Skip to content

Ticino Tribunale della pianificazione 07.01.2004 90.2002.140

7 gennaio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·2,052 parole·~10 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.2002.140  

Lugano 7 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 settembre 2002 di

___________ __________, ___________  

contro  

la risoluzione __________ agosto 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha accertato il limite del bosco a contatto con la zona edificabile nel comune di __________;

viste le risposte:

-   3 dicembre 2002 del municipio di __________;

- 17 dicembre 2002 della divisione dell’ambiente del dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

__________

                                  B.   Nel periodo 10 dicembre 2001/10 gennaio 2002 il municipio di __________ ha pubblicato i piani di rilievo dell’area boschiva a confine con la zona edificabile e non edificabile. Questi assegnavano all’area boschiva la quasi totalità del fondo in parola, fatta eccezione per una striscia di terreno, della profondità di circa 4 - 6 metri, posta a monte del sentiero d’accesso che attraversa il fondo da est a ovest e per una modesta area di terreno compresa tra l’abitazione e il confine ovest del fondo. Con osservazioni 21 gennaio 2002 __________ __________ ha contestato l’attribuzione alla zona boschiva della sua proprietà ritenendo, da una parte, che doveva essere considerata terreno aperto e dunque edificabile e, dall’altra, che il terreno non era adatto alla crescita di un bosco.

                                  C.   Con risoluzione n. __________ di data 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha accertato il limite del bosco a confine con la zona edificabile. Le osservazioni del proprietario non sono state ascoltate, tranne che per quanto concerneva un minuscolo triangolo di terreno adiacente l’abitazione.

                                  D.   Con ricorso 23 settembre 2002 __________ __________ insorge contro la menzionata decisione innanzi a questo Tribunale sollevando contestazioni di ordine generale e rilevando come l’accertamento del bosco e, conseguentemente, la sua protezione in zona edificabile, sia un non senso in quanto impedirebbe lo sviluppo del comune. Nel contempo il ricorrente sostiene che l’area boschiva risultante da registro fondiario sia molto inferiore a quanto accertato mediante la decisone impugnata; il fondo in oggetto non sarebbe inoltre idoneo alla crescita del bosco. __________ __________ chiede pertanto che venga negata la natura boschiva della sua proprietà.

                                         La divisone dell’ambiente chiede il rigetto del ricorso. Confermando l’accertamento in oggetto, essa fa valere come il mappale sia sempre stato ricoperto quasi interamente da bosco; ricorda inoltre come l’origine, lo sfruttamento e la designazione a registro fondiario non sono elementi rilevanti per giudicare il carattere boschivo di un fondo. Nel caso specifico una verifica sul terreno e le fotografie aree permetterebbero di accertarne in modo inequivocabile il carattere boschivo; lo stesso andrebbe pertanto protetto in conformità coi dettami della legislazione federale e cantonale in materia.

                                         Dal canto suo il municipio di __________ si rimette al giudizio del Tribunale.

                                  E.   Il 27 agosto 2003 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, in esito ai quali le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza di questo Tribunale è data (art. 42 cpv. 4 della Legge cantonale sulle foreste, LCFo, 38 cpv. 1 LALPT). Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

                                   2.   Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto, con la risoluzione qui impugnata, i piani d’accertamento del limite del bosco. A questo proposito non sussiste dubbio alcuno che l’insorgente ha preso conoscenza dei piani pubblicati dal 10 dicembre 2001 al 10 gennaio 2002; da qui infatti le sue osservazioni al Consiglio di Stato di data 21 gennaio 2002. L’eventuale mancata notifica concerne pertanto solo i piani rettificati a seguito delle osservazioni inoltrate dai proprietari; il ricorrente ha però potuto prendere visione degli stessi ed esprimersi in merito in occasione dell’udienza tenuta da questo Tribunale. Ne consegue che l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede.

                                   3.   Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della legge federale sulla pianificazione del territorio deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta (art. 10 cpv. 2 della legge federale sulle foreste, LFo). I margini risultanti da quell'accertamento sono iscritti nelle zone edificabili secondo le disposizioni della legge federale sulla pianificazione del territorio (art. 13 cpv. 1 LFo), ritenuto che i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste (art. 13 cpv. 2 LFo) . Questo significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono stabili. Il carattere dinamico del bosco, che informa in principio la LFo, è dunque soppresso nei confronti della confinante zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa regolamentazione è palese: evitare che una zona di fondamentale importanza come quella edificabile venga modificata da un elemento per sua natura in continua evoluzione qual è il bosco.

                                   4.   Il ricorrente nega che l’aggregato arboreo sul mapp. __________ costituisca area boschiva ed al contempo ne contesta l’estensione.

                                         4.1. Si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 LFo. L’origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 LFo). Si considerano inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo). Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture di alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo).

                                         Il messaggio del Consiglio federale, la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina hanno precisato cosa si deve intendere per “funzioni forestali” ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. c LFo. In particolare, la foresta adempie una funzione protettiva se protegge da catastrofi naturali, come ad esempio valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre, vite umane o valori reali. Questa adempie per contro una funzione sociale se per posizione, genere di alberi, e forma, offre all’uomo uno spazio rigenerante o, con la sua configurazione, dà una nota caratteristica al paesaggio o, ancora, se preserva da agenti ambientali nocivi (rumore, immissioni), procura riserve idriche quantitativamente e qualitativamente pregevoli, e costituisce per la flora e per la selvaggina uno spazio vitale insostituibile. La foresta svolge infine una funzione economica in quanto produce legno che può essere sfruttato dall’uomo (cfr. Messaggio del Consiglio Federale sulla LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg. 151 seg.; Stefan Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo 1994, pag. 4 segg., 68 segg.; anche DTF 124 II 85 cons. 3 d/bb, DTF 114 Ib 224 cons. 9 a/ac).

                                         4.2. I Cantoni possono stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4 LFo). L'art. 1 cpv. 1 OFo fissa tali limiti come segue: 200-800 mq per la superficie (incluso un margine idoneo), 10-12 m per la larghezza (pure incluso un margine idoneo), 10-20 anni per l'età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.

                                         4.3. In attuazione e completazione delle menzionate disposizioni federali l'art. 3 cpv. 1 della LCFo stabilisce che una superficie coperta da alberi che possa svolgere funzioni forestali è da considerare bosco quando presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m ed un'età di almeno 20 anni. Come il Tribunale federale ha avuto modo di ripetutamente spiegare, da ultimo in merito ad un'analoga normativa adottata dal Canton __________, tali quantitativi minimi costituiscono dei criteri di giudizio ausiliari, finalizzati alla concretizzazione del (preminente) concetto qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo. Se, pertanto, è di principio lecito dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi sono soddisfatti, non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il contrario in loro difetto (DTF 125 II 440 consid. 2c, con rinvii alla giurisprudenza precedente; inoltre il messaggio del Consiglio federale, in FF cit., 153). In sintonia con questa giurisprudenza, l'art. 3 LCFo soggiunge pertanto che qualora la superficie coperta da alberi con funzioni forestali sia situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi rari, i requisiti minimi suddetti non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq (art. 3).

                                         4.4. Questo Tribunale ha potuto constatare, in sede di sopralluogo (cfr. inoltre le fotografie scattate in quella sede ad opera del Tribunale medesimo), come il terreno in esame sia quasi interamente ricoperto da alberi e arbusti forestali, contemplati nell’allegato 9 all’OPV; in particolare è stata accertata la presenza di vari aceri, frassini, querce e roveri, la maggior parte dei quali cinquantenari. Inoltre, immediatamente a valle del sentiero d’accesso all’abitazione sono state rilevate alcune ceppaie di frassini e castagni; come confermato dal ricorrente, questi alberi sono stati tagliati una decina di anni fa dalla Società __________ __________ al fine di garantire il passaggio dei fili dell’elettricità, che attraversano il mappale del ricorrente da nord a sud. Di fatto, solo una striscia di terreno situata nella parte più a monte del mappale, subito sopra il sentiero che attraversa lo stesso da est a ovest, e una modesta area compresa tra l’abitazione e il confine ovest del fondo sono privi di vegetazione forestale: per questo motivo sono stati eccettuati dall’inserimento nella foresta. Di conseguenza, ci si trova in presenza di una superficie boschiva superiore agli 800 mq (il bosco in esame, oltre a ricoprire buona parte del fondo del qui ricorrente, si estende ai mappali limitrofi sia verso est che verso ovest), larga più di 12 metri e più vecchia di 20 anni: le premesse quantitative sono pertanto adempiute.

                                         Per quanto attiene alle funzioni forestali si deve riconoscere che l’importante lingua di bosco, nella quale è inglobato anche il fondo del ricorrente e che si sviluppa sulle pendici della zona __________, costituisce dal punto vista paesaggistico ed ambientale un’importante superficie verde posta tra la strada comunale contro montagna e i mappali edificati, ubicati più a monte. Da questo spazio naturale traggono beneficio non solo gli animali, che vi abitano, ma anche gli abitanti del comprensorio, e conseguentemente il ricorrente medesimo, che possono godere anche di una certa protezione dalle immissioni provenienti dal piano, dove è collocata la zona artigianale e commerciale, situata a sud della strada comunale. L’aggregato arboreo in oggetto svolge pertanto una funzione sociale significativa. Nel contempo la presenza di alberi sul mappale del ricorrente e sui fondi contigui, tutti caratterizzati da una forte pendenza e dalla presenza di parete rocciosa, adempie pure una funzione protettiva in quanto previene gli scoscendimenti e la caduta di roccia verso valle. Ne consegue che anche il requisito della funzione forestale del bosco è adempiuto.

                                   5.   In conclusione, l’accertamento impugnato appare corretto e va tutelato. Il ricorso dev’essere pertanto respinto.

                                   6.   La tassa di giudizio dev’essere posta a carico dell’insorgente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-- (ottocento), sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  ; Comune di __________, __________ __________, rappr. da: municipio di __________, __________ __________; Consiglio di Stato, __________ __________, rappr. da: Dipartimento del territorio, Sezione forestale cantonale, __________ __________.  

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             La segretaria

90.2002.140 — Ticino Tribunale della pianificazione 07.01.2004 90.2002.140 — Swissrulings