Incarto n. 90.1996.00088
Lugano 24 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 agosto 1996 di
__________ __________, __________,
contro
la risoluzione 29 marzo 1995 no. __________del Consiglio di Stato che approva il Piano Regolatore e l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili del Comune di __________;
viste le osservazioni 20 febbraio 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
visto lo scritto 7 giugno 1999 del ricorrente che dichiara di ritirare il ricorso "se gli interventi effettuati contro il pericolo di caduta di massi saranno ritenuti validi e la zona sarà di nuovo inserita nella zona edificabile senza condizioni speciali";
considerato che i ripari contro la caduta di masi sono stati effettuati mediante la posa di reti di contenimento con l'effetto di declassare la zona di pericolo da grado di rischio medio a grado basso:
che con ciò l'appartenenza del fondo del ricorrente alla zona edificabile non è pregiudicata ed è unicamente sottoposta a condizioni di scarsa portata;
ritenuto che il ricorso è così divenuto privo di giuridico interesse;
decreta
1. Il ricorso é stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Intimazione a:
- __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario