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Ticino Tribunale della pianificazione 10.07.2002 90.2001.119

10 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·768 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.2001.00119  

Lugano 10 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso  20 dicembre 2001 di

__________ e __________ __________ -__________, __________ __________,  rappr. da: avv. __________. __________, Via __________ __________, __________ __________,   

contro  

la decisione 13 novembre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

viste le risposte:

-    22 gennaio 2002 del municipio di __________;

-    8 marzo 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che con risoluzione 13 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

che, ravvisando un'erronea riproduzione nel piano del paesaggio del prato secco di importanza cantonale e locale oggetto __________, il Governo ha disposto in quella sede una modifica d'ufficio del piano regolatore intesa ad un esatto inserimento nel documento del menzionato oggetto (cfr. decisione di approvazione, cifra 3.4.3. lett. b in fine; 6.12; allegato 18);

che con ricorso 20 dicembre 2001 __________ e __________ __________ -_________, proprietari dei mapp. __________ e __________ di __________, interessati dal provvedimento, sono insorti contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo il suo annullamento;

che gli insorgenti contestano l'imposizione del prato secco sulle loro proprietà: dal momento che queste ultime sono interessate dall'ampliamento della zona edificabile in località __________, per il quale il Governo ha sospeso l'approvazione, l'imposizione d'ufficio del prato secco condiziona la successiva decisione che l'autorità sarà chiamata ad emettere su questo oggetto, precludendo segnatamente la possibilità di compiutamente ponderare gli interessi in gioco;

che la divisione della pianificazione territoriale ed il municipio di __________ hanno postulato l'accoglimento dell'impugnativa;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale è data, il ricorso tempestivo e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 1 e 4 lett. c LALPT);

                                         che l'autorità inferiore può, sino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente; essa emana - a tal fine - una nuova decisione (art. 50 cpv. 1 e 2 PAmm); l'autorità di ricorso esamina indi il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo di oggetto (art. 50 cpv. 3 PAmm);

che, in concreto, il Consiglio di Stato non ha modificato la risoluzione impugnata, per cui un giudizio del Tribunale appare necessario;

che, come ammette la stessa divisione della pianificazione territoriale nelle osservazioni al ricorso, la modifica d'ufficio del limite del prato secco oggetto __________ appare prematura e non poteva, pertanto, essere imposta, per lo meno a questo stadio della procedura:

che, pertanto, il suo annullamento, da parte del Tribunale, appare imprescindibile onde permettere al Governo di pronunciarsi sull'ampliamento della zona edificabile in località __________ ponderando adeguatamente tutti gli interessi coinvolti: dev'essere invece evitato che la determinazione, preventiva ed isolata, dell'avversato prato secco possa condizionare la decisione relativa alla pianificazione del comparto (cfr. circa la necessità, in generale, di procedere ad una ponderazione degli interessi per la definizione delle varie zone, Moor, Commentario LPT, art. 14 n. 73; art. 15 n. 25 segg.; art. 17 n. 5 segg.; per quanto concerne più particolarmente, come in concreto, la protezione dei prati secchi di importanza cantonale o locale, ovvero dei biotopi giusta l'art. 18 cpv. 1 e 1bis LPN, Moor, op. cit., art. 17 n. 71 seg. e 109; per il conflitto tra la protezione di un biotopo di tale importanza e la zona edificabile Maurer, Commentario LPN, art. 18b, n. 25 seg.);

che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere accolto;

che, dato l'esito, il Tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm), mentre che condanna lo Stato a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm);

visti gli art. 14, 15, 17 LPT, 37, 38 LALPT; 3, 18, 28, 31, 50 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§   Di conseguenza, la decisione 13 novembre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________ è annullata nella misura in cui dispone una modifica d'ufficio volta all'esatto inserimento del prato secco oggetto __________ nel piano del paesaggio.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato è tenuto a rifondere ai ricorrenti fr. 500.-- per ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________ -__________ __________ e __________, patr. da avv. __________. __________, Via __________ __________, __________  

Municipio di __________, __________ Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________,  Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, __________

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il segretario

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