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Ticino Tribunale della pianificazione 25.04.2000 90.1999.54

25 aprile 2000·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·1,707 parole·~9 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.1999.00054

Lugano 25 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca  

vicecancelliera

Matea Pessina

statuendo sul ricorso del 8 luglio 1999 di

__________ __________, __________,  

contro  

il decreto 10 marzo 1999 del Gran Consiglio, che approva il Piano generale della galleria __________ -__________ e relativi raccordi alla rete viaria locale (__________) nell'ambito del PTL

                                         viste le osservazioni 20 settembre 1999 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;

                                         letti ed esaminati gli atti;

                                         esperiti i necessari accertamenti;

ritenut o,

in fatto:

                                   a.   Allo scopo di individuare i problemi di mobilità della regione del __________ e ristabilire "un equilibrio tra lo sviluppo insediativo del territorio e la disponibilità di adeguate infrastrutture di trasporto", il 20 settembre 1988 tra 84 Comuni e lo Stato del Cantone Ticino è stata stipulata una convenzione per istituire la Commissione intercomunale dei trasporti del __________ (CIT), incaricata di allestire un Piano regionale dei trasporti del __________ (__________).

                                         Il contenuto tecnico del Piano, elaborato sul principio della multimodalità e sull'integrazione dei sistemi di trasporto, è stato approvato il 10 dicembre 1993 dalla CIT e ripreso nel PD con l'adozione da parte del Consiglio di Stato della scheda di coordinamento n° 12.23 concernente il PTL, accompagnata da cinque schede settoriali.

                                  b.   Dopo il primo consolidamento pianificatorio del PTL nel PD e lo stanziamento di un credito di progettazione per le opere e gli interventi prioritari da parte del Gran Consiglio (21 giugno 1994), i lavori sono continuati sostanzialmente in due direzioni: nell'allestimento di studi relativi all'inserimento urbanistico del PTL nel contesto regionale (COTAL e PTA) e nella progettazione delle opere prioritarie.

                                         Per quanto attiene a queste ultime, in base ai gradi di priorità stabiliti dal PD circa la realizzazione delle infrastrutture per i trasporti individuali su gomma (cfr. scheda settoriale 12.23.2), la progettazione della Galleria __________ -__________ è stata avviata nel maggio del 1995 con la consegna degli incarti dei cinque gruppi interdisciplinari partecipanti al concorso indetto dal Cantone. L'allestimento del piano generale (PG) è avvenuto fra il luglio 1997 e il gennaio 1998. Il progetto proposto è suddiviso in tre comparti:

                                    °   il comparto __________ con la ristrutturazione dello svincolo di __________ nord assicura il raccordo alla __________,

                                    °   il comparto galleria comprende la galleria propriamente detta da portale a portale, le installazione tecniche ed elettromeccaniche di sicurezza, di ventilazione e di espulsione (camino di ventilazione) e di segnaletica,

                                    °   il comparto __________ con le opere di 1a fase ed i raccordi alla rete viaria locale, il posteggio d'interscambio e i collegamenti con il trasporto pubblico.

                                         Nell'ambito dell'allestimento del PG è stata inoltre considerata la necessità di garantire il collegamento con la futura galleria "__________ -__________ " e di non precludere le esigenze di un riordino urbanistico della fascia nord dell'agglomerato cittadino, oggetto di uno studio particolare intercomunale, denominato Piano d'indirizzo urbanistico per il comparto di Trevano (PICT).

                                   c.   A sommi capi l'iter procedurale e progettuale seguito sino ad oggi dal PG Galleria __________ -__________ e sfociato con la presentazione del ricorso in oggetto, può venir così riassunto:

                                    °   l'8 luglio 1997 l'UFAFP preavvisa favorevolmente il rapporto preliminare d'impatto ambientale e il capitolato d'oneri per gli esami di competenza federale (EIA n° __________.__________-__________/97.__________);

                                    °   dal 23 gennaio al 23 febbraio 1998 gli atti (piani di progetto, relazione tecnica, indagine d'impatto ambientale preliminare e capitolato d'oneri, esame d'impatto ambientale di 1a fase, giustificazione ambientale del PTL) vengono depositati per le osservazioni presso le cancellerie comunali;

                                    °   valutate le osservazioni, durante il mese di marzo e giugno 1998 il progetto viene sottoposto ad una prima ottimizzazione (progetto giugno 1998);

                                    °   il 19 giugno 1998 gli atti completi del PG (compreso l'EIA di 1a fase e la giustificazione ambientale del PTL aggiornata) vengono trasmessi all'USTRA e all'UFAFP, che li preavvisa favorevolmente il 9 ottobre 1998 (EIA n° __________.-____________________98.__________);

                                    °   nel mese di ottobre 1998 il progetto viene ottimizzato per la seconda volta con riguardo al comparto __________;

                                    °   il 27 ottobre 1998 la CIT approva il progetto ottimizzato; gli atti vengono aggiornati con modifica della parte grafica e con l'allestimento dei rapporti aggiuntivi alla relazione tecnica ad all'EIA di 1a fase;

                                    °   il 22 dicembre 1998 viene licenziato il Messaggio n° __________del Consiglio di Stato per l'approvazione del PG della galleria __________ -__________ (__________) nell'ambito del __________;

                                    °   il 10 marzo 1999 il Gran Consiglio adotta il Decreto legislativo concernente l'approvazione del PG della galleria __________ -__________ e relativi raccordi alla rete viaria locale (__________) nell'ambito del PTL;              

                                    °   il PG della galleria __________ -__________ viene pubblicato dal 26 maggio al 25 giugno 1999 con facoltà di ricorso al TPT; da notare che sebbene dal profilo procedurale solo le opere relative ai comparti "galleria" e "__________" sono rette, su rinvio dell'art. 13 Lstr., dagli art.li 46 ss. LALPT, per completezza d'informazione anche le opere del comparto "__________", che sottostanno alla Legge federale sulle strade nazionali, sono state indicate nel PG.

                                  d.   Durante il periodo di pubblicazione il signor __________, proprietario a __________ di due mappali, è insorto presso il TPT, postulando la rielaborazione del progetto in base alle planimetrie ufficiali in vigore nel suo Comune prima dell'aggiornamento catastale del 1998. Infatti, secondo il ricorrente, essendo la procedura relativa alle nuove misurazioni catastali tuttora in corso, l'approvazione dei piani annessi al PG, basati sulle nuove planimetrie, avrebbe indebitamente provocato l'entrata in vigore di quest'ultime.

                                   e.   Il Dipartimento del territorio in sede di risposta ha chiesto la reiezione del gravame.

                                    f.   In data 15 ottobre 1999 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. In tale ambito il ricorrente presentava un'istanza, mediante cui veniva richiesta "la statuizione decisionale… di revoca degli effetti sospensivi sanciti all'art. 50 cpv. 2 LALPT" e contestata la competenza del Dipartimento a presentare osservazioni al suo ricorso.

considerat o,

in diritto:

                                   1.   A norma dell’art. 13 della Legge cantonale sulle strade (LStr.) l'adozione dei piani generali delle strade segue la procedura dei piani cantonali di utilizzazione (PUC). Questa, retta dagli art.li 46 ss. LALPT, prevede che i piani vengono dapprima adottati dal Consiglio di Stato e poi trasmessi al Gran Consiglio per approvazione (art. 47 LALPT). Una volta approvato, il piano è soggetto a pubblicazione presso le cancellerie dei comuni interessati per un periodo di 30 giorni (art. 48 cpv. 2 LALPT) nonché sul Foglio ufficiale (cpv. 3).

                              Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 49 cpv. 1).

                                         Il ricorso è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere d'apprezzamento (49 cpv. 2 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti (lett. b) o l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio (lett. c).

                                                                                 Sono legittimati a ricorrere i comuni interessati (art. 49 cpv. 3 lett. a), ogni cittadino attivo nei comuni interessati (lett. b) od ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (lett. c).

                                         Nella fattispecie la legittimazione attiva del signor __________ è data ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 lett. a) LALPT. Il ricorso, inoltrato tempestivamente, è ricevibile in ordine.

                                         Da rilevare inoltre che nell'ambito della procedura di ricorso contro i piani di utilizzazione cantonali, ai quali per espresso rimando della LStr. sono assimilati i piani generali delle strade, il TPT fruisce di un potere cognitivo sensibilmente più esteso rispetto a quello di cui gode nelle procedura di ricorso contro i PR. Contrariamente all'art. 38 LALPT, l'art. 49 cpv. 2 lett. c) LALPT ha infatti riservato al TPT la competenza di verificare anche "l'adeguatezza del provvedimento pianificatorio" adottato dal parlamento cantonale. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie effettuate dal Cantone.

                                   2.   Entrando nel merito della vertenza, occorre precisare che, giusta l'art. 11 cpv. 1 e 2 LStr., i piani generali hanno lo scopo di concretizzare gli indirizzi della pianificazione cantonale dei trasporti. Essi indicano in particolare il tracciato delle strade con le opere principali, le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni nonché le attrezzature d'importanza cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di servizio, ecc.. I piani entrano in vigore con l'approvazione del Gran Consiglio (art. 13 LStr. e 50 cpv. 1 LALPT).

                                         Nella fattispecie, il signor __________ non contesta la validità degli interventi proposti con il PG della galleria __________ -__________, né tanto meno invoca eventuali ripercussioni negative che la realizzazione delle opere pubblicate potrebbe produrre sui suoi terreni. Egli si limita invece a postulare una correzione grafica del PG, sostenendo che, essendo la procedura relativa all'aggiornamento catastale ancora in corso nel suo Comune, l'approvazione dei piani annessi al PG, già basati sulle nuove planimetrie, avrebbe come effetto di sancire anche l'entrata in vigore di quest'ultime. Orbene, come rettamente osserva il Dipartimento del territorio in sede di risposta - che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, è abilitato a rappresentare il Consiglio di Stato davanti ai tribunali in base al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994, Allegato, p. 4 - tali censure esulano palesemente da questa procedura, che ha come oggetto la verifica della legalità e dell'opportunità delle opere previste dal PG e adottate dal Gran Consiglio. Le critiche mosse dall'insorgente si rivelano peraltro prive di fondamento: la procedura di aggiornamento catastale in corso nel Comune di __________, nell'ambito della quale il signor __________ ha già inoltrato ricorso, è infatti retta dalla specifica Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933, che disciplina nel dettaglio agli art.li 87 ss. gli aspetti legati alla pubblicazione e all'entrata in vigore dei relativi documenti.

                                         Per tutti questi motivi il ricorso viene quindi respinto.

                                         Visto quanto precede, l'istanza provvisionale contenuta nell'allegato 15 ottobre 1999 risulta di fatto superata.

                                         Le spese e la tassa di giudizio seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese e la tassa di giudizio di complessivi fr. 500.-- (cinquecento) sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione:                  - __________ __________, __________,                                         - Consiglio di Stato, Bellinzona                                        - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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