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Ticino Tribunale della pianificazione 17.01.2003 90.2001.71

17 gennaio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·1,697 parole·~8 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.2001.71

Lugano 17 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

vicecancelliere

Stefano Furger

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2001 di

__________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________ patr. dagli avv. __________ __________ e avv. __________ __________, __________  

contro  

la risoluzione __________ ottobre 2001 (n. __________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di __________;

viste le risposte:

- 27 marzo 2002 del municipio di _________;

- 15 aprile 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del 

   territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

                                         in fatto:

                                  A.   _________ _________, _________ _________ e _________ _________ sono comproprietarie dei mapp. _________ e _________ di _________. Il mapp. _________, di ampie dimensioni (15'477 mq) ed edificato in minima parte, è posto in località Ramone. Il mapp. _________, censito quale campo, costituisce una striscia di terreno separata dal primo fondo da una strada comunale. Nella seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di _________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. _________ è stato assegnato, per una parte minore (a sud), alla zona residenziale semi-intensiva (zona C); la maggior superficie del fondo è invece stata attribuita alla zona residenziale estensiva, sottozona E (zona E). Esso è inoltre stato incluso nel comparto speciale di ricomposizione particellare, detto comparto speciale nord, che interessa la località di _________, per il quale il piano regolatore ha formulato una proposta di ricomposizione particellare. L'edificazione del fondo è inoltre stata subordinata all'approvazione di due differenti piani di quartiere: PQ2 per la parte nord e PQ5 per la residua proprietà, separate da una pista ciclabile. Un angolo della particella e una parte del mapp. _________ sono infine stati riservati per la realizzazione di una piazza di giro, che conclude via _________.

                                  B.   Con ricorso 10 novembre 1999 le proprietarie si sono aggravate contro la menzionata deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo, in via principale, che la porzione sud della part. _________ fosse esclusa dai vincoli della ricomposizione particellare e di piano di quartiere, che tutta la loro residua proprietà fosse assoggetta al vincolo di un unico piano di quartiere, che non comprendesse proprietà di terzi, che il tracciato del percorso ciclabile che tagliava il mapp. _________ potesse essere modificato dal piano di quartiere ed infine che la piazza di giro prevista principalmente sui loro fondi fosse spostata anche sui terreni di altri proprietari. In via subordinata le ricorrenti hanno domandato l'annullamento dei vincoli di piano di quartiere.

                                  C.   Con risoluzione _________ ottobre 2001 (n. _________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia sospeso l'approvazione delle proposte pianificatorie concernenti il comparto speciale nord, ad eccezione di quelle viarie (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.2.3, pag. da 26 a 31). L'evasione del ricorso di _________ _________, _________ _________ e _________ _________ è pertanto stata sospesa (cfr. risoluzione citata, pag. 158 seg.).

                                  D.   Con ricorso 19 novembre 2001 le proprietarie insorgono innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa. Le insorgenti chiedono l'annullamento dell'approvazione delle proposte viarie, soprattutto per quanto concerne i loro fondi, gravati dalla pianificazione di una piazza di giro, che esse avevano contestato in prima istanza.

                                  E.   Tanto il municipio quanto la divisione della pianificazione territoriale chiedono la reiezione dell'impugnativa.

                                  F.   Il 25 settembre 2002 si è tenuta l'udienza, durante la quale le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande. Il sopralluogo in contraddittorio ha avuto luogo il 25 ottobre successivo.

considerato,                   in diritto:

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione delle ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è dunque ricevibile.

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   3.   3.1. Le insorgenti chiedono l'annullamento dell'approvazione delle proposte viarie, in particolare per quanto concerne i loro fondi, gravati dalla pianificazione di una piazza di giro, che esse avevano contestato in prima istanza.

                                         3.2. Il Consiglio di Stato ha sospeso la decisione sull'approvazione del comparto speciale nord per svariati motivi, noti alle ricorrenti e diffusamente esposti nella risoluzione impugnata (cfr. quest'ultima, cifra 4.2.3, pag. da 26 a 31). In particolare esso ha rilevato la mancanza di un concetto urbanistico preciso, che qualifichi questo importantissimo comparto, di oltre 200'000 mq, e che ne preveda nel contempo un'occupazione a tappe. Esso ha nondimeno voluto approvare la rete viaria che lo interessa (ad esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili), riconoscendole la funzione di spina dorsale del disegno urbanistico (ibidem). Quest'opinione merita di essere tutelata, per lo meno nell'ottica della violazione del diritto, entro cui è circoscritto il potere cognitivo del Tribunale (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT). Intanto le ricorrenti non spendono una parola per dimostrare, od anche solo per sostenere, per quale motivo l'approvazione, per il momento, del solo piano viario sia illegale. Inoltre la struttura viaria adottata dall'autorità comunale rappresenta, in concreto, la trama generale del comparto. In questo senso essa costituisce l'elemento generatore degli spazi e, quindi, il telaio del comparto medesimo (cfr. la risposta 15 aprile 2002 della divisione della pianificazione territoriale, pag. 2). Al reticolo viario, così com'è stato concepito, il Consiglio di Stato ha dunque riconosciuto un'importanza fondamentale per le ulteriori decisioni circa la pianificazione del comparto: in questo senso, la sospensione dell'approvazione della proposta comunale può concernere dunque solo l'affinamento della rete stradale all'interno degli spazi che sono stati creati all'interno del comparto, per i quali l'autorità comunale ha previsto l'allestimento obbligatorio di piani di quartiere (cfr. ibidem). Non c'è, pertanto, contraddizione tra la conferma del piano viario che interessa il comparto speciale nord e la sospensione dell'approvazione delle ulteriori decisioni pianificatorie concernenti quest'ultimo.

                                         3.3. Dalla sospensione dell'approvazione del comparto speciale nord il Consiglio di Stato ha tuttavia eccettuato le proposte viarie: queste sono difatti state approvate, insieme al piano viario del comune, ad esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili (cfr. risoluzione citata, ibidem). Il Governo ha pertanto approvato la controversa piazza di giro, prevista in parte sui mapp. _________ e _________. Esso ha tuttavia omesso di evadere la contestazione della pianificazione di quest'opera sollevata dalle ricorrenti, che ne chiedevano lo spostamento anche sui fondi di altri proprietari, sospendendo indebitamente l'intero ricorso inoltratogli da queste ultime. Agendo in questo modo il Consiglio di Stato ha violato l'art. 37 cpv. 1 LALPT, dal quale si deduce che il Governo deve evadere i ricorsi relativi alla parte del piano regolatore che esso approva (cfr. inoltre Scolari, Commentario, __________ 1996, ad art. 37 n. __________con rinvii). Su questo oggetto il ricorso deve dunque essere accolto, la risoluzione impugnata annullata e gli atti retrocessi all'autorità inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm) affinché evada il gravame presentato da _________ _________, _________ _________ e _________ _________ avverso la piazza di giro prevista parzialmente sui loro fondi e si pronunci, contemporaneamente, sulla sua approvazione.

                                   4.   Il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico delle insorgenti proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono commisurate al successo dell'impugnativa (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La risoluzione __________ottobre 2001 (n. _________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di _________ è annullata nella misura in cui approva la piazza di giro prevista parzialmente a carico dei mapp. _________ e _________ e sospende l'evasione del ricorso inoltrato contro quest'ultima da parte di _________ _________, _________ _________ e _________ _________.

                                         §§                                   Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuova decisione in ossequio a quanto stabilito al consid. 3.3 in fine di questo giudizio.

2.Le ricorrenti sono condannate al pagamento in solido delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 500.- (cinquecento). Il comune di _________ è condannato a versare alle ricorrenti fr. 500.-- (cinquecento) per ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

-         _________ _________, _________ _________, _________ _________, 6500 _________       patr. da avv. __________ __________, __________       __________ __________, ____________________, e avv. __________       __________, __________ __________ __________, ____________________  

-         Municipio di __________, __________ __________, ____________________ -         Divisione della pianificazione territoriale, Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona -         Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio                                                

Il presidente                                                                                                    Il segretario

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