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Ticino Tribunale della pianificazione 16.08.2001 90.2000.87

16 agosto 2001·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·663 parole·~3 min·7

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.2000.00087

Lugano 16 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna  

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2000 di

__________ __________ e __________, __________ __________,   

contro  

la decisione __________ marzo 1999 del Gran Consiglio approvante il Piano generale relativo alla correzione della strada cantonale (__________e la costruzione del nuovo valico del __________, nell’ambito del __________ - __________ __________;

visto la risposta 16 maggio 2001 dei Servizi Generali del DT;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto

                                   a.   Il PG qui impugnato prevede la costruzione di un nuovo valico doganale in località Il __________, in territorio del Comune di __________ e la correzione della strada cantonale (__________) __________ __________ __________ e il valico in questione. Come tale, forma parte integrante del Piano dei trasporti del __________ (__________), integrato nel Piano direttore cantonale (PD) attraverso la scheda di coordinamento no. __________.__________, approvata dal Consiglio federale il 20 dicembre 2000.

                                         Le opere contemplate dal PG in esame sono comprese nel progetto “Potenziamento __________ __________ - __________ __________ ”, suddiviso in due parti.

                                         La prima comporta gli interventi sulla ferrovia compresi tra __________ __________ e __________ e segue la procedura federale di approvazione dei piani dalla Legge federale sulle ferrovie (LFer). Organo competente è l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) che ha autorizzato l’estensione dell’applicazione della procedura alle opere stradali integranti il potenziamento della ferrovia. Vi fanno parte la demolizione del viadotto e del ponte doganale attuali.

                                         La seconda parte concerne invece le opere previste dal qui impugnato PG.

                                  b.   I qui ricorrenti, che non hanno fatto opposizione al progetto definitivo concernente il potenziamento della ferrovia, pubblicato dal 20 ottobre al 18 novembre 2000, insorgono in questa sede contro il PG  “in quanto la realizzazione di questa parte di opera nell’ambito del __________ - __________ __________ implica la demolizione del viadotto e contempla l’abbattimento del ponte che collega __________ __________ __________ e __________ __________ __________.”

                                         Con una serie di motivi che, visto l’esito del ricorso, non mette conto rievocare in questa sede, i ricorrenti chiedono che il ponte e il viadotto vengano mantenuti ed anzi “valorizzati in funzione delle reali necessità turistiche e commerciali locali (ad esempio con la creazione di due corsie sul viadotto e sul ponte, di un giardino pubblico e posteggi sull’attuale viadotto)”

in diritto

                                   1.   Il TPT, istituito dalla legge 18 maggio 1992 quale Camera della pianificazione del territorio “che giudica le contestazioni attribuitale dalla legge”, è competente giusta l’art. 49 LALPT a decidere i ricorsi in materia di PUC.

                                         Dal canto suo l’art. 13 LStr. del 23.3.83, modificata il 6.2.9.95 con entrata in vigore il 15.3.95, dichiara applicabile ai piani generali delle strade (PG) la procedura prevista dalla LALPT per i piani di utilizzazione cantonali (PUC). Competente a decidere i ricorsi contro i PG è dunque il TPT.

                                         Per contro l’autorità ricorsuale in materia di progetti definitivi soggetti alla LFerr è l’UFT.

                                   2.   Il ricorso contesta la demolizione del viadotto doganale, il ripristino della riva a lago e l’abbattimento del ponte collegante i due comuni.

                                         Ora, questi interventi non sono previsti dal PG ma dal progetto definitivo riguardante il potenziamento della __________ __________ __________ __________. E’ dunque, in realtà, questo progetto che il ricorso, pur dichiarando impugnare il PG, intende contestare.

                                         Il gravame, irricevibile in questa sede per mancanza sui punti contestati di una decisione impugnabile presso il TPT, va quindi trasmesso all’autorità competente a pronunciarsi in merito, l’UFT.

                                         Spetta ad essa verificare la sussistenza dei presupposti processuali e in prima linea la tempestività del gravame.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso, irricevibile, è trasmesso all’autorità competente, l’UFT.

                                   2.   Non si prelevano tasse di giudizio.

                                   3.   Intimazione:                   - __________e __________ __________, __________ __________

                                                                                - Consiglio di Stato, Bellinzona                                         - Dipartimento del territorio, amministrazione immobiliare e strade nazionali,

                                                                                  Bellinzona

                                                                                - Ufficio federale dei trasporti, Berna

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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