Incarto n. 90.1999.00092
Lugano 12 settembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 maggio 1999 di
1. __________ __________ __________ (__________) __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, 2. __________ __________ __________ __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, 3. __________ __________ __________ __________ __________ __________ (__________), __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, 4. __________ __________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro la decisione del Gran Consiglio del 22.3.1999 concernente il ricorso della __________ __________, __________ (rappresentata dall’avv. __________ __________) contro la risoluzione del Consiglio di Stato del 28.6.1988 che approva il PR del Comune di __________
visto leosservazioni 8.6.99 del Consiglio di Stato, la risposta del Comune di __________ del 14.7.99 e della __________ del 13.7.99__________
ritenuto
in fatto
a. La __________ __________ è proprietaria nel comune di __________ dei part. __________ e __________ RFD di 45.281 mq, inseriti dal PR ’71 nella zona industriale in località “__________ ”.
Nel 1986 venne istituita una zona di pianificazione, impugnata dalla __________ presso il Consiglio di Stato. Il ricorso non venne mai deciso.
Il 25.6.1987 il Consiglio comunale di __________ adottò la revisione del PR’71. La zona industriale __________ venne soppressa e i fondi della __________ attribuiti alla zona agricola di prima priorità. Contro la revisione sono stati interposti 19 ricorsi; tra i ricorrenti la __________.
Con risoluzione 28.6.1988 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione e deciso i ricorsi, respingendo quello della __________.
b. La __________ insorge il 4 agosto 1994 dinnanzi al Gran Consiglio postulando, in riforma della querelata risoluzione e del nuovo PR, il mantenimento dell’inclusione delle particelle N. __________ e __________ RFD nella zona industriale e comunque, subordinatamente, nel territorio edificabile. Viene chiesto l’annullamento della decisione impugnata e del nuovo PR “in quanto lesivi sia dell’art. 22 ter, sia dell’art. 4 Cost; in relazione specialmente al principio della sicurezza giuridica ed a quello delle proporzionalità, che le autorità comunali di __________ ed il Consiglio di Stato hanno calpestato, nonché del divieto dell’arbitrio.”
Nelle sue osservazioni del 7 settembre 1988 il comune di __________ fa valere l’interesse pubblico del contestato dezonamento (italico ns.) che fa seguito “allo studio pianificatorio cantonale (Piano direttore) ed alla susseguente imposizione della pianificazione sulla zona industriale.”
Dal canto suo il Consiglio di Stato motiva questo dezonamento, nelle osservazioni del 15 novembre 1988, col fatto che “si vuol ricuperare delle aree agricole di prima priorità (inserite nelle zone edificabili del PR) per ottenere l’estensione richiesta di superfici di avvicendamento colturale, inserite nel progetto di piano direttore cantonale su specifico invito della Confederazione. La zona artigianale-industriale in località __________ non ha avuto lo sviluppo desiderato, solo una fabbrica non conclusa, e pertanto il Comune ha recepito il suggerimento del Cantone (rapporto d’esame preliminare) di inserire interamente la superficie nella zona agricola prioritaria confinante. A questo punto è palese l’interesse pubblico che sostiene questa conversione (da zona edificabile a zona agricola di prima priorità) …”
c. Il Gran Consiglio ha proceduto attraverso la Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi in materia di pubblica utilità ad una lunga serie di atti di istruttoria, sentendo ripetutamente la ricorrente negli anni 1989, 1990 e 1991.
Il 22 marzo 1999 il Parlamento ha finalmente emanato la propria decisione, inserendo, in accoglimento del ricorso, i terreni litigiosi nella zona industriale, con l’invito al comune di definire a mezzo variante le corrispettive norme di attuazione.
d. Il __________ __________, la sua Sezione della Svizzera italiana, la Società ticinese per l’arte e la natura (__________) e il dott. __________ __________, insorgono presso il TF con ricorso 10.5.1999 di diritto amministrativo e di diritto pubblico, chiedendo l’annullamento della decisione granconsigliare.
A mente dei ricorrenti “l’utilizzazione industriale delle particelle in esame preclude la conservazione del biotopo umido che si trova immediatamente a ridosso della scarpata ferroviaria …, in particolare in seguito al conflitto con l’allacciamento ferroviario. L’istanza precedente ha completamente omesso di valutare questo punto, malgrado la protezione dei biotopi sia un compito imperativo dettato dal diritto federale. Non ha quindi operato una scelta corretta.”
Inoltre l’attribuzione delle particelle __________ e __________ RFD di __________ alla zona industriale “imporrebbe con ogni probabilità un tracciato più settentrionale…che sarebbe molto più conflittuale con il precetto dell’uso parsimonioso del territorio (art 12- recte 1 - cpv. 1 LPT), e con l’opportunità di affiancare infrastrutture del traffico tra di loro (DTF 122 II 107).”
Sotto il profilo formale gli insorgenti si dolgono che i discussi terreni siano stati attribuiti alla zona industriale benché il PD li includa in zona SAC e censurano che ciò sia avvenuto senza aver prima modificato il PD.
Sul piano sostanziale è contestata, siccome contraria al precetto enunciato dagli art. 1 cpv. 1 e 8 della Legge sulla conservazione del territorio agricolo, la sottrazione di 45.000 mq per ampliare una zona industriale già largamente sovradimensionata, il che è tanto più grave se si considerano le ulteriori gravi decurtazioni cui porterà la realizzazione __________ (320 ha) e dell’allacciamento stradale __________ - __________ (44 ha).
Nessun’esigenza obiettiva giustifica a mente dei ricorrenti questo sacrificio: la centrale di distribuzione regionale è infatti perfettamente realizzabile sui terreni che la stessa __________ possiede in zona industriale __________ (40.300 mq). Gli impedimenti che l’avevano indotta a spostare il progetto a Contone sono venuti a mancare e non ostano più alla sua realizzazione nella primitiva ubicazione.
I ricorrenti rilevano infine la carente urbanizzazione dei terreni di __________ che “difettano di accesso sufficiente e delle necessarie condotte d’acque e d’energia”, con l’avvertenza che il Comune “ha sin d’ora declinato l’assunzione di qualsiasi spesa d’urbanizzazione dei fondi in questione.”
e. Nella sua risposta del 13 luglio 1999 la __________ chiede il rigetto dell’impugnativa.
Contesta per cominciare la denunciata mancanza di urbanizzazione. I fondi “sono dotati di accesso pedonale e veicolare, sufficiente anche da quest’ultimo profilo, il quale corrisponde a quello della zona industriale del Comune di __________, in cui si sono insediate parecchie aziende, alcune di notevole importanza; la condotta dell’acqua potabile è posata nella strada che corre lungo i lati est e nord del complesso fondiario; l’energia elettrica è fornita sino a confine dalle Aziende municipalizzate delle Città di __________; il biotopo … è attraversato sotterraneamente dal collettore consortile per l’evacuazione delle acque. Sono quindi attuati da tempo i presupposti dell’edificabilità giusta i combinati art. 19 cpv. 1 e 22 cpv. 2 lett. b LPT.”
La convenuta sottolinea il fatto che mai le particelle N. __________ e __________ RFD sono state definite agricole da una pianificazione comunale cresciuta formalmente in giudicato e fa notare che il nPR non contiene alcun accenno a superfici SAC, così come non vi è cenno in proposito nella risoluzione 28.6.1988 con cui il Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso.
Quanto al minuscolo biotopo è escluso che la sua conservazione sia preclusa da un’utilizzazione industriale dei fondi. Da un lato è bensì verosimile che il previsto raccordo ferroviario possa porsi in conflitto col biotopo, dall’altro va considerato che la realizzazione della strada di collegamento __________ -__________ in parallelo alla ferrovia caldeggiata dal __________ addirittura lo sopprimerebbe. Ad ogni modo il biotopo può essere ricostruito spostandolo in direzione lago ed è quanto la __________ si offre di attuare a titolo di “sostituzione confacente” ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 ter LPT.
A proposito della discrepanza tra il PD e la decisione granconsigliare basta a superarla che si modifichi il PD così da porlo in consonanza con quest’ultima, adeguamento che il Consiglio di Stato si è formalmente impegnato a promuovere.
La modifica si giustifica se si tien conto che i terreni in discussione verranno a trovarsi imprigionati tra l’esistente linea ferroviaria e il probabile tracciato della nuova strada __________ -__________ e che interessi non solo privati ma pubblici nettamente prevalenti militano in favore del ripristino della zona industriale. Il tutto accompagnato da adeguati provvedimenti compensativi, in consonanza con la scheda settoriale A.1, punto 2, pag. 4 che prescrive simili misure se modifiche pianificatorie giustificate da interessi specifici entrano in conflitto con aree tutelabili “ai fini di una valorizzazione ottimale del reticolo ecologico dell’intero comprensorio del __________ __________ __________.” D’altro canto il Municipio del comune interessato si è dichiarato d’accordo con la soluzione proposta che è da ritenersi sostenibile e “non raggiunge in nessun caso la soglia dell’arbitrio.”
La __________ illustra quindi i motivi, legati essenzialmente alla realizzazione __________ ma in alternativa anche del parco fluviale, per cui l’insediamento non può trovare sede, come inizialmente progettato, sui terreni di sua proprietà a __________.
Sempre a proposito di superfici SAC la convenuta pone l’accento sul fatto che, caso probabilmente unico nel Canton Ticino, essa ha contribuito alla formazione del contingente “con oltre mq 700.000. di cui quasi mq. 140.000 nel comprensorio giurisdizionale del Comune di __________ ” e che non vi è comunque stata sottrazione di terreno agricolo visto che il PR ’71 già includeva i terreni in zona industriale.
Ad ogni modo non è prospettabile una qualsiasi compensazione in forza della Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989, entrata in vigore il 28 febbraio 1990 e di conseguenza non applicabile alla fattispecie, “come ha giustamente stabilito il Gran Consiglio al consid. 15, pagg 14/16, della querelata decisione, con il sostegno di un parere del Consulente giuridico del Consiglio di Stato.”
La convenuta chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile e comunque integralmente respinto, con protesta di spese e ripetibili in tutte le sedi, da porsi a carico, in solido, dei ricorrenti.
f. Il Comune di Contone risponde il 14 luglio 1999 proponendo il rigetto del ricorso.
Nel PR ’71 i fondi erano inseriti in zona industriale e, su precisa indicazione dell’autorità cantonale, vi sono stati rimessi di nuovo dal Municipio nel progetto di revisione che verrà sottoposto al Consiglio comunale (n.d.r. nel frattempo la revisione è stata così adottata dal legislativo comunale).
Per effetto dei ricorsi, avverte il comune, i terreni non sono mai stati attribuiti alla zona agricola da una decisione cresciuta in giudicato.
L’argomentazione che alla destinazione industriale osti la presenza in loco di un biotopo è giudicata di “poco spessore” “poiché, come d’altra parte già avvenuto in circostanze analoghe, tale biotopo può con i dovuti accorgimenti convivere tranquillamente - e sicuramente meglio rispetto ad oggi - con lo sfruttamento dei fondi che intende fare la __________ Svizzera. Non si deve infatti dimenticare l’uso o meglio l’abuso che l’agricoltura fa di prodotti chimici nell’ambito della coltivazione. Non risulta d’altra parte che il biotopo in oggetto faccia parte di un inventario che protegge tali luoghi e questo a dimostrazione della non elevata rilevanza dello stesso; infatti l’esistenza di questo biotopo non è stata recepita né inserita né a PD né a PR.”
Questo per le argomentazione __________ e __________. A quelle del dott. __________ il comune risponde contestando in primo luogo la legittimazione del ricorrente. Ad ogni modo “nessuna immissione diretta (fonica ecc.) si avrà per il territorio adibito a zona residenziale del Comune di __________ a seguito del mantenimento in zona industriale dei fondi di proprietà __________.” Infatti l’accesso veicolare alla zona industriale avverrà lungo la strada “che corre a Nord del tracciato ferroviario e che sfocia sulla strada cantonale in territorio di __________.” Il passaggio a livello sulla strada che porta ai terreni __________ sarà abolito dalla __________.
g. Il Consiglio di Stato risponde l’8 giugno al ricorso rimettendosi al giudizio del tribunale, non senza osservare che “i Rapporti di maggioranza (parziale) del 19 febbraio e di minoranza (parziale) del 26 febbraio 1991 della Commission speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi in materia di pubblica utilità prodotti dai ricorrenti quale Doc. C rispettivamente quale Doc. D non sono mai stati evasi dal Gran Consiglio. “Il Parlamento ha infatti, in un primo tempo, deciso di rinviarne la trattazione a un momento successivo all’approvazione (ed evasione ricorsi) della scheda di coordinamento n° 3.1 del Piano Direttore (PD) (territorio agricolo, superfici per l’avvicendamento colturale) adottata dal Consiglio di Stato il 5 luglio 1990. L’approvazione di detta scheda è avvenuta con Decreto legislativo del 7 dicembre 1993. Con la decisione qui impugnata il Gran Consiglio ha in seguito evaso il ricorso della __________ Svizzera sulla base del rapporto parziale 2 della Commissione delle petizioni e dei ricorsi del 22 febbraio 1999 e non sulla base dei citati rapporti del 1991.”
h. L’UFAFP presenta le sue osservazioni il 26.7.99 ricordando le disposizioni degli art. 18 cpv. 1, 1bis e 1 ter LPN che prescrivono di prevenire l’estinzione di specie animali e vegetali indigene mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati.
Giusta l’art. 18b cpv. 1 LPN spetta ai Cantoni provvedere alla protezione e manutenzione dei biotopi d’importanza regionale e locale. Di regola ciò avverrà nel quadro della pianificazione dell’utilizzazione. “Ciò implica che ogni intervento concreto sia soggetto a una ponderazione degli interessi giusta l’art. 18 cpv. 1ter LPN. “ Ora, avverte l’UFAFP, “la decisione del Gran Consiglio non ha tenuto conto di alcuna ponderazione degli interessi. Si delinea quindi il pericolo, assai concreto, che non venga accordata un’importanza sufficiente alla protezione del biotopo. Per quanto riguarda il biotopo d’importanza regionale non é infatti stata presa in esame, così come non è stata presa alcuna decisione, fin a che punto sia necessaria l’istituzione di una zona protetta giusta l’art. 17 della … LPT. Detto esame deve, a nostro avviso, ancora essere effettuato.”
i. A queste considerazioni il Comune di __________ contrappone il 17 settembre 1999 le osservazioni esposte nella precedente risposta, non senza esprimere il suo rammarico nel costatare che l’ufficio federale “sembra non aver tenuto in considerazione né le osservazioni al ricorso inoltrate dal sottoscritto Municipio, ma quel che è peggio nemmeno di quelle inoltrate dalla stessa __________.”
Infatti questa ha “esplicitamente indicato il proprio impegno a fare quanto necessario non solo per mantenere il biotopo in loco, ma addirittura di ‘migliorarne’ la sua funzionalità.”
l. Sul parere dell’UFAFP prende pure posizione, a nome suo e del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato, osservando, nello scritto del 6 ottobre 1999, che la protezione di un biotopo non deve necessariamente essere assicurata tramite la creazione di un zona di protezione ex art. 17 LPT, potendosi ad esempio possibile proteggere il biotopo attraverso accordi conclusi con i proprietari ed i gestori (art. 18c cpv. 1 LPN). Quello in predicato consta “di una piccola pozza (10 x10, profondità 40 cm) dal fondo sabbioso e da regime idrico assai variabile e ritenuto di importanza cantonale per la presenza della Rana verde, specie ritenuta minacciata.”
Per la sua scarsa rilevanza il Consiglio di Stato ritiene che l’utilizzazione per scopi industriali della zona dove è sito non ostacoli di principio la sua conservazione. La sua protezione “potrebbe infatti essere garantita, in primo luogo, in loco attraverso un accordo con la proprietaria e, in via subordinata, attraverso una sua sostituzione confacente ai margini delle particelle industriali. Per questi motivi il pericolo paventato dall’UFAFP di non accordare sufficiente protezione al biotopo umido, si appalesa infondato.”
m. Sul parere dell’UFAFP si esprime pure criticamente la __________ con osservazioni 24 settembre 1999.
Fa presente che la scheda doc. E, recante la data 30 giugno 1990, “appartiene sì all’inventario dei siti di riproduzione di anfibi di importanza cantonale, ma non ha mai formato oggetto di alcuna pubblicazione, con facoltà d’impugnazione, e non è stata considerata né dal vigente piano regolatore comunale, né dal Piano direttore …, il quale è di alcuni anni successivo alla scheda doc. E: quest’ultima non ha pertanto alcuna validità, né efficacia giuridica.”
Né è poi entrata in vigore la scheda comprensoriale A. del PD, __________ __________ __________, col relativo rapporto esplicativo ed il piano di coordinamento territoriale in scala 1 : 17500, recentemente pubblicati.
“Nessuno si è mai curato del citato biotopo, nota la convenuta.” L’intenso sfruttamento agricolo del fondo, notoriamente dannoso, prosegue indisturbato; si è eliminata parte della vegetazione umida per creare un accesso veicolare; si è fatto passare sotto il biotopo il collettore consortile per l’evacuazione delle acque, eppure, “nonostante questi campanelli d’allarme nessun ente, né pubblico, né privato, ha ritenuto di dover muovere un dito a salvaguardia del citato biotopo.”
L’istituzione di una zona protetta giusta l’art. 17 LPT non è stata prospettata né in sede comunale né cantonale, né peraltro è contemplata dal Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 e dalla legislazione cantonale di esecuzione.
“Al Gran Consiglio non può di conseguenza venir imputata alcuna violazione del diritto federale nel senso dell’art. 104 cpv. 1 lett. a OG.”
Benché non vi sia attualmente una base legale per imporre la tutela del biotopo, tale non essendo direttamente l’art. 18 LPT, la __________ propone di prendersi a carico “una sostituzione confacente”.
“Sarebbe infatti assurdo che la presenza del citato biotopo, il quale ha un’estensione secondo la scheda doc. E di mq 100 ed… è largamente compromesso, condizioni la classificazione pianificatoria e impedisca l’edificazione di un’area di oltre mq. 45.000, questa essendo la superficie complessiva delle particelle N. __________ e __________ RFD.”
n. Con sentenza 19 novembre 1999 il TF dichiara inammissibile il ricorso per mancato esaurimento dell’ultima istanza cantonale, tale potendo essere a norma dell’art. 98a OG, direttamente applicabile, solo un’autorità giudiziaria.
Gli atti sono dunque stati inviati dal Tribunale federale “all’autorità giudiziaria competente in ultima istanza per le decisioni riguardanti i piani regolatori, e cioè il Tribunale della pianificazione del territorio, perché si pronunci sulla vertenza.”
o. Il 1.febbraio 2000 si è tenuta un’udienza alla quale erano solo citati la __________, il Municipio di __________ e il Consiglio di Stato, nell’assunto che la vertenza fosse retrocessa allo stadio del ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato, cortocircuitando la decisione del Gran Consiglio.
Con scritto presidenziale 4 aprile 2000 è stata esposta alle parti la tesi contraria, secondo la quale il TPT deve decidere come istanza giudiziaria superiore i ricorsi presentati per errore al TF e da questo trasmessi al tribunale per competenza, in applicazione dell’art. 98a OG.
La __________ avendo dichiarato di non presentare osservazioni alla nuova impostazione, è stata indetta una nuova udienza - sopralluogo alla quale sono stati citati pure i già ricorrenti al TF.
Le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale ed a presentare conclusioni.
considerato
in diritto:
1. competenza TPT
La competenza del TPT è data, come precisato dal TF nella citata sentenza del 19.11.1999, in quanto ultima istanza giudiziaria cantonale ai sensi dell’art. 98a OG “per le decisioni riguardanti i piani regolatori”.
Il TPT, formalmente istituito dalla legge 18 maggio 1992 quale Camera della pianificazione del territorio “che giudica le contestazioni attribuitele dalla legge”, si è visto attribuire dall’art. 38 LALPT la competenza a decidere i ricorsi di seconda e ultima istanza cantonale in materia di PR.
Una norma transitoria in calce alla legge del 18 maggio 1992 riserva tuttavia la competenza del Gran Consiglio per i ricorsi in relazione ai quali abbia già intrapreso atti d’istruttoria all’entrata in vigore della legge.
Il Gran Consiglio non è però autorità giudiziaria e quindi non può fungere da ultima istanza ai sensi dell’art. 98a OG.
Il disposto, direttamente applicabile a partire dal 15.2.1997,
- e, quindi, nel caso di specie (decisione granconsigliare del 22.3.99) -, fa obbligo ai Cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, in quanto le loro decisioni siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Ciò calza in concreto, come avverte il TF nella citata sentenza di rinvio (DTF 19.11.99, consid. 1d, pag. 6/7 e consid. 2a, pag. 9).
Di conseguenza contro la decisione del Gran Consiglio presa in forza della norma transitoria è dato ricorso presso una successiva istanza giudiziaria che deciderà quale terza e ultima istanza cantonale.
Malgrado l’assenza nella legge cantonale di una specifica attribuzione di competenza per questi casi del tutto eccezionali, tale istanza non può essere che il TPT, in applicazione diretta dell’art. 98a OG (cfr. DTF 123 II 231 consid. 7 pag. 236). La competenza ratione materiae e la qualità di ultima istanza conferite al TPT nei casi normali previsti dall’art. 38 LALPT non lasciano altra scelta.
Ed è in effetti al TPT che il TF ha trasmesso direttamente, senza ordinare preventivamente all’autorità cantonale di designare l’istanza competente, i ricorsi proposti da __________ e __________ in sede federale e lì dichiarati irricevibili per mancato esaurimento delle istanze cantonali.
Con l’avvertenza, aggiunge il TF, che gli allegati scritti scambiati nel procedimento federale possono essere qui ripresi, nel rispetto delle norme cantonali di procedura, il che è avvenuto, con l’accordo delle parti.
2. legittimazione ricorsuale
2.1 in generale
L’art. 12 LPN riconosce alle associazioni d’importanza nazionale che esistono da oltre 10 anni e che per statuto si occupano della protezione della natura e del paesaggio la legittimazione a ricorrere contro i decreti e le ordinanze dei cantoni nonché contro le decisioni delle autorità federali impugnabili mediante ricorso al Consiglio federale o con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Secondo i combinati disposti degli art. 97 OG e 5 PA il ricorso di diritto amministrativo può essere interposto contro decisioni che sono o avrebbero dovuto essere fondate sul diritto pubblico federale (DTF 112 Ib 165 consid. 1; 237 consid. 2a). La condizione è che tali decisioni siano prese dalle istanze inferiori elencate all’art. 98 OG, non ricorrano i motivi di esclusione previsti dagli art. 99 a 101 OG o da leggi speciali e infine che sia contestata la violazione del diritto federale (art. 104 lit. a OG).
Il ricorso di diritto amministrativo è pure proponibile contro le decisioni fondate tanto sul diritto cantonale o comunale quanto su quello federale, se e nella misura in cui è invocata la violazione di disposizioni del diritto federale direttamente applicabili (DTF 121 II 72 consid. 1b pag. 75, 161 consid. 2 b/cc pag. 165, 120 Ib 27 consid. 2a pag. 29).
Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammesso dalla giurisprudenza contro decisioni fondate sul diritto cantonale nei casi in cui le norme in questione non hanno praticamente portata propria ma ricalcano essenzialmente il diritto federale, oppure quando il diritto cantonale è stato applicato a torto al posto di quello federale o parimenti quando decisioni di inammissibilità pronunciate in base al diritto cantonale di procedura hanno impedito o escluso l'applicazione del diritto federale sostanziale (RDAT 1984 n. 80). Lo stesso dicasi di decisioni fondate sul diritto cantonale strettamente connesse con questioni del diritto pubblico federale sollevate col ricorso (121 II 72 consid. 1b pag. 75).
Questi i principi generali, con l'avvertenza che in materia di pianificazione del territorio (PD, PR) vige il regime particolare instaurato dall'art. 34 LPT. Nell'intento di radicalmente semplificare la protezione giuridica in questo campo il ricorso di diritto amministrativo è aperto unicamente contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti l’applicazione degli art. 5 LPT (indennità per restrizioni della proprietà ) e 24 LPT (autorizzazione a costruire fuori delle zone edificabili); le altre decisioni cantonali di ultima istanza sono dichiarate definitive, riservato il ricorso di diritto pubblico.
Come il Tribunale federale ha ripetutamente precisato: “Il disposto dell’art. 34 LPT vale solo per il controllo giudiziario dell’applicazione delle norme federali e cantonali di natura pianificatoria, non per altre disposizioni di diritto federale direttamente applicabili” (115 Ib 352).
Recentemente la giurisprudenza federale ha allargato l'accesso al ricorso di diritto amministrativo, in applicazione dei principi generali della procedura amministrativa federale sopra evocati.
Ha così ammesso questo mezzo contro piani regolatori relativi a progetti concreti, nella misura in cui sia in gioco l'applicazione del diritto federale sulla protezione dell'ambiente o della natura (DTF 119 Ia 285 consid. 3c pag. 290). E' in particolare deferibile al TF con ricorso di diritto amministrativo l'assegnazione dei gradi di sensibilità al rumore, sia nell'ambito del PR sia caso per caso (DTF 120 Ib 287 consid. 2 e 3, in part. consid. 3c pag. 298). Più generalmente, con il ricorso di diritto amministrativo possono essere proposte censure concernenti l'applicazione del diritto della pianificazione del territorio se le relative disposizioni sono in stretta, necessaria relazione con quelle del diritto sulla protezione dell'ambiente (DTF 121 II 72 consid. 1d e f). Lo stesso dicasi della protezione della natura.
Sempre in via eccezionale il ricorso di diritto amministrativo è inoltre proponibile allorché la decisione è basata su disposizioni così dettagliate e vincolanti da pregiudicare in maniera decisiva l'eventuale successiva procedura di autorizzazione, dimodoché la si possa equiparare ad una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La premessa è quella solita che le disposizioni in argomento si basino sul diritto federale - o congiuntamente sul diritto federale e cantonale risp. comunale - e che vi sia violazione di norme del diritto federale immediatamente applicabili (DTF 119 Ia 285 consid.3c pag. 290; cfr. in generale sul tema Heinz Aemisegger, Zu den bundesrechtlichen Rechtsmitteln im Raumplanungs und Umweltschutzrecht, in Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung, Zürich 1992, pag.114 segg.).
