Incarto n. 90.2001.00115
Lugano 10 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2001 di
Municipio di __________, __________ __________,
contro
la decisione 13 novembre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
vista la risposta:
- 8 marzo 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 13 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
che con ricorso 14 dicembre 2001 il municipio di __________ è insorto contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, formulando svariate contestazioni e domande;
che la divisione della pianificazione territoriale ha postulato un accoglimento parziale dell'impugnativa;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che al municipio, qui insorgente, va - per contro - negata la legittimazione a ricorrere;
che in effetti il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost./TI, 9 cpv. 1 lett. c, 80 cpv. 1 LOC); esso non possiede invece né la capacità giuridica né quella di essere parte: prerogative che spettano solo al comune, in quanto corporazione di diritto pubblico;
che il municipio non può quindi proporre in nome proprio un ricorso (cfr. DTF 5 marzo 1999 in re municipio di Iragna pubbl. in RDAT II-1999 n. 48, con rinvii a giurisprudenza e dottrina), come si avvera nel caso in esame;
che, peraltro, nello specifico campo dei ricorsi contro i piani regolatori, l'art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT ribadisce a chiare lettere il principio suddetto, stabilendo che la legittimazione a ricorrere spetta al comune;
che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre RDAT cit., ibidem);
che non si può tuttavia ritenere che i ricorsi inoltrati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate da quel Tribunale, la prima volta il 15 giugno 2001 in re municipio di __________ -__________);
che i requisiti concernenti la legittimazione devono essere ossequiati in modo preciso; né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
visti gli art. 38 LALPT; 9, 80, 106, 110 LOC; 3, 18, 28 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
Municipio di __________, __________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________, Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, __________
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario