Skip to content

Ticino Tribunale della pianificazione 22.05.2000 90.1999.40

22 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·2,504 parole·~13 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.99.00040 90.99.00047 90.99.00048 90.99.00049 90.99.00050

Lugano 22 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca  

vicecancelliere

Tito Ponti

statuendo sui ricorsi 2 luglio 1999 di

__________. __________. __________ __________, __________; __________ __________, __________; __________ __________, __________ -__________; __________ __________, __________ -__________ e __________ __________, __________; __________ __________ __________ __________, __________ __________, tutti rappresentati dall’avv. __________ __________ __________, __________  

contro  

il decreto 29 marzo 1999 del Gran Consiglio, che approva il Piano generale della galleria __________ -strada principale __________, __________ -__________ nei comuni di __________ e __________ __________ /__________

la decisione

                                         viste le osservazioni 14 settembre 1999 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio e del Municipio di __________ __________ /__________;

                                         letti ed esaminati gli atti;

                                         esperiti i necessari accertamenti;

ritenut o,

in fatto:

                                   a.   Con decreto legislativo del 29 marzo 1999 il Gran Consiglio ha approvato il piano generale (PG) per la costruzione della galleria di __________, strada principale __________, __________– __________ in territorio di __________ e __________ __________ /__________. Il progetto prevede la costruzione di una galleria bidirezionale lunga __________m sulla strada cantonale __________, tra il portale sud della galleria di circonvallazione di __________ e la zona chiamata __________ __________ in territorio di __________ __________ /__________. Il PG è stato pubblicato presso le cancellerie dei due comuni dal 21 maggio al 20 giugno 1999.

                                   b.   I ricorrenti sono tutti proprietari di particelle situate lungo la strada cantonale __________ -__________ in località "__________ __________ ", all'incirca a 500 metri di distanza dal portale ovest della futura galleria. Essi insorgono in questa sede censurando la nuova organizzazione del traffico che farà seguito alla realizzazione della galleria, con particolare riguardo alla regolamentazione dell'entrata e dell'uscita di Via __________ e alla piazza di giro prevista in prossimità delle loro proprietà.

                                         Dal profilo ambientale, essi paventano inoltre un peggioramento considerevole della situazione, prevedendo già sin d'ora un aumento del traffico lungo la litoranea.

                                   c.   Nelle sue osservazioni il Comune di __________ __________ /__________ aderisce parzialmente alle obiezioni ricorsuali, ricordando come esso stesso abbia già segnalato al Cantone i problemi di sicurezza posti dalla piazza di giro a __________ __________. Il Municipio conviene inoltre con gli insorgenti sulla necessità, ribadita con fermezza, di limitare nella misura del possibile le immissioni atmosferiche e foniche ai portali della galleria e lungo tutto l'asse della cantonale. I piani, silenti in proposito, devono essere completati.

                                   d.   Il Consiglio di Stato respinge invece nelle sue osservazioni le critiche ricorsuali e del comune di __________.

                                         Per quanto attiene alla piazza di giro osserva che le norme di sicurezza in materia stradale sono rispettate; la struttura è inoltre destinata a servire un numero estremamente limitato di utenti, in pratica solo gli abitanti di Via __________ che non scegliessero di rientrare da __________ tramite la strada della collina (Via __________).

                                         Respinte sono anche le censure d'ordine ambientale, giacché, a detta dell'autorità governativa, la galleria di __________ apporterà un miglioramento generale alla circolazione nella regione, e non un suo peggioramento.

                                    f.   Nell’udienza del 25 ottobre 1999 l’istruttoria è dichiarata chiusa. Dopo lunga discussione, le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e domande rinunciando al dibattimento finale e a presentare conclusioni.

considerato

                                         in diritto

                                   1.   Competenza, legittimazione ricorsale

                                         La competenza del TPT è data dai combinati disposti degli art. 13 LStra e 49 cpv. 1 LALPT.

                                         Il primo dichiara applicabile ai piani generali delle strade (PG) la procedura prevista dalla LALPT per i piani di utilizzazione cantonali (PUC); il secondo dà ricorso al TPT contro la decisione del Gran Consiglio che approva il PUC, e quindi il PG.

                                         Per il rimando dell’art. 13 LStr la legittimazione ricorsuale degli insorgenti trova fondamento nell’art. 49 cpv. 3 lett. c LALPT. La trattazione dei differenti ricorsi è stata riunita in un'unica decisione, vista la sostanziale omogeneità delle domande e delle argomentazioni ricorsuali.

                                   2.   Potere cognitivo del TPT

                                         Giusta l’art. 49 cpv. 2 LALPT non solo è dato ricorso al TPT contro la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti, ma è pure ammesso censurare l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio.

                                         Al TPT compete quindi pure il sindacato dell’opportunità.

                                         Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all’azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con la dovuta discrezione e oculata misura.

                                         Lo stesso TF quando pure ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con forte valenza tecnica o connotazione locale, dove le conoscenze degli specialisti, risp. delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile background.

                                         Né va tenuta in sottordine la considerazione che l’autorità decidente, in caso il legislativo cantonale, assume con la sua decisione una responsabilità politica che il tribunale non ha né può avere.

                                         Se ora poniamo mente al peso che le questioni tecniche hanno nella presente vertenza ed alla pregnanza politica delle scelte pianificatorie fatte da Governo e Parlamento, il riserbo è d’obbligo.

                                   3.   Piano generale: caratteristiche e portata

                                         I Piani generali, secondo l’art. 11 LStr,  “concretano gli indirizzi della pianificazione cantonale dei trasporti.” Essi “indicano in particolare: il tracciato delle strade, con le opere principali, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti e, se del caso, gli accessi ai fondi; le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni; le attrezzature d’importanza cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di servizio, centro di manutenzione e di polizia, posti doganali e centri per il traffico pesante.”

                                         I Progetti definitivi, giusta l’art. 19 LStr, “precisano i particolari tecnici dell’opera, quali l’ assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, gli impianti accessori e la protezione esterna; essi indicano inoltre le linee di arretramento o di allineamento.”

                                         Mentre a norma dell’art. 13 LStr i PG seguono la procedura prevista per i piani di utilizzazione cantonali (PUC), l’art. 22 LStr, dispone che “per la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione è applicabile la legge di espropriazione.”

                                         Con l’avvertenza, fondamentale, che “non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’ approvazione dei piani generali, e in particolare sul principio dell’espropriazione” (art. 22 cpv. 2 LStr).

                                         Il Tribunale di espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche dei progetti definitivi ed approva gli stessi, al più tardi contestualmente alla decisione di immissione in possesso (art. 22 cpv. 3 LStr).

                                         Risulta da questa ripartizione funzionale e procedurale il ruolo chiaramente preponderante del PG nella definizione dell’opera e nella decisione di realizzarla.

                                         Nella seconda fase possono essere oggetto di contestazione, da dirimersi dal Tribunale espropriativo solo modifiche del progetto definitivo e non se ciò comporti modifiche del PG.

                                         Poiché dunque la pubblica utilità, il principio dell’espropriazione, sono stabiliti con il PG e non possono essere sindacati nella procedura successiva (progetto definitivo), è di importanza fondamentale che tutti gli accertamenti decisivi, determinanti per la valutazione dell’opera, della sua giustificazione, della sua compatibilità con le esigenze ambientali siano assunti in questa prima fase.

                                   4.   Le argomentazioni ricorsuali possono essere ricondotte a tre filoni principali : l'organizzazione del traffico in entrata e uscita da Via __________, con particolare riferimento alla piazza di giro prevista a __________ __________; la questione della ciclopista e l'impatto ambientale della nuova galleria sul tratto di litoranea verso __________ (inquinamento atmosferico e fonico).

                               4.1.   Nuova organizzazione del traffico

                                         Nel PG in contestazione organizza il traffico in entrata ed uscita da Via __________ al portale ovest della galleria nel seguente modo : per l'uscita in direzione __________ e l'entrata in provenienza da __________ è previsto un normale svincolo a livello del campo stradale, dotato di preselezione in entrata e del segnale "stop" in uscita.