Non basta tuttavia che le disposizioni impugnate configurino una decisione ai sensi dell'art. 5 PA perché possano formare oggetto di ricorso secondo l'art. 12 LPN., rispettivamente perché le associazioni di importanza nazionale votate statutariamente alla protezione della natura e del paesaggio siano legittimate a ricorrere.
Non solo occorre che il ricorso sia finalizzato alla tutela della natura rispettivamente del paesaggio, la giurisprudenza pone un'ulteriore condizione: la decisione cantonale impugnata dev'essere presa nell'adempimento di un compito federale ai sensi degli art. 24sexies, cpv. 2 Cost e 2 LPN. Questa condizione, sulla cui fondatezza la dottrina esprime qualche perplessità (cfr. Commentaire LPN ad art. 12 LPN n. 4 pag. 257), è giudicata determinante dalla giurisprudenza (DTF 120 Ib 27 consid.2c pag. 30 con ref.).
L'art. 12 LPN dà un'elencazione esemplificativa dei compiti federali suddividendoli in tre gruppi: progettazione, costruzione e esercizio di opere e impianti da parte della Confederazione o di enti parastatali (lett. a); concessioni e permessi per impianti di trasporto e di comunicazione, trasporto di energie, trasmissione di notizie, dissodamenti, ecc. (lett. b) e (lett. c) sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti (bonifiche fondiarie, correzione di corsi d'acque, ecc.).
Nessuna menzione trova invece all'art. 2 LPN la pianificazione del territorio. L'adozione di PD, PUC e PR e le relative modifiche sono di competenza cantonale; esse non costituiscono un compito della Confederazione.
In via di eccezione la giurisprudenza riconosce tuttavia l'esistenza di un compito federale quando la pianificazione comprende oggetti che il cantone è tenuto a tutelare in forza del mandato imperativo di protezione conferitogli dalla Confederazione. Così è ad es. se il PR include un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale (ad es. rive lacustri, siepi) protetto in virtù dell'art. 18 cpv. 1bis e 1ter, 18a, 18b e 22 LPN) o se è toccata una zona palustre di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 24sexies cpv. 5 Cost) ovvero un'area boschiva. (Commentaire LPN, Zufferey, ad . art. 2 n. 28.4 pag. 159).
2.2 legittimazione __________
In concreto il __________ lamenta la mancata protezione di un biotopo, di interesse regionale, sito nell’area che l’impugnata decisione granconsigliare ha inserito in zona industriale.
E’ tema questo che per le pregresse considerazioni il __________ è abilitato a far valere con ricorso di diritto amministrativo al TF, il quale ne ha ammesso la legittimazione, siccome pacifica, in sede federale, riservandola tuttavia alla sola organizzazione nazionale, a esclusione della sezione ticinese nella misura in cui questa ha ricorso non solo in rappresentanza della prima ma pure a titolo proprio.
La legittimazione non cambia in questa sede, in cui il diritto cantonale non le dà più ampia estensione di quella minima richiesta dall’art. 33 cpv. 2 lett. a LPT in misura pari almeno a quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al TF.
Quanto a sapere se il biotopo meriti effettivamente la protezione invocata e se questa è realmente compromessa dalla decisione impugnata è questione di merito e non di legittimazione ricorsuale.
2.3 legittimazione __________ (______________________________________________________________________)
Il TF ha negato la legittimazione della __________ in quanto essa non figura tra le organizzazioni cui è riconosciuta un’importanza nazionale (cfr. elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPamb o della LPN).
Va notato che la __________, sezione cantonale della Lega svizzera per la protezione della natura (Schweizer Heimatschutz), ha ricorso in quella sede a nome proprio, senza produrre una procura dell’organizzazione nazionale.
Giova considerare in proposito che la giurisprudenza federale distingue a seconda se il ricorso di diritto amministrativo è interposto al TF o dinnanzi a un tribunale cantonale. Nel primo caso l’organizzazione nazionale può farsi rappresentare dalla sezione cantonale, ma deve autorizzare esplicitamente quest’ultima, a mezzo procura da prodursi al tribunale nei termini ricorsuali. Dinnanzi ai tribunali cantonali, per contro, la rappresentanza è implicita; non richiede che l’organizzazione nazionale conferisca espressa procura alla sezione locale (“selbs dann, wenn die Sektion nicht ausdrücklich in deren Namen handelt (DTF 123 II 289 consid, 1 e/aa, pag. 293).
Occorre tuttavia che ci sia uno stretto, riconoscibile legame tra l’organizzazione nazionale e la sezione ricorrente. Questo legame è stato ammesso dalla giurisprudenza federale tra la __________ svizzera per la protezione della natura e le sue sezioni cantonali, deducendolo tra l’altro dagli stessi statuti della prima e in particolare dall’art. 6 cifra 3 il quale, si nota, autorizza gli organi aventi diritto di firma delle sezioni a interporre ricorso anche a nome dell'organizzazione nazionale, mentre l’art. 6 sancisce il principio generale della collaborazione tra questa e le sue sezioni (cfr. DTF 123 Ib 289 consid, 1 e/aa pag, 292/293, 118 Ib 296 consid. 2b e 2c pag. 299).
Considerazioni tutte che fanno concludere alla legittimazione della __________ in questa sede anche se essa non ha dichiarato di agire a nome della __________ svizzera.
2.4 legittimazione __________ __________
Esclusa è d’altro canto la legittimazione ricorsuale di __________ __________, che dovrebbe e non può, mancandone i presupposti, fondarsi sull’art. 103 lett. a OG. Questa disposizione torna applicabile come misura minima della protezione giuridica prescritta dall’art. 33 cpv. 3 lett. a) LPT, ai cui sensi, come sopra precisato, il diritto cantonale deve garantire una potestà ricorsuale pari almeno a quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al TF. Corrispondente protezione offre a livello cantonale l’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT per la procedura, analoga alla presente, dei ricorsi al TPT contro decisioni del Consiglio di Stato. Più ampia protezione non prevedono altre disposizioni cantonali.
Non è ad esempio contemplata l’actio popularis, contrariamente all’opinione contraria dei ricorrenti.
Come verrà meglio specificato in seguito, il Gran Consiglio ha modificato d’ufficio il PR adottato dal Comune e approvato dal Consiglio di Stato, togliendo dalla zona agricola e inserendoli in quella industriale, i terreni oggetto di contesa. Ora, l’actio popularis è prevista dalla legge unicamente nell’ambito dell’art. 35 cpv. 2 LALPT, laddove legittima a ricorrere contro il contenuto del piano approvato dal legislativo comunale, e sollecitamente pubblicato, “ogni cittadino attivo nel Comune”. In seguito, contro le decisioni che prenderà il Consiglio di Stato in sede di approvazione del PR e di evasione dei ricorsi, potrà nuovamente ricorrere chi ha già ricorso in prima sede e per gli stessi motivi, stavolta dinnanzi al TPT. Potrà del pari ricorrere ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato. Così le modifiche d’ufficio che possono ledere gli interessi di chi, soddisfatto dal precedente assetto, non lo sia più a seguito delle modificazioni e deve poter far valere le sue ragioni.
Non è invece più previsto dalla legge il diritto di ricorrere dei cittadini attivi nel comune. L’actio popularis costituisce una forma straordinaria di partecipazione processuale e come tale dev’essere prevista espressamente dalla legge. Se non lo è, come qui è il caso, non è ammessa. Non basta perché lo sia che sia stata riconosciuta ad uno stadio precedente della procedura.
Quanto all’interesse degno di protezione è riconosciuto dalla giurisprudenza se il ricorrente si trova in un rapporto specialmente stretto con l’oggetto del litigio, se è toccato in maniera più intensa di chiunque altro dalla decisione. In altri termini, egli deve avere un interesse personale rilevante, diretto e attuale al suo annullamento o modifica. Così se la sua situazione giuridica o di fatto può essere influenzata dall’esito della vertenza (DTF 123 II 115 consid. 2a pag. 117, 121 II 176 consid. 2a pag. 177 con riferimenti).
Non si vede in concreto come questi presupposti siano adempiuti a capo di __________ __________. Questi è proprietario di un fondo distante parecchie centinaia di metri dai discussi terreni; troppo perché la nuova destinazione dei part. 9 e 10 gli provochi inconvenienti di particolare rilievo.
Altri motivi non sono invocati né risultano altrimenti propri a dimostrare ch’egli sia toccato in modo più intenso di chiunque altro dal contestato provvedimento.
Egli non è dunque portatore di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata e di conseguenza non è legittimato a dedurla in giudizio.
3. diritto di essere sentito e di partecipare al processo pianificatorio
3.1 Il __________ stigmatizza che la modifica del PR ad opera del Gran Consiglio sia intervenuta senza aver offerto alla popolazione e agli interessati la possibilità di partecipare con osservazioni e proposte al procedimento pianificatorio messo in atto dalla modifica, violando non solo questo diritto sancito dall’art. 4 LPT e ribadito dall’art. 5 LALPT, ma anche il diritto di essere sentito tutelato espressamente dalla costituzione.
Il ricorrente invoca il principio del parallelismo delle forme che pretende disatteso: la modifica del PR avrebbe dovuto seguire la stessa procedura della sua adozione e ciò non é avvenuto.
La __________ contesta i pretesi inadempimenti.
Come abbiamo sopra anticipato, la decisione del Gran Consiglio modifica d’ufficio il PR; non lo rinvia al comune imponendogli di emendarlo mediante variante sui punti non approvati.
Il parallelismo delle forme gioca in quest’ultimo caso, non nel primo (modifica d’ufficio).
Se cioè il PR viene rinviato, la successiva variante seguirà la procedura con cui fu adottato. Se invece viene modificato d’ufficio, la partecipazione popolare è esclusa.
Dev’essere rispettato pure in questo caso il diritto di essere sentito, ma non esteso all’intera popolazione bensì riservato ai portatori di un interesse degno di protezione. Prima di modificare il PR a loro danno l’autorità deve offrir loro la possibilità di prendere posizione. Contro la decisione essi potranno quindi ricorrere presso l’autorità competente. In casu il TPT.
Con la precisazione che il mancato rispetto del diritto di essere sentito può secondo giurisprudenza essere sanato nei casi in cui l’autorità giudichi con piena cognizione. Così è del TPT se, come in concreto, la materia del contendere consiste in questioni di diritto (v. art. 38 cpv. 2 LALPT). Rientra, si noti, in questa categoria la verifica se la ponderazione di tutti gli interessi in gioco è stata compiuta correttamente, se lo è stata l’applicazione del principio di proporzionalità.
3.2 In concreto il Gran Consiglio ha preso la sua decisione senza previamente consentire ai possibili interessati di presentare le loro osservazioni. Non ha preannunciato la decisione né con comunicazione personale né mediante pubblicazione.
Tra gli interessati vanno annoverate le organizzazioni come il __________, le quali sono tenute a intervenire già presso l’istanza inferiore e devono essere poste in grado di provvedervi.
In concreto il quesito se il diritto di essere sentito è stato violato e se può essere sanato in questa sede può essere lasciato aperto viste le conclusioni dei seguenti considerandi.
4.
4.1 Abbiamo visto che il Gran Consiglio ha modificato d’ufficio il PR adottato dal Consiglio comunale e approvato dal Consiglio di Stato.
Questo procedimento ha carattere di eccezionalità e non compete di norma all’autorità di ricorso ma, e a condizioni restrittive, all’autorità di approvazione del PR. E dunque al Consiglio di Stato.
Il TPT, rispettivamente il Gran Consiglio, possono correggere il PR presso di loro impugnato solo se l’annullamento della disposizione censurata comporta necessariamente, di tutta evidenza, la sostituzione con una sola ed unica soluzione, alternative escluse. In quel caso il rinvio al comune non potrebbe avere che quel preciso esito e sarebbe vano esercizio darvi corso.
Il margine di azione del Consiglio di Stato è, nella sua veste di autorità superiore di vigilanza sulla pianificazione del territorio leggermente più ampio, con l’avvertenza tuttavia che competente a pianificare il proprio territorio giurisdizionale è il solo comune e che l’autorità governativa non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituire le proprie alle sue disposizioni eludendo il processo di formazione democratica della volontà popolare. E' quanto il TF dichiara in DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, precisando che "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti." O, secondo la formulazione usata nella sentenza 26.4.1995 __________1995 in re Comune di __________ “quando la nuova regolamentazione può essere determinata di primo acchito e quando la modifica tende a colmare una lacuna evidente o a emendare carenze o errori pianificatori manifesti.”
Nell'articolo Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in RPG 1991, pg. 56, Kuttler cita l'esempio della riduzione o ampliamento di una zona edificabile sovra - risp. sottodimensionata: se i punti del comprensorio in cui tale zona può essere ridimensionata sono più di uno il Consiglio di Stato dovrà rinviare il piano al Comune perché decida autonomamente dove vorrà intervenire, se invece la localizzazione è imposta dalle circostanze (ad es. perché bisogna istituire lì e non altrove una superficie per l'avvicendamento colturale) l'autorità governativa potrà direttamente provvedere modificando d'ufficio il PR. Il diritto di essere sentito del Comune e dei proprietari toccati dalla modifica dovrà comunque essere salvaguardato.
