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Ticino Tribunale della pianificazione 17.01.2003 90.2001.106

17 gennaio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·944 parole·~5 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.2001.106

Lugano 17 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

segretario

Stefano Furger, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2001 di

__________ SA, __________ __________ rappresentata da: avv. __________ __________, __________ __________  

contro  

la risoluzione __________ ottobre 2001 (n. __________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di __________;

viste le risposte:

- 27 marzo 2002 del municipio di __________;

- 15 aprile 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del 

   territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

                                         in fatto:

                                  A.   Nella seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________, di proprietà della __________ SA, è stato assegnato alla zona residenziale semi-intensiva (zona C). Il fondo in esame, edificato, di 7'913 mq di superficie, è ubicato lungo via __________ __________.

                                  B.   Con ricorso 10 novembre 1999 la proprietaria si è aggravata contro la menzionata deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di non approvare l'art. 53 delle norme di attuazione (NAPR), regolamentante i posteggi. In generale, la ricorrente ha censurato la limitazione del numero di posteggi che, secondo tale norma, potevano rispettivamente dovevano essere eseguiti nella zona C. Essa ha poi, in particolare, contestato la cifra 8 delle norma, che prevedeva l'obbligo di eliminare i posteggi eccedenti il numero consentito dalla stessa.

                                  C.   Con risoluzione 16 ottobre 2001 (n. 4836) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'art. 39 cpv. 1 NAPR, inteso a regolamentare l'edificazione lungo gli assi a forte traffico, e degli azzonamenti interessati dagli effetti di tale norma. Tra di essi quello del mapp. 4725. Il ricorso di __________ SA, vertente sull'art. 53 NAPR, è invece stato respinto (cfr. risoluzione impugnata, pag. 166).

                                  D.   Con ricorso 19 novembre 2001 la __________ SA insorge innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento nella misura in cui approva l'art. 53 NAPR ed in particolare la sua cifra 8. L'insorgente ribadisce gli argomenti già sottoposti al giudizio dell'autorità inferiore, che non occorre tuttavia riassumere ai fini del presente giudizio.

                                  E.   Il municipio postula l'accoglimento del gravame, nella misura in cui vien chiesto l'annullamento della cifra 8 dell'art. 53 NAPR. mentre la divisione della pianificazione territoriale ne chiede la reiezione.

                                  F.   Il 25 settembre 2002 si è tenuta l'udienza, durante la quale le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande, rinunciando al sopralluogo in contraddittorio.

considerato,                    in diritto:

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). Circa la legittimazione della ricorrente il Tribunale considera quanto segue.

                                   2.   2.1. Il piano regolatore è adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT). Contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LALPT). Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo del comune (lett. a) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (lett. b). Il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore oppure nega l'approvazione (art. 37 cpv. 1 LALPT). Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c).

                                         2.2. L'assegnazione del mapp. __________, di proprietà dell'insorgente, alla zona residenziale semi-intensiva (zona C) non è stata approvata da parte del Governo. Per tale fondo le autorità comunali dovranno proporre una nuova pianificazione. Per questo motivo, le censure sollevate dall'insorgente in merito agli effetti prodotti dall'art. 53 NAPR, che regolamenta la realizzazione dei posteggi, sulla menzionata particella, non possono essere esaminate. Non può difatti essere verificata né la legittimità della limitazione del numero di posteggi che, secondo tale norma, possono rispettivamente devono essere eseguiti nella zona C, né - di conseguenza - gli effetti che la cifra 8 della norma, volta alla soppressione dei posteggi eccedenti il numero concesso dalla stessa, spiegherebbe sulla proprietà in oggetto. La ricorrente vanta (e potrebbe vantare unicamente) un interesse degno di protezione, ossia legittimo ai sensi dell'art. 43 PAmm, all'impugnazione dell'art. 53 NAPR. Per essere tale quest'interesse dev'essere, tra l'altro, immediato ed attuale (cfr. sul concetto di interesse legittimo RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 n. 2). In concreto, per i motivi appena esposti l'interesse di __________ SA non appare tuttavia né immediato né attuale. Il suo gravame dev'essere, di conseguenza, dichiarato irricevibile per difetto della necessaria legittimazione. Se del caso, la contestazione potrà essere ripresentata al momento della riassegnazione della particella ad una zona di utilizzazione da parte del legislativo comunale.

                                   3.   La tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

2.La ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 500.- (cinquecento).

                                    3.   Intimazione a:

-         __________ SA, __________ __________       rappr. da avv. __________ __________, __________       __________ __________, __________ __________  

-         Municipio di __________, __________ __________, ____________________ -         Divisione della pianificazione territoriale, Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona -         Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio                                                

Il presidente                                                                                                    Il segretario

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