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Ticino Tribunale della pianificazione 22.02.2000 90.1999.75

22 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·1,904 parole·~10 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.1999.00075

Lugano 22 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca  

vicecancelliere

Tito Ponti

statuendo sul ricorso del 13 agosto 1999 di

1. __________ e __________ __________, __________ __________,  2. __________ e __________ __________, __________ __________,  3. __________ __________, __________ __________,  4. __________ __________, __________ __________,  5. __________ __________, __________ __________,   

contro  

la risoluzione n. __________ del __________ giugno 1999 con cui il Consiglio di Stato  respinge il ricorso dei qui insorgenti contro la decisione 1.3.99 del Dipartimento del territorio che ha approvato la variante di poco conto concernente la scheda speciale S5 del Comune di __________ __________;

la risoluzione  del Consiglio di Stato che approva la variante di PR di Bosco Luganese in località "Cà del Gatto"

viste le risposte 12 ottobre 1999 della Divisione della pianificazione territoriale e 13 ottobre 1999 del municipio di __________ __________;

preso atto delle osservazioni dei sigg. __________ __________ (proprietario del fondo n. __________) e __________ __________ ( f.n. __________ );

letti ed esaminati gli atti;

r  i  t  e  n  u  t  o,

in fatto

                                   a.   Il PR del comune di __________ __________ (revisione 1996) è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 1 aprile 1998. Questo piano comprende una serie di schede speciali (denominate da S1 a S5) finalizzate alla preservazione e alla valorizzazione di comparti territoriali di particolare pregio architettonico, paesaggistico e/o naturalistico.

                                         La scheda speciale S5 concerne due fondi (n. __________e __________) situati a valle della piccola località di "__________ __________ __________ ", di complessivi 1361 mq di superficie, sui quali sorgono due fabbricati di recente riattazione.

                                   b.   Nella citata risoluzione, l'autorità governativa ha evidenziato l'impossibilità di ratificare la scheda S5, essendo emerso che l'area oggetto della pianificazione di dettaglio era interessata da una zona di pericolo geologico non riportata sugli atti pianificatori.

                                         Di conseguenza il comune è stato invitato ad allestire una variante di poco conto che indicasse espressamente il limite di tale zona.

                                   c.   Il 1 marzo 1999 il Dipartimento del territorio ha approvato la variante di poco conto nel frattempo elaborata dal Comune. Entro i termini ricorsuali, la modifica in oggetto è stata impugnata da un gruppo di abitanti della località "__________ __________ __________o".

                                   d.   I ricorrenti contestano innanzi tutto la procedura di variante di poco conto seguita dal comune, negando nel merito che l’area interessata, composta unicamente dalle particelle n. __________e __________, si differenzi sostanzialmente dall’adiacente zona nucleo. Non si giustifica quindi a parer loro la diversa normativa edilizia prevista per il minuscolo comparto.

                                         Dal profilo dell'opportunità della scelta pianificatoria, essi sostengono che le nuove capacità edificatorie previste dalla scheda S5 sul fondo n. __________compromettono l'aspetto visivo e paesaggistico del nucleo di "__________ __________ __________ ".

                                   e.   Nelle rispettive allegazioni, comune e Cantone propendono per la reiezione integrale del gravame. A uguale conclusione pervengono i due chiamati in causa, proprietari dei fondi toccati dalla variante di poco conto (f.n. __________e __________ ). Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                                    f.   In data si è tenuta l'udienza in contraddittorio. Dopo aver esperito il sopralluogo, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.

considerato

in diritto

                                   1.   La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, la potestà ricorsuale degli insorgenti dall’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT. Presentato nei termini statuiti dall’art. 38 cpv. 1 LALPT, il gravame è ricevibile in ordine.

                                   2.   L’art. 41 LALPT dispone che il PR sia sottoposto a verifica di regola ogni 10 anni e che possa essere modificato o integrato in ogni tempo se l’interesse pubblico lo esige. La procedura è quella prevista per l’adozione del PR.

                                         Per le modifiche di poco conto, tuttavia, la procedura sarà fissata dal Consiglio di Stato (art. 41 cpv. 3 LALPT).

                                         Il Consiglio di Stato vi ha dato seguito definendo all’art. 14 RLALPT la nozione di “modifiche di poco conto”. Tali sono “le modifiche che interessano una ristretta cerchia di persone e una superficie di terreno non superiore ai 2000 mq e che segnatamente: a) mutano in misura minima una o più disposizioni sull’uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione e di edificabilità); oppure b) si rendono necessarie a seguito di decisioni del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 37 LAPT che coinvolgono solo il diritto comunale.”

                                         All’art. 15 RLALPT è invece fissata la procedura.

                                         La sua novità rispetto a quella prevista dagli art. 32 seg. LALPT per l’adozione del PR (e quindi, secondo il citato art. 41 LALPT, per la sua modifica) è che per le varianti di poco conto la competenza è conferita esclusivamente al Municipio. Il disposto non usa neppure più il termine di adozione, ma di semplice allestimento dei relativi atti che, previa approvazione del Dipartimento (non più del Consiglio di Stato), sono pubblicati con possibilità di ricorso al Consiglio di Stato e, in seconda istanza, al TPT.

                                         Non più, dunque, l’adozione da parte del Consiglio comunale,      escluso di conseguenza il referendum.

                                   3.   I ricorrenti negano anzitutto che le modifiche apportate alla scheda speciale S5 ricadano sotto la nozione di variante di poco conto.

                                         Analizziamo più davvicino la genesi di questa scheda speciale.

                                         Il PR di __________ __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 1 aprile 1998, prevedeva al suo interno una serie di schede speciali destinate a gestire alcuni comparti del territorio comunale di particolare interesse.

                                         Tutte queste schede (dalla S1 alla S5) hanno seguito la procedura pianificatoria normale, comprendente la fase delle osservazioni, dell'esame preliminare, dell'adozione da parte del CC (26 marzo 1996) e relativa pubblicazione,e infine, dell'approvazione da parte del Consiglio di Stato (1 aprile 1998). Relativamente alla scheda S5, quest'ultima è venuta a mancare non già per i suoi contenuti pianificatori o urbanistici (leggi nuove possibilità edificatorie sul fondo n. __________), aspetti che anzi il C.d.S. ha dichiarato di approvare pienamente, ma perché, su segnalazione dei servizi specialistici, è stata rilevata una zona di pericolo geologico non riportata sulla rappresentazione grafica (cfr. pag. 20 della risoluzione 1 aprile 1998).

                                         Trattandosi di un'operazione tutto sommato semplice, limitata ad una correzione grafica, che riguardava due soli fondi per una superficie complessiva inferiore ai 2000 mq, la procedura della variante di poco conto è sembrata quella più adatta per adeguare celermente la scheda alle esigenze poste per la sua approvazione definitiva.

                                         Su questo punto, l'operato del comune di __________ __________ e del Dipartimento del territorio non può essere censurato; i requisiti posti dagli art. 14 e 15 RLALPT sono infatti pacificamente adempiuti, e la risoluzione governativa che l’ha approvata merita conferma.

                                   4.   A prescindere dalla questione meramente procedurale, gli insorgenti mettono in discussione anche i contenuti urbanistici della scheda S5, ed in particolare la possibilità di erigere un nuovo corpo di fabbrica sul fondo n. ____________________ad angolo retto rispetto all'esistente abitazione. Ravvisano in questa scelta pianificatoria una palese contraddizione con le norme di cui agli art. 12 cpv. b) e 19 NAPR. L'eventuale costruzione rovinerebbe inoltre le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del retrostante nucleo di "__________ __________ __________ ".

                               4.1.   Già si è detto delle ragioni che hanno portato all'elaborazione della scheda speciale S5 (e delle altre); con questa scheda il Comune intende mantenere il pianoro che si estende a sud del nucleo di "__________ __________ __________ " come spazio libero, alfine di "..salvaguardarne gli aspetti visivi e geomorfologici". Per la parte più a monte, e direttamente a contatto con il nucleo, il Comune propone la "… realizzazione di un volume a configurazione di una spazialità ad orto chiuso". In pratica, come ben si evince dalla rappresentazione grafica, è permessa l'edificazione di un corpo aggiuntivo all'edificio principale del f.n. __________ (recentemente riattato), dalle dimensioni approssimative di 10 ml per 5, ed un'altezza non superiore ai 6 ml (a filo di gronda con l'edificio principale, precisano le norme della scheda S5).

                                         Al TPT, il quale, si rammenta, non dispone del sindacato dell'opportunità, le ragioni che sottintendono l'istituzione della scheda S5 sembrano sufficientemente fondate; l'interesse pubblico a preservare l'ampio pianoro costituito dal fondo n. __________RF da un'edificazione disordinata è senz'altro condivisibile. La sua posizione naturale di pianoro orientato sulla valle del __________, e sullo sfondo il piccolo nucleo di "__________ __________ __________ " rappresentano un valore paesaggistico di certo pregio, come si è potuto costatare anche durante il sopralluogo. In simili condizioni, pretendere di regolare il comparto con le norme valide per la zona nucleo è senz'altro limitativo; la stessa Sezione della pianificazione urbanistica aveva rilevato che con le norme della zona nucleo non sarebbe stato possibile proporre una soluzione urbanistica come quella contemplata dalla scheda.

                                         Quanto alle nuove capacità edificatorie permesse sul fondo n. __________, oggetto di ferma contestazione, va detto che queste sono tutto sommato modeste. In particolare, l'altezza massima prevista per in nuovo fabbricato non deve superare i 6 ml, vale a dire il filo di gronda dell'esistente abitazione. Considerato che il terreno è in leggero declivio, l'ingombro reale dell'edificio dovrebbe risultare ancora minore, osservandolo dalle case del nucleo. L'affermazione ricorsuale secondo cui il corpo aggiuntivo previsto dalla scheda S5 sarebbe tale da compromettere le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dell'intero nucleo di "__________ __________ __________ " appaiono invero un tantino eccessive.

                                         In definitiva, si può senz’altro concludere che la misura pianificatoria all’esame risponde ad un giustificato interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità; la soluzione consacrata dalla scheda S5, pur non essendo l’unica possibile, appare senz’altro logica e sostenibile, e merita conferma anche in questa sede. Il Tribunale non può sostituirsi al giudizio del Comune con un proprio apprezzamento senza violarne l'autonomia in campo pianificatorio.

                                   5.   Da ultimo, a titolo puramente abbondanziale, non possiamo esimerci dal formulare alcune considerazioni sulla tempestività delle censure ricorsuali.

                                         Dagli atti emerge infatti che le indicazioni urbanistiche sulle nuove possibilità edificatorie sul f.n. __________erano contenute già nella prima versione della scheda S5, adottata dal CC di __________ __________ nel 1996 e sottoposta al Consiglio di Stato per approvazione nel 1998; la variante di poco conto qui in contestazione non ha apportato nessuna modifica a questo proposito, poiché riguarda unicamente la questione della zona di pericolo geologico. Ci consta tuttavia che all'epoca il solo ricorrente __________ __________ aveva inoltrato ricorso al Consiglio di Stato, ma con argomentazioni diverse e senza comunque contestare l'indicazione urbanistica della scheda S5.

                                         La questione della tempestività delle allegazioni ricorsuali può tuttavia rimanere indecisa nella fattispecie, dal momento che il ricorso è senz'altro infondato nel merito, come esposto ai paragrafi precedenti.

                                   6.   Visto l'esito del ricorso, ai ricorrenti vanno addebitate congrue tasse e spese di giustizia. Al chiamato in causa __________. __________ __________, assistito da un avvocato, vengono inoltre rifusi fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili, ripartiti in solido tra gli insorgenti.

Per questi motivi,

viste le normative al caso applicabili,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 300.-- (trecento). Gli stessi dovranno corrispondere fr. 500.-- a titolo di ripetibili al sig. __________ __________, __________ __________.

                                   3.   Intimazione:                   - __________ e __________ __________, __________ __________, 

                                         - __________ e __________ __________, __________

                                       __________, 

                                                                                - __________ __________, __________ __________, 

                                                                                - __________ __________, __________ __________, 

                                                                                - __________ __________, __________ __________                                         - Municipio di __________                                         - Consiglio di Stato, Bellinzona                                         - Sezione pianificazione urbanistica,                       Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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