Incarto n. 90.1996.98
Lugano 10 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Raffaello Balerna
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 settembre 1996 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8 RI 9 RI 10 RI 11 RI 12 RI 13 RI 14 RI 15 RI 16 patr. da: RA 1
contro
la risoluzione 3 luglio 1996 (n. 3444) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________, ora comune di __________;
viste le risposte:
- 19 novembre 1996 del municipio di __________;
- 19 novembre 1996 della divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato, in fatto e in diritto
che i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto una modifica del piano viario comunale che prevedesse l'allargamento e la pavimentazione di via __________ (mapp. n. 861 RFD);
che, in occasione dell'udienza 4 febbraio 1997, il procedimento è stato sospeso, vista la volontà del municipio di trovare una soluzione al problema dell'accesso alle proprietà del comparto;
che con scritto 19 giugno 2002 all'indirizzo del Tribunale della pianificazione del territorio i ricorrenti hanno postulato lo stralcio dai ruoli del gravame in oggetto, ritenuto che con la variante del piano viario pubblicata sul FU n. 45/2002, l'autorità comunale avesse aderito alle domande ricorsuali; gli insorgenti hanno tuttavia protestato tasse e ripetibili;
che con risoluzione 11 febbraio 2003 (n. 3444), cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato la suddetta variante: questa classifica via __________ tra le strade di servizio SS2 e prevede in particolare l'allargamento della strada e la realizzazione di una piazza di giro alla sua estremità, laddove essa è prevista come passo pedonale;
che con scritto 1. ottobre 2004 questo tribunale ha fissato al municipio e al dipartimento del territorio un termine di trenta giorni per inoltrare eventuali osservazioni in merito alla richiesta di stralcio come pure all'aggravio di spese e ripetibili;
che, entro il termine assegnato, sia il municipio che l'autorità dipartimentale hanno acconsentito allo stralcio (v. scritti 13, rispettivamente 28 ottobre 2004); ritenuti i vantaggi procurati ai ricorrenti dalla prevista trasformazione di via __________, il municipio ha tuttavia avversato l'aggravio di spese e ripetibili, mentre che il dipartimento si è rimesso al giudizio del tribunale;
che, per effetto della variante di piano regolatore, l'impugnativa in esame è divenuta priva d'oggetto;
che essa va dunque stralciata dai ruoli;
che, nell'ambito del presente procedimento, alla variante di piano regolatore approvata con risoluzione 11 febbraio 2003 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il valore di acquiescenza alle domande dei ricorrenti;
che, di conseguenza, gli insorgenti, assistiti da un patrocinatore, hanno diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale, nella sua veste di ente pianificante, dev'essere considerato soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31; cfr. anche Merki/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, n. 3 ad art. 110);
che, contrariamente a quanto assume il municipio, i vantaggi di cui godrebbero i ricorrenti a seguito della prospettata trasformazione di via __________ non sono rilevanti ai fini del giudizio sulle ripetibili;
che il tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è condannato a versare ai ricorrenti fr. 500.– (cinquecento) per ripetibili.
3. Intimazione a:
terzi implicati
PI 1 rappr. da: RA 3 CO 1 rappr. da: RA 2
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Il segretario