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Ticino Tribunale della pianificazione 28.02.2003 90.2002.115

28 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·1,256 parole·~6 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.2002.115

Lugano 28 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

segretario di camera

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2002 di

__________ __________, __________ __________  

contro  

la risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

viste le risposte:

- 21 ottobre 2002 del municipio di __________;

- 15 ottobre 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del  

   territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                       

                                         in fatto:

                                  A.   Nella seduta del 5 aprile 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore. In quella sede la superficie di 16'000 mq circa di una zona AP-EP prevista dal precedente piano regolatore in località __________ -__________ è stata ridotta a 3'200 mq circa. L'area residua è stata assegnata alla zona residenziale estensiva, per circa 3'200 mq, ed alla zona agricola, per circa 9'600 mq. Il messaggio municipale informava che l'assegnazione alla zona residenziale avrebbe comportato, per il comune, un obbligo di compensazione pecuniaria a seguito di diminuzione dell'area agricola in applicazione della LTagr, stimato prudenzialmente in fr. 35.--/mq.

                                  B.   Con ricorso 11 luglio 2000 __________ __________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato chiedendo che la compensazione pecuniaria relativa alla nuova zona residenziale in località __________ -__________ fosse posta a carico dei proprietari che beneficiavano del nuovo azzonamento.

                                  C.   Con risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Il ricorso di __________ __________ è stato respinto. Il Governo si è in particolare richiamato all'art. 11 cpv. 2 LTagr vigente a quel momento, che vietava, in simili ipotesi, all'ente pianificante di rivalersi sul proprietario dei fondi interessati dal provvedimento pianificatorio (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.4.7, pag. 56 seg.).

                                  D.   Con ricorso 3 luglio 2002 __________ __________ insorge innanzi a questo Tribunale, ribadendo la sua domanda. Egli si appella alla recente modifica della LTagr, che va nel senso di quanto dallo stesso auspicato. L'insorgente critica anche, incidentalmente, la decisione del Governo di approvare la nuova zona edificabile in località __________ -__________.

                                  E.   La divisione della pianificazione territoriale chiede che il gravame venga respinto. Il municipio ha comunicato al Tribunale di rinunciare a presentare osservazioni.

considerato,               

                                         in diritto:

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, nella misura almeno in cui  il Consiglio di Stato ha ritenuto - a torto, come verrà spiegato in  seguito - di dovere decidere l'impugnativa in applicazione dell'art. 37 cpv. 1 LALPT. Con questa riserva il ricorso è tempestivo e la legittimazione del ricorrente data (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. b LALPT). Non è tuttavia ricevibile la messa in discussione della nuova pianificazione della località __________ -__________ approvata dal Consiglio di Stato. L'insorgente non l'ha contestata in prima sede, per cui un'eventuale domanda di annullamento dell'attribuzione dell'area in oggetto alla zona residenziale estensiva sarebbe inammissibile, in quanto nuova (art. 63 cpv. 2 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 7 LTagr la diminuzione di aree agricole ai sensi dell'art. 5 della stessa legge può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica dei pertinenti strumenti pianificatori. La diminuzione delle aree agricole di cui alle lettere a ) e b) dell'art. 5 LTagr, ossia delle superfici per l'avvicendamento colturale e degli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, deve inoltre essere compensata dall'ente pianificante (art. 8 LTagr). La compensazione dev'essere, di principio, reale (art. 9 LTagr). Qualora questa fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo (art. 10 LTagr). La forma e l'entità della compensazione sono fissati dall'autorità di approvazione del piano di utilizzazione con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTagr). Nel caso del piano regolatore questa autorità è, pertanto, il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT).

                                         2.2. In concreto, l'insorgente ha chiesto al Consiglio di Stato, e ribadito in questa sede, di mettere il contributo pecuniario sostitutivo a carico del proprietari dei terreni posti in località __________ -__________ che sono stati inseriti nella zona residenziale estensiva. Ora, tuttavia, come com'è appena stato spiegato, la competenza di determinare tale tipo di compensazione a seguito della diminuzione dell'area agricola appartiene esclusivamente al Governo. Non è dunque il consiglio comunale, che adotta il piano regolatore in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 LALPT, a dover fissare il contributo sostitutivo: ed, in effetti, il consiglio comunale di __________ non lo ha fissato. Anziché entrare nel merito del gravame di __________ __________ il Consiglio di Stato lo avrebbe pertanto dovuto dichiarare irricevibile, in assenza di una decisione - su questo punto - da parte del legislativo comunale che potesse essere impugnata seguendo la via del ricorso contro l'adozione del piano regolatore (art. 35 cpv. 1 LALPT).

                                         2.3. Il gravame di __________ __________ avrebbe ad ogni buon conto dovuto esser respinto anche nel merito. Intanto, come ha considerato il Consiglio di Stato, l'art. 11 cpv. 2 LTagr vigente al momento della risoluzione impugnata negava espressamente la possibilità, per l'ente pianificante, di rivalersi sui proprietari dei fondi interessati dal provvedimento allo scopo di recuperare, presso gli stessi, il contributo pecuniario sostitutivo versato all'apposito fondo cantonale. L'art. 11 LTagr è frattanto stato modificato in parziale accoglimento dell'iniziativa parlamentare 5 giugno 2000 presentata nella forma elaborata da __________ __________ e confirmatari. Il nuovo capoverso 1 della norma, approvato dal Gran Consiglio nella seduta del 15 maggio 2002, sancisce il diritto di regresso dell'ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative nei confronti dei proprietari dei fondi interessati. Tale diritto può essere esercitato sino a concorrenza della metà del contributo o dell'indennità versati (nuovo capoverso 2). La novella legislativa è entrata in vigore il 1. settembre 2002 (BU 2002, 209). Secondo la norma transitoria adottata contestualmente alla stessa, il nuovo art. 11 LTagr trova applicazione per le diminuzioni dell'area agricola decise dal comune dopo la sua entrata in vigore, ossia dopo il 1 settembre 2002. La modifica dell'art. 11 LTagr non trova pertanto applicazione nel caso in esame.

                                         2.4. Sia infine soggiunto, per completezza, che anche se fosse stato applicabile l'art. 11 LTagr nella nuova versione, recentemente entrata in vigore, il gravame avrebbe dovuto comunque sia essere respinto. Nel caso in esame, diversamente da quanto temuto delle autorità comunali il Consiglio di Stato ha difatti ritenuto soddisfatto il principio della compensazione reale giusta l'art. 9 LTagr, attraverso il cospicuo recupero di territorio agricolo ricavato dallo stralcio della zona AP-EP (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.5.1, lett. d, pag. 16 seg.; inoltre la risposta 15 ottobre 2002 della divisione della pianificazione territoriale, pag. 2). Il comune di Lugaggia non dovrà pertanto versare un contributo pecuniario sostitutivo in relazione alla delimitazione della nuova zona edificabile residenziale estensiva in località __________ -__________. Non entra pertanto in linea di conto nemmeno un regresso del comune nei confronti dei proprietari dei fondi inclusi in tale zona edificabile.

                                   3.   La tassa di giustizia dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

-         __________ __________, ____________________  

-         Municipio di __________, ____________________ -         Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________ -         Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____________________

Tribunale della pianificazione del territorio                                                

Il presidente                                                                                                    Il segretario

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