                                         L'uscita diretta in direzione __________ è invece negata sia per ragioni di sicurezza stradale (pericolosità della posa di un semaforo all'uscita di una galleria a scorrimento relativamente veloce) sia tecnico-finanziari (eccessiva spesa e grave impatto paesaggistico di un cavalcavia sopra il portale).Per dirigersi verso __________ i residenti della zona di __________ situata alle spalle del portale dovranno quindi dapprima recarsi sino alla rotonda di __________ e ritornare in seguito sui loro passi ripercorrendo in senso inverso le due galleria del __________ e di __________. Per coloro che invece provengono da __________ attraverso la galleria e desiderano immettersi su Via __________, è invece prevista , circa 500 metri dopo il portale ovest, una piazza di giro ove poter invertire la marcia e utilizzare il già citato svincolo unidirezionale.

                                         Riconosciamo che una simile organizzazione del traffico non è priva di sacrifici per gli abitanti della zona di __________ (o il loro eventuali visitatori). Nel recarsi a __________, ad esempio, il loro tragitto ne risulta allungato di circa 7 chilometri.

                                         Tuttavia, tenuto conto della relativa esiguità della popolazione presente in quella zona, e, d'altro canto, dei gravi inconvenienti di natura tecnica, economica e ambientale legati alla realizzazione di un cavalcavia sopra il futuro portale della galleria, la soluzione prospettata dal PG appare l'unica sostenibile. Anche la necessità di disporre di una piazza di giro a __________ __________ non può essere messa in discussione, vista l'organizzazione del traffico. Certo, l'utilizzo della stessa richiederà una certa cautela da parte dei suoi utenti, dal momento che ci si trova su un tratto di strada non completamente rettilineo (curva a destra in dir. __________) e dove, in determinate fasce orarie, il traffico rischia di essere intenso. Non vi sono tuttavia altra alternative valide, se non quella di un ulteriore allungamento del percorso in direzione di __________, allungamento che non sarebbe certo visto di buon occhio dagli abitanti di Via __________.

                                         Tutto sommato si può quindi affermare che la misura pianificatoria all'esame è sufficientemente fondata e sensata da meritare conferma in questa sede.

                               4.2.   Ciclopista

                                         Per quanto attiene alla ciclopista, i ricorrenti ne criticano la parzialità del progetto; essi argomentano infatti che se da un lato nel tratto di Via __________ compreso tra i due portali della futura galleria vi sarà effettivamente una drastica riduzione del traffico a beneficio di pedoni e ciclisti, questi dovranno pur sempre, terminato questo tratto, immettersi di nuovo sulla trafficata cantonale, attraversandola, con grave pregiudizio della loro sicurezza.

                                         Il Cantone osserva da parte sua che la soluzione proposta, pur nella sua parzialità, rappresenta già un notevole miglioramento rispetto alla situazione attuale, ove ciclisti e automobilisti devono convivere lungo tutta la litoranea dal __________ sino a __________. Considerati i limiti geografici del progetto della galleria di __________, non si poteva d'altronde pretendere di più.

                                         Sono queste considerazioni che il Tribunale senz'altro condivide; nei limiti del PG si é cercato di soddisfare anche le esigenze del cosiddetto traffico lento (pedoni e ciclisti), apportando dei miglioramenti puntuali alla sicurezza di questi utenti della strada.

                                         Le domande dei ricorrenti non possono pertanto essere accolte.

                                   5.   Situazione ambientale

                                         I ricorrenti paventano infine un sensibile peggioramento a livello di inquinamento fonico ed atmosferico lungo la litoranea in uscita dalla galleria in direzione di __________ /Italia, ove sorgono le proprie abitazioni. Chiedono pertanto che il progetto di PG sia completato con provvedimenti di protezione fonica e atmosferica (velocità limitata, ad esempio) oppure che la galleria venga ulteriormente prolungata verso __________.

                               5.1.   Il Rapporto di impatto ambientale (RIA) stima che l'evoluzione del traffico non sarà influenzata dall'entrata in servizio della galleria di __________a. I grafici riportati alla pag. 18 indicano per il periodo 1990-1997 una certa stabilità, se non una leggera diminuzione, del traffico di transito lungo la litoranea, attorno alle 9'000/10'000 unità giornaliere. Il RIA conclude, a pag. 17, che l'evoluzione del traffico lungo la litoranea non sarà influenzato alla costruzione della galleria in esame, quanto piuttosto da fattori economici e turistici.

                                         Quanto alle immissioni atmosferiche, la messa in galleria della strada litoranea comporterà da un lato un netto miglioramento della situazione nel tratto compreso tra i due portali, ma un peggioramento puntuale in corrispondenza delle due uscite. La situazione dei venti nella zona è tuttavia favorevole, per cui il rimescolamento dell'aria dovrebbe riportare in breve tempo la situazione dell'igiene dell aria a livelli normali (RIA; pag. 25). Questo vale solo per le immediate vicinanze dei portali; nel tratto di litoranea verso __________, ove sorgono le abitazioni degli insorgenti, non si dovrebbero invece verificare modifiche sostanziali dello stato dell'aria rispetto a quello attuale, data la stabilità del traffico di transito.

                                         Il medesimo discorso vale per le immissioni foniche; le abitazioni della riva lago poste sotto il livello della strada litoranea esistente non sono attualmente sottoposte ad immissioni superiori ai valori limiti fissati dall'OIF , né lo saranno in futuro, posto che il volume complessivo del traffico non è destinato a subire variazioni percettibili (cfr. RIA pag. 36).

                                         In merito all'adozione di eventuali provvedimenti di limitazione del traffico, il Cantone ha inoltre espressamente riservato la facoltà di adottare, qualora l'aumento della velocità sulla strada litoranea arrecasse notevole pregiudizio ai proprietari della zona, delle misure di arretramento stradale o di polizia. Simili provvedimenti esulano però, pacificamente, dalla presente procedura di approvazione del PG.

                                         Alla luce delle considerazioni appena esposte, la richiesta di prolungare ulteriormente la galleria verso __________ non può essere accolta; i dati scaturiti dall'esame di impatto ambientale di prima fase escludono infatti un peggioramento percettibile della situazione ambientale della zona, e non possono certo giustificare un investimento nettamente superiore a quello preventivato per l'opera in questione.

                                         Alla pari delle precedenti, le censure ricorsuali su questo punto vanno quindi respinte.

                               5.2.   Va infine osservato che se i dati contenuti nel RIA possono apparire, di primo acchito, eccessivamente scarni, se non addirittura lacunosi, va d'altra parte considerato che in sede di PG è stata eseguita solo la prima fase dell'EIA, quella di massima, e che vi ancora spazio, a livello di progetto definitivo, per un'ulteriore ottimizzazione dei sistemi di protezione ambientale.

                                         A tale proposito la Sezione cantonale protezione aria e acqua (SPAA) ha confermato, in sede di udienza dinanzi al TPT, che l'EIA di II fase preciserà, con dovute perizie, l'esatta portata dell'impatto ambientale sia per il portale est, sia per il portale ovest. Una richiesta in tale senso era d'altronde stata espressamente formulata dall'UFAFP nel già citato preavviso del 29 ottobre 1998, laddove riteneva che spetti al RIA di 2.a fase chiarire diversi aspetti non ancora delucidati o non in misura sufficiente nel quadro del PG.

                                         In definitiva, malgrado i punti inesplorati e alcune incompletezze, possiamo considerare che è a giusta ragione che il Gran Consiglio ha approvato il PG anziché rinviarlo al Consiglio di Stato per ulteriori approfondimenti. E' infatti ragionevole assumere che il progetto definitivo completerà il quadro in modo da potersi compiutamente accertare la conformità ambientale dell'opera e l'assunzione delle misure atte a garantirla.

Per questi motivi,

viste le normative al caso applicabile,

dichiara e pronuncia

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

                                   2.   I ricorrenti sono condannati al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1'000.-- (mille) in ragione di fr. 200.-- (duecento) cadauno..

     3.   Intimazione:         avv. __________ __________ __________, __________,            

                                           per i ricorrenti    - Municipio di __________ __________ /__________    - Consiglio di Stato, Bellinzona    - Sezione pianificazione urbanistica,                      Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

90.1999.40 — Ticino Tribunale della pianificazione 22.05.2000 90.1999.40 — Swissrulings