4.2 In concreto ricordiamo che il PR’87 ha inserito in zona agricola i part. N. __________ e __________ della __________ che il PR ‘71 aveva attribuito alla zona industriale. Il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo azzonamento. Il ricorso della __________ contro tale decisione è stato accolto dal Gran Consiglio.
Per i motivi testé esposti il legislativo cantonale avrebbe dovuto annullare il PR sul punto controverso e rinviarlo al comune affinché rivedesse con una variante l’assetto pianificatorio della zona. Non sussistevano invece gli estremi giustificanti il provvedimento radicale della modifica d’ufficio.
Sarebbe occorso a questo fine che l’inserimento dei fondi in zona agricola fosse così evidentemente destituito di ogni ragionevole giustificazione e per converso la loro vocazione industriale imporsi così prepotentemente da non potersi giudicare altrimenti.
Niente in effetti di tutto ciò.
Intanto va sgombrato il campo dall’equivoco che l’inserimento dei fondi in zona industriale nel PR del ’71 potesse pregiudicare una diversa loro attribuzione in sede di adozione del PR ’87, ossia del primo PR conforme alla LPT.
A dir vero l’intera zona industriale in località __________, di 24 ettari non è mai decollata, tant’è che in 15 anni vi si era insediato un solo stabilimento. I terreni seguitarono ad essere sfruttati a fini agricoli e con essi i part. __________ e __________ della qui resistente.
Come avverte il Consiglio di Stato nella risoluzione approvativa del 28.6.88, l’area “rientra tra quelle zone agricole di prima priorità del comprensorio del __________ __________ __________ (superfici di avvicendamento colturale - SAC) inserite con questo specifico scopo nel progetto di piano direttore cantonale.” Rileva il Consiglio di Stato: “La conflittualità tra zona agricola e zona industriale è stata avvertita anche dal comune che, vedendo la zona poco attrattiva e pochissimo sfruttata, non ha intrapreso la completazione delle infrastrutture principali necessarie per considerare servita una zona atta all’insediamento industriale. In più quest’area si incuneava di prepotenza ed in modo inopportuno nella zona riservata all’agricoltura. Il Comune ha deciso di abbandonare la zona “__________ ” a favore di un insediamento concentrato e razionale in località “__________ ” dove un’attività di edilizia residenziale [recte industriale] è già da tempo iniziata e la zona si unisce armonicamente con quella analoga di __________. Questa zona, nota il Consiglio di Stato,“è sufficientemente ampia per garantire al Comune uno sviluppo auspicabile di questo settore importante per l’economia comunale.”
4.3 Il Consiglio di Stato ha dunque approvato il PR ritenendo corretto l’inserimento dei controversi fondi in zona agricola e l’abbandono della loro attribuzione alla zona industriale operata dal vecchio PR.
Il Gran Consiglio ha annullato questa decisione e ribaltato l’assegnazione: i terreni sono passati da agricoli ad industriali.
Questo parto ha richiesto una gestazione di ca. 11 anni. Alla fine prevalse la considerazione che il radicale mutamento delle circostanze intervenuto nel frattempo esigesse una diversa risposta pianificatoria. Più che altro la situazione è stata considerata con occhi diversi, con un diverso apprezzamento dei valori in causa, una diversa concezione dello sviluppo auspicato, in una parola con un giudizio largamente politico che ha portato a sovvertire la soluzione iniziale.
I verbali della commissione e sottocommissione del Gran Consiglio sono eloquenti in proposito e mostrano bene quanto la decisione fu laboriosa e sofferta, con dialettico contrapporsi di opinioni e, assieme, l’espressione di molti dubbi.
La soluzione vincente, qui dedotta in giudizio, non regge tuttavia sul piano giuridico.
Non vi sono motivi stringenti per ritenere che il PR adottato dal comune presentasse in punto alla controversa zona vizi pianificatori che ne rendessero insostenibile sul piano del diritto la determinazione e ne imponessero il riesame.
Non è stato in nessun modo dimostrato che al momento della decisione governativa che ha dato il suo avallo al PR - e questo è al più tardi il momento determinante per il giudizio - la valutazione del comune, la sua scelta tra l’opzione industriale e agricola, la ponderazione tra i diversi interessi in gioco fosse inficiata da manifesto errore, emendabile in una sola ed unica guisa, quella fatta sua dal Gran Consiglio.
Anche se allora la scheda 3.1 del PD, dedicata alle SAC era solo allo stato di progetto e dunque non poteva svolgere effetto anticipato positivo, l’attribuzione dell’area alla zona agricola era perfettamente sostenibile per le indiscusse qualità pedologiche dei terreni, per la loro naturale appartenenza topologica al complesso della vasta zona agricola del __________ __________ __________.
La rappresentazione grafica della loro ubicazione non lascia dubbi. A sud fa loro da confine la ferrovia, a nord li separa (se così si può dire) dal rimanente comprensorio agricolo una semplice stradina di accesso ai campi. Ad est il congiungimento con la zona industriale di __________ (____________________) richiederebbe il sacrificio di un’altra superficie agricola, intercalata tra questa e i fondi __________.
Quanto all’urbanizzazione, sia detto ad abundantiam, esiste solo in parte e non è certo conforme alle esigenze di una zona industriale e nemmeno di un centro di distribuzione come previsto dalla __________.
4.4 In realtà con la sua decisione il Gran Consiglio annullando la decisione governativa approvante il PR dell’88 più che pronunciarsi sulla sua validità ha adottato al posto del comune una variante che lo adatta alle mutate circostanze. Ha effettuato sponte sua una revisione del PR (art. 21 LPT, 41 LALPT).
Questo procedimento è inammissibile: il Gran Consiglio non ha per le considerazioni sopra svolte questo potere che compete unicamente al comune, unico dominus, abbiamo visto, della pianificazione del suo territorio. Il Gran Consiglio, giova riaffermare, non è autorità pianificatoria e non può sostituire proprie disposizioni, per preferibili che gli sembrino, a quelle adottate dal titolare della funzione. Se ritiene inaccettabile la soluzione comunale deferita al suo giudizio può e deve, come autorità di ricorso, decretarne la nullità e rinviare gli atti al comune perché emendi il vizio riscontrato e adotti una nuova soluzione, conforme stavolta al diritto. Idem per una revisione (nel senso di adattamento del PR alle mutate circostanze, Anpassung) che il Gran Consiglio non può intraprendere d’ufficio, l’iniziativa spettandone al comune.
5. Il tema della revisione del PR rimane naturalmente aperto. Dopo una dozzina d’anni dalla sua adozione non fa dubbio che le circostanze che ne furono alla base siano cambiate, tanti sono i rivolgimenti intervenuti, in particolare nel __________ __________ __________. In effetti il comune ha compiuto la revisione generale del PR e l’ha presentata per l’esame preliminare al Dipartimento. I part. __________ e __________ sono ora inseriti nella zona industriale.
Già prima aveva però preso l’avvio la pianificazione generale, in chiave comprensoriale, del __________ __________ __________. Non stiamo a illustrane le tappe. La concezione che la ispira è imperniata sulla creazione di un __________ __________.
Aperte e controverse sono tuttora alcune questioni determinanti per l’assetto finale della zona qui in discussione. Il punto principale è il tracciato della strada veloce che deve collegare la rotonda di __________ con la __________. Le versioni si susseguono e si affrontano. Recente la proposta di farla passare in galleria. Dalla scelta finale può dipendere la destinazione definitiva dei terreni litigiosi. Se ad esempio si afferma la versione “95” la zona alle __________ viene separata dal rimanente comprensorio agricolo dalla incisiva cesura che la strada creerà attraversando il Piano proprio dove ora corre la stradina agricola.
In quel caso non può essere escluso a priori che si possa intraprendere il riassetto della disastrata zona industriale di __________ e congiungere ad essa l’area delle __________ affinché, resa essa pure industriale, formi con la prima una zona di una certa ampiezza e consistenza. Stretta tra la ferrovia e la nuova strada essa formerebbe un comparto omogeneo, ben demarcato dal resto del piano, che potrebbe giustificare il necessario investimento infrastrutturale ed eventualmente il sacrificio di terreno agricolo.
Ma sono questioni codeste che superano largamente l’ambito comunale e non possono essere pregiudicate da soluzioni adottate in quell’angusta prospettiva.
Ora è proprio l’esigenza di non compromettere la pianificazione comprensoriale in atto che ha indotto recentemente il Consiglio di Stato ad istituire una zona di pianificazione che abbraccia tra l’altro proprio i part. __________ e __________ della __________.
La problematica della strada era nota al Gran Consiglio quando ha assunto la vessata decisone, così come gli era noto che i fondi in questione erano interessati da un altro, settoriale aspetto della pianificazione superiore: la designazione nel PD - e precisamente nella scheda 3.1 - dei terreni particolarmente atti alla coltivazione, terreni che i cantoni sono obbligati a vincolare quali superfici di avvicendamento colturale (SAC) da un piano settoriale della Confederazione che fissa loro un contingente e lo vuole garantito.
Questa scheda, già in preparazione e già comprendente i fondi delle __________ al momento dell’adozione del PR nell’88, è stata adottata dal cantone e approvata dal CF il 27.6.95.
La modifica del PR attuata d’ufficio dal Gran Consiglio contravviene all’obbligo di cui sopra e si pone in contrasto con la pianificazione superiore del PD. Ora, che il Gran Consiglio distrugga con una mano, come autorità di ricorso, quel che ha creato con l’altra come Parlamento cantonale non risponde ad usuali parametri di coerenza.
E’ evidente che il PR non poteva essere modificato in via di revisione prima di modificare il PD. Non si dà una destinazione contraria a quella prevista dal PD a 45.000 mq di terreno agricolo pregiato, in un comprensorio dove il territorio agricolo già è stato saccheggiato per scopi di pubblica utilità, vedi per tutti la discarica del Pizzante (per la quale si aspetta ancora la compensazione agricola) e lo sarà ancor più col futuro grande salasso __________, se prima non si modifica il PD. Non è concepibile che per una sottrazione così importante di terreno agricolo e un così rilevante contrasto con le disposizioni del PD si possa usare lo strumento della pianificazione comunale, riservandosi di adeguarvi poi quella cantonale. Questa a rimorchio di quella! Lo si può fare in caso d’urgenza per piccole modifiche o per dare attuazione a legislazioni federali imperative che non soffrono indugi, non, secondo la giurisprudenza, per fini pianificatori.
Anche per questo motivo la modifica d’ufficio operata dal Gran Consiglio non può essere ritenuta conforme al diritto e va annullata.
Senza, torniamo a dire, che ciò comprometta l’assetto che verrà finalmente dato alla zona in sede di revisione del PR che dovrà naturalmente conformarsi alla pianificazione superiore quando questa avrà terminato il suo iter. Può darsi che questa ripeta per i terreni della __________ quanto il Gran Consiglio ha deciso nell’ambito del PR del comune di Contone. Spetta finalmente al Parlamento la decisione, ma nel giusto ambito, con la giusta procedura.
6. Riassumendo: nella misura in cui la decisione annulla l’approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato in punto alla destinazione dei part. N. __________ e __________ per asseriti vizi inficianti il PR al momento dell’approvazione non vi sono motivi né per ritenere dati i vizi in questione né semmai per giustificarne l’emendamento d’ufficio; vi erano più evidenti ragioni a favore della soluzione modificata di quelle che potrebbero militare a favore della sua modificazione.
Nella misura in cui la modifica d’ufficio è stata intrapresa per adattare il PR alle mutate circostanze il provvedimento non è legittimo. A prescindere dalla loro rilevanza le circostanze modificate devono essere considerate nell’ambito di un revisione del PR da intraprendersi dal comune e non dal Gran Consiglio. Non vi erano comunque stati gli estremi per una modifica d’ufficio.
Per tacere infine dell’inammissibilità della devianza dal PD, in vigore al momento della “revisione”.
In entrambe le ipotesi la decisione impugnata viola il diritto e dev’essere annullata.
Il PR ’87 rimane approvato dal Consiglio di Stato con i part. 9 e 10 di proprietà della __________ inseriti in zona agricola, come previsto dal PR adottato dal Consiglio comunale il 25.6.87.
7. Questa decisione non interferisce, ribadiamo, con la revisione generale del PR che segue il suo iter ma dovrà comunque attendere su punti importanti, come il tracciato stradale, la zona agricola (segnatamente l’area SAC), la zona industriale e la protezione dei biotopi, il piano comprensoriale del __________ __________ __________.
E’ in quel contesto che potranno essere valutati in tutta la loro rilevanza i benefici che l’offerta __________ è suscettibile di apportare in termini di occupazione, di acquisto di prodotti agricoli ticinesi, di prelievo fiscale a favore di comune e cantone e, più in generale, di interesse strategico all’insediamento nel nostro cantone di una struttura distributiva di quell’importanza.
Per questi motivi,;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso di __________ __________ è irricevibile. Il ricorso del __________ Svizzera e della __________ è accolto.
§ La decisione del Gran Consiglio del 22.3.1999 è annullata e di conseguenza i part. N. __________ e __________ RFD __________ vengono rimessi in zona agricola.
2. La tassa di giudizio di fr. 1000.- è posta a carico in parti uguali allo Stato e alla __________ che verseranno, sempre in parti uguali, fr. 1000.- di ripetibili al __________ Svizzera e alla __________ cadauno.
3. Intimazione a:
- __________ - Municipio di __________ - Consiglio di Stato, Bellinzona - Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario