune era contraria al principio della proporzionalità e lesiva del principio della parità di trattamento. Gli insorgenti hanno pertanto sollecitato, in via principale, il ripristino dell'assegnazione della superficie assegnata dal previgente piano regolatore alla zona residenziale estensiva (R2) o alla zona nucleo villaggio (NV); in via subordinata che quantomeno la villa e il terreno circostante fossero esclusi dalla zona agricola, mentre che la parte bassa del fondo doveva rimanere attribuita alla zona fabbricabile come previsto dal piano regolatore del 1996.
F. Sia la divisione della pianificazione territoriale che il municipio hanno postulato la reiezione del gravame.
G. In data 5 febbraio 1998 ha avuto luogo l’udienza. In questa sede le parti si sono riconfermate, a titolo cautelativo, nelle rispettive allegazioni e domande in attesa di una (possibile) variante di piano regolatore concernente l’assetto pianificatorio della località __________. Il procedimento è stato, di fatto, sospeso.
H. Nella seduta del 20 giugno 2001 il consiglio comunale di __________ ha adottato alcune varianti del piano regolatore. Tra di esse una prevedeva una rettifica d’ordine urbanistico del limite di zona in località __________, ciò che ha comportato un contenuto ampliamento della superficie edificabile NV, per circa 160 mq, sul mapp. 670. La proposta avanzata dal comune in sede di esame preliminare di estendere la zona edificabile in loco di circa 2’000 mq, in corrispondenza di via al __________, aveva suscitato l'opposizione del dipartimento del territorio ed era pertanto stata abbandonata.
I. Con ricorso 15 ottobre 2001, i proprietari si sono aggravati contro questa deliberazione innanzi al Consiglio di Stato al quale hanno nuovamente chiesto, riproponendo in sostanza quanto allegato nei ricorsi 24 giugno 1996 e 26 settembre 1997, un'estensione della zona edificabile sul loro fondo. Oltre alle domande formulate nel gravame 26 settembre 1997, essi hanno chiesto, in via più subordinata, che fosse perlomeno resa edificabile l’area di 2’000 mq contigua ai fabbricati ubicati sulla parte bassa del fondo, com’era nelle intenzioni, poi abbandonate, del municipio.
J. Con decisione 1 ottobre 2002, il Consiglio di Stato ha approvato la variante relativa alla modifica dell’assetto pianificatorio in località __________ e respinto il ricorso dei ricorrenti menzionati in ingresso. Esso ha considerato che un’estensione della zona edificabile in loco era inconciliabile con la necessità di ridurre le zone edificabili sul territorio comunale, già sovraddimensionate. Al contempo un simile intervento sarebbe stato contrario sia ai principi pianificatori che ad interessi di carattere naturalistico. La creazione di una appendice edificabile che si incuneava nella zona agricola entrava in contrasto con i criteri che determinano la delimitazione delle zone e non si giustificava neppure dal punto di vista dell’interesse pubblico.
K. Con ricorso 29 ottobre 2002 i proprietari indicati in ingresso si sono aggravati contro quest’ultima risoluzione innanzi a codesto Tribunale, ribadendo le domande già sottoposte al giudizio del Governo. Essi si prevalgono di una violazione della garanzia della proprietà. La misura pianificatoria non sarebbe sorretta da un interesse pubblico preponderante e sarebbe pure lesiva del principio di proporzionalità. I ricorrenti eccepiscono altresì una violazione della parità di trattamento.
L. La divisione della pianificazione territoriale ha postulato la reiezione del gravame; dal canto suo, il comune ha ricordato come, nonostante l’impegno profuso, il progetto tendente ad un ulteriore estensione della zona edificabile sul mapp. 670, presentato in sede di esame preliminare, non abbia ricevuto l’avvallo dal dipartimento del territorio e sia pertanto stato abbandonato.
M. Il 3 marzo 2004 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio durante i quali sono state scattate alcune fotografie acquisite in seguito agli atti. In questa occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). I ricorsi sono dunque ricevibili.
1.2. Com’è stato anticipato nella narrativa, con risoluzione 1 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha approvato una serie di varianti di piano regolatore volte ad adeguarlo alla risoluzione di approvazione 27 agosto 1997. Una di queste, nel mentre confermava, per il mapp. 670, l’azzonamento previsto dal piano originario, prevedeva una leggera estensione sul fondo della zona edificabile vecchio nucleo (NV), nell’ordine di poco meno di 200 mq (cfr. risoluzione 1 ottobre 2002, cifra 4.2.2, lett. f, pag. 24 seg., che parla di circa 160 mq). Quale possa essere l’effetto dell’approvazione di tale variante sul gravame inoltrato dagli insorgenti il 26 settembre 1997 contro la decisione di approvazione del piano regolatore 27 agosto 1997 – e segnatamente se questo possa essere diventato privo d’oggetto – è quesito che può rimanere irrisolto. In effetti, ancorché ricevibile questa impugnativa, che sottopone al giudizio del Tribunale le stesse motivazioni e le stesse domande di quella presentata, successivamente, avverso la menzionata variante, dev’essere comunque sia respinta nel merito.
2. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
4. I ricorrenti si prevalgono di una violazione della garanzia della proprietà, adducendo che la misura pianificatoria che ha portato alla riduzione della zona edificabile sul loro terreno non è sorretta da un interesse pubblico sufficiente e non è conforme al principio della proporzionalità.
4.1. Allo scopo di soddisfare i principi della LPT e gli obiettivi del piano direttore, segnatamente quelli in merito al dimensionamento delle zone edificabili, la revisione del piano regolatore adottata dal consiglio comunale il 21 marzo 1996 ha proposto, segnatamente, una significativa riduzione della zona edificabile residenziale estensiva (R2) rispetto a quanto prevedeva il piano regolatore approvato dal Governo il 25 febbraio 1976 (30000 mq secondo quanto riportato nella risoluzione di approvazione del piano regolatore 27 agosto 1997, cifra 3.6.2, lett. d, pag. 17). Questa riduzione interessava essenzialmente due soli fondi: il mapp. 666, in località __________, ed il mapp. 670, di proprietà dei ricorrenti, posto sotto il primo e separato da quest’ultimo da via al __________, in località __________. In sede di approvazione della revisione del piano regolatore, dopo aver eseguito la verifica dell'estensione della zona edificabile, il Consiglio di Stato è giunto alla conclusione che queste erano comunque sia abbondantemente sovraddimensionate in relazione ad un’ipotesi di sviluppo realistica del comune per i successivi 10-15 anni. In effetti, di fronte ad un aumento della popolazione di circa 450 unità negli ultimi 15 anni (da 2070 residenti nel 1980 a 2524 unità di popolazione legale permanente nel 1995; cfr. i pertinenti Annuari statistici ticinesi dei comuni), pari a circa il 22%, il piano presentato rendeva invece possibile quantomeno il raddoppio delle unità insediative (UI, comprensive degli abitanti e dei posti di lavoro), che passavano da 3146 UI a 6470 UI. Per questo motivo il Governo ha concluso che ampliamenti della zona edificabile dovevano essere esclusi rispettivamente limitati al minimo indispensabile, ed anzi che, laddove risultava ancora possibile, dovevano essere promosse delle ulteriori non attribuzioni di terreno al territorio fabbricabile (cfr. risoluzione di approvazione del piano regolatore 27 agosto 1997, cifra 3.6.2, lett. a, pag. 14 seg.). Passando in rassegna le varie scelte operate a livello comunale, il Governo ha indi ritenuto di non poter approvare la definizione degli azzonamenti con funzione residenziale proposti tramite il nuovo piano regolatore per cinque comparti (__________, __________, __________, __________ e __________), perché in contrasto con la già sovrabbondante contenibilità del piano e la tutela del territorio agricolo rispettivamente, per la località __________, perché incompatibile con l’inquinamento fonico provocato dall’autostrada A2 (cfr. risoluzione di approvazione del piano regolatore 27 agosto 1997, cifra 3.6.2, lett. d ed e, pag. da 17 a 21). Il Governo ha pertanto rinviato gli atti al comune affinché adottasse una variante che tenesse in migliore considerazione i precetti della pianificazione del territorio (ibidem).
4.2. Attraverso la variante di piano regolatore adottata dal consiglio comunale il 20 giugno 2001, l’estensione della zona fabbricabile concernente i cinque suddetti comparti è stata circoscritta in misura importante (cfr. gli allegati al messaggio municipale 7 maggio 2001), incontrando di conseguenza l’avallo governativo (cfr. risoluzione di approvazione delle varianti 1 ottobre 2002, cifra 4.2.2, lett. a-e, pagg. da 21 a 24). La contenibilità del piano regolatore, rimaneggiato dopo la prima risoluzione di approvazione del 27 agosto 1997 e malgrado il contenimento delle aree insediative, è però rimasta comunque sia eccessiva. Secondo il rapporto di pianificazione, datato maggio 2001, questa si attestava a circa 6’300 UI (cioè 170 UI in meno di quello sottoposto in un primo tempo al Governo), permettendo pur sempre il quasi raddoppio della presenza insediativa, a quel momento di 3’233 UI (cfr. pag. 16 del menzionato documento). Il mantenimento in zona edificabile residenziale di tutto la superficie del mapp. 670 riservata a questo scopo dal previgente piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato il 25 febbraio 1976, come detto pari a circa 17’200 mq, non risponde pertanto ad una prevedibile necessità di terreni fabbricabili giusta l’art. 15 lett. b LPT. La diminuzione dell’area insediativa in loco, la quale è sta circoscritta al complesso di stabili ubicati nella parte basa del fondo, per circa 2’900 mq, risponde invece pienamente all’obiettivo, di interesse generale, di impedire rispettivamente ridurre le zone edificabili troppo vaste. (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c).
In concreto non risulta adempiuto neppure il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT. Infatti, con terreni già edificati in larga misura si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). Il fondo dei ricorrenti, di notevoli dimensioni, si trova invece ai margini del comprensorio edificato costituito dal nucleo di __________ e dagli edifici posti ad ovest di via __________, in località __________. Esso funge da cuscinetto tra la precitata zona edificata, da cui risulta però separato tramite la rete viaria (via al __________ e via __________), e l’area verde, posta ad est, con la quale condivide la natura essenzialmente agricola. Di conseguenza, esso non può essere considerato come ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza.
4.3. Nell’ambito di una ponderazione globale degli interessi in presenza oltre al già riconosciuto interesse pubblico a ridurre le zone edificabili troppo vaste (consid. 4.1) va considerata la necessità di tutelare il comparto __________. Questo rappresenta, per la morfologia, la posizione e per il carattere agricolo che lo contraddistingue, una delle ultime aree del comune particolarmente significative da un punto di vista paesaggistico. Gli elementi morfologici caratteristici sono il colle del __________, un leggero avvallamento con orientamento nord-ovest sud-est che inizia dal paese e un pendio che sale verso il pianoro __________. Il colle, sulla cui sommità nella parte antistante il nucleo sorge la vecchia villa al map. 670, è l'elemento dominante della zona. In parte prativo, in parte vignato esso rappresenta una naturale barriera verso l’autostrada. La conca allungata che dal nucleo si spinge verso __________ di sopra è ricca di ambienti tipici legati ad attività agricole tradizionali: prati, piccoli campi , pascoli, vigneti, e siepi. Alternandosi fra loro essi formano un mosaico ambientale sicuramente ricco di specie animali e vegetali che negli agglomerati o nelle zone sfruttate in modo intensivo (__________) non riescono più a sopravvivere. Il paesaggio che questi ambienti formano valorizza l’intera parte sud del nucleo del paese e, proprio grazie alla vicinanza dell’agglomerato, rappresenta un elemento particolarmente significativo anche da un punto ricreativo, (molto attrattiva è la passeggiata che, attraversando la conca, sale verso il pianoro per poi rientrare nel nucleo; da citare inoltre il sentiero che conduce verso __________). Singoli elementi quali muri a secco, un filare di salici capitozzati, una strada agricola tradizionale, ecc. aumentano il particolare fascino dell’area ed il suo valore paesaggistico. (cfr. arch. __________, Studio delle componenti naturali nell’ambito della revisione del piano regolatore – PI1, Rapporto finale, novembre 1989, p. 15 segg.).
Va, al contempo, rilevato che il catasto delle idoneità agricole annovera a vario titolo il mapp. 670 tra i fondi idonei all'agricoltura, se si eccettuano i sedimi degli edifici e le aree immediatamente adiacenti.
Ben si comprende pertanto l’assegnazione del fondo tranne che per quanto concerne il gruppo compatto di edifici ubicati nella sua parte bassa, a confine con via al __________, alla zona di protezione del paesaggio (art. 42 NAPR) e, in pari tempo, in quella agricola (art. 40 NAPR).
L’interesse pubblico alla salvaguardia del comparto prevale pertanto indiscutibilmente sull’interesse privato dei ricorrenti a mantenere inalterata la superficie della zona edificabile sul proprio fondo.
4.4. Nemmeno le soluzioni prospettate dai ricorrenti a titolo subordinato possono entrare in linea di conto.
In primo luogo, la vecchia villa e le sue adiacenze non può essere esclusa dal territorio agricolo. Come risulta dagli estratti del catasto delle idoneità agricole e come peraltro si può dedurre dalla comune esperienza, le superfici in oggetto, costituite dal sedime dell’abitazione, dai viali di accesso, piazzali, aiuole, ecc. non si prestano effettivamente per lo sfruttamento agricolo. Questo elemento di valutazione era però ben noto alle autorità preposte alla pianificazione che, per decidere la funzione dell’area in questione, ne hanno invece dovuto fare astrazione. L’azzonamento, in quanto volto a disciplinare la funzione di un determinato territorio, non può in effetti, di principio, essere condizionato dallo stato in cui versa una singola particella o, come si avvera nel caso in esame, una parte di essa posta all’interno del suo perimetro. Quest’ultimo deve inoltre, se possibile, seguire le linee già esistenti nel territorio, naturali o artificiali. Queste regole trovano un esplicito riscontro nell’ambito della determinazione della zona agricola attraverso l’art. 16 cpv. 2 LPT, che impone di delimitare per questa funzione ampie superfici contigue. L’inclusione delle aree in oggetto nella zona agricola rappresenta pertanto un’ineludibile conseguenza dell’applicazione di tali principi.
In secondo luogo, non può essere dato seguito alla domanda di mantenere l’edificabilità quantomeno sulla superficie di circa 2’000 mq costituente il prolungamento, lungo via al __________, della sola area edificabile (NV) di cui dispone il mapp. 670. In effetti, come aveva già osservato il dipartimento in sede di esame preliminare della corrispondente proposta in tal senso sottopostagli dal municipio, al di là dell’obiettivo di contenere la zona edificabile, non appare per nulla giustificato sotto l’aspetto urbanistico ampliare la zona del nucleo verso l’aperta campagna mediante un’appendice che si incunea nella zona agricola (cfr. esame preliminare 30 maggio 2000, pag. 7 seg.). Quest’opinione, successivamente ribadita dal Governo nell’ambito della decisione di approvazione delle varianti 1 ottobre 2002 (cfr. cifra 4.2.2, lett. f, pag. 24 seg.), è condivisa dal Tribunale, che ha anche esperito un sopralluogo a questo scopo. Alla necessità di tutelare la siepe posta lungo via al __________, subito dopo la zona edificabile, pure evocata in quest’ultimo giudicato e contestata dai ricorrenti, pertocca pertanto un ruolo complementare, comunque non decisivo.
L’applicazione del principio della proporzionalità, invocato dai ricorrenti, non permette pertanto di condurre ad un risultato più favorevole per gli stessi.
5. I ricorrenti lamentano inoltre una disparità di trattamento perché, parallelamente alla riduzione dell’area edificabile del mapp. 670 il Governo ha approvato una corrispondente estensione della stessa nelle località __________, __________ e al __________ ed inoltre ha confermato il mantenimento dei vicini mapp. 774, 775,777 nella zona edificabile.
Il principio dell’uguaglianza giuridica ancorato all’art. 8 Cost. esige che la legge e le decisioni d’esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Nell’ambito di provvedimenti pianificatori esso ha una portata necessariamente limitata. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione. L’invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell’arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).
In concreto, la riduzione della superficie fabbricabile del mapp. 670 appare conforme al principio che reggono la pianificazione del territorio; merita pertanto tutela.
Va inoltre rilevato che le estensioni della zona edificabile cui accennano i ricorrenti sono di ben modesta entità rispetto alla riduzione operata a carico dei mapp. 666 e 670 e dei vari altri comparti sparsi sul territorio comunale (si pensi, ad esempio, per la zona residenziale semintensiva R3, alla località __________, posta appena sotto il mapp. 670, della quale sono stati sacrificati circa 17’630 mq; cfr. l’allegato D al messaggio 7 maggio 2001): 1600 mq per quanto concerne la località al __________ (cfr. risoluzione di approvazione del piano regolatore 27 agosto 1997, cifra 3.6.2, lett. d, pag. 17) e 3150 mq per quanto concerne la località __________ (cfr. risoluzione di approvazione delle varianti 1 ottobre 2002, cifra 4.2.2, lett. a, pag. 21). In merito alla definizione delle aree fabbricabili in località __________, interessanti i mapp. 666 e 1279 ed approvate per una superficie di circa 5’800 mq (cfr. l’allegato B al messaggio municipale 7 maggio 2001), per quanto concerne il mapp. 666, posto sopra il mapp. 670, di proprietà dei ricorrenti, quella che è stata definita dal Governo come estensione della zona edificabile costituisce però nient’altro che il mantenimento nella zona edificabile di una ulteriore porzione del fondo stesso, del quale sono comunque sia stati sacrificati quasi 16’000 mq di terreno edilizio; si ricorderà difatti che l’intero mapp. 666 era integralmente attribuito ala zona R2 dal previgente piano regolatore approvato dal Governo il 25 febbraio 1976. L’inclusione ex novo del mapp. 1279 nella zona residenziale estensiva, per circa 1’450 mq, è stata invece annullata da parte del Tribunale con sentenza di data odierna, per gli stessi motivi che hanno condotto alla reiezione dei gravami dei qui ricorrenti.
Un confronto infine con i mapp. 774, 775 e 777, di dimensioni nettamente inferiori del mapp. 670 ed ubicati sull’altro lato di via __________, a diretto contatto con le costruzioni del nucleo, appare invece improponibile.
6. In conclusione i gravami devono essere respinti.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi, in quanto ricevibili, sono respinti.
2. Le tasse di giustizia e le spese, di fr. 1500.- (millecinquecento), sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a:
Terzi implicati
PI1 rappr. da: RA2
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La segretaria