Skip to content

Ticino Tribunale della pianificazione 22.05.2000 90.1996.76

22 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·1,142 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.1996.00076 90.1998.00095

Lugano 22 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca  

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sui ricorsi del 24 aprile 1996 e 28 aprile 1998 di

__________ __________ __________ e __________ __________ (____________________), __________,  rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,  avv. __________. __________, __________ __________,   

contro  

l'adozione e la pubblicazione dal 18.3 al 17.4.1996 di una zona di pianificazione relativa alla località __________ del Comune di __________, rispettivamente contro la risoluzione 3.3.1998 del Consiglio di Stato concedente la proroga del provvedimento

                                         visto la risposta  28.6.96 del Municipio di __________ e 30.5.98 del Consiglio di Stato al primo ricorso, rispettivamente la risposta 1.9.98 del Comune di __________ e 16.6.98 del Consiglio di Stato al secondo;

rilevato

                                          in fatto

                                   a.   Il 18 marzo 1996 il Municipio di __________ pubblicò, a salvaguardia degli studi di revisione del PR in corso, una zona di pianificazione della durata di due anni in località __________.

                                         La __________ __________, proprietaria di fondi in quel comparto, ricorse il 24.4.96 al TPT postulando l’annullamento del provvedimento. Per contro Comune e Consiglio di Stato chiesero la reiezione del gravame. Nell’udienza del 21.1.98 le parti si sono quindi riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. Il Municipio fece presente in quell’occasione l’imminente conclusione dell’iter adottivo.

                                   b.   Il 20.2.1998 il Municipio presentò istanza di proroga al Consiglio di Stato, avvertendo che il Consiglio comunale sarebbe stato presumibilmente convocato nel successivo mese di marzo per una seduta destinata all’approvazione della revisione del PR. La proroga fu concessa con decisione del 3 marzo.

                                         Nuovo ricorso della __________ __________ che, oltre a ribadire i motivi di censura contro il provvedimento iniziale, eccepì la tardività della domanda di proroga. Presentata meno di 60 giorni prima della scadenza della zona di pianificazione, essa viola l’art. 62 LALPT, con conseguente nullità della decisione governativa che l’ha nondimeno accolta.

                                         Di contrario parere il Consiglio di Stato e il Comune, a mente dei quali quello dell’art. 62 LALPT è un termine d’ordine, la cui inosservanza non comporta nullità dell’atto. La proroga, intervenuta prima della scadenza, è valida e il ricorso va di conseguenza respinto.

                                   c.   Il 23.2.00 il Consiglio comunale ha adottato la revisione del PR che, trascorso il termine per il referendum, verrà pubblicata presumibilmente verso la metà del mese di maggio.

                                         La zona di pianificazione prorogata è venuta a scadenza il 18.3.00.

considerato

                                         in diritto

                                   1.   Con la scadenza della proroga, il 18.3.00, la zona di pianificazione è venuta a termine e pertanto i ricorsi interposti contro di essa, rispettivamente contro la proroga stessa sono divenuti privi di oggetto, a prescindere dalla legittimità dei rispettivi provvedimenti.

                                         I ricorsi in epigrafe devono quindi essere stralciati.

                                   2.   Rimane da decidere la questione delle ripetibili, ricordato che in applicazione dell’art. 31 LPAm, cui rimanda l’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.

                                         Analogamente è condannata al pagamento di ripetibili l’autorità che prima del giudizio riveda la contestata decisione nel senso postulato dal ricorrente (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritiri il gravame o si sottometta, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza), entrambi rendendo in tal modo senza oggetto la vertenza.

                                         Se invece l’oggetto litigioso viene a mancare in corso di procedimento per motivi non configuranti né acquiescenza né desistenza, i costi vengono di regola ripartiti tenuto conto delle prospettive di accoglimento che il ricorso aveva prima dello stralcio, e così le ripetibili (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2°. ed., pag. 326; Kölz/Häner Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 176-177; DTF 111 Ib 191 consid. 7a).

                                         Si opera cioè una prognosi ex ante circa il verosimile esito del ricorso, ponendosi al momento in cui l’oggetto è venuto a mancare.

                                   3.   Nel caso concreto non vi sono seri dubbi a proposito della legittimità della zona di pianificazione contestata col primo ricorso. E’ evidente che qualora il fondo della ricorrente avesse potuto essere edificato prima che la pianificazione in atto ne avesse definito la destinazione si sarebbe corso il rischio di irreparabilmente compromettere la pianificazione medesima, rischio che la zona di pianificazione è appunto deputata a scongiurare.

                                         Appare quindi del tutto verosimile che in caso di giudizio la zona sarebbe stata confermata e il ricorso respinto.

                                         In linea di principio ciò potrebbe comportare l'assegnazione di ripetibili a favore del Comune.

                                   4.   Col secondo ricorso è contestata la validità della proroga concessa dal Consiglio di Stato benché la domanda fosse stata presentata meno di 60 giorni prima della scadenza della zona di pianificazione, in violazione dell’art. 62 LPAm.

                                         Se ora appare innegabile che il termine in questione sia di natura perentoria, tali essendo i termini fissati dalla legge (art. 11 LPAm), non è affatto scontato che la presentazione tardiva della domanda abbia per effetto la nullità rispettivamente l’annullabilità della proroga concessa ciò malgrado (cfr. Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 41 nota 187 pag. 209; RDAT 1996 n. 49 consid. 5b pag. 139).

                                         Risulta dai lavori parlamentari che il termine in esame fu introdotto nella legge al fine di evitare che domande troppo prossime alla scadenza della zona di pianificazione non consentissero di concederne la proroga prima della scadenza stessa. I motivi sono dunque di natura essenzialmente organizzativa.

                                         Ora la salvaguardia della pianificazione, cui è finalizzata la proroga della zona di pianificazione, può rivestire un tale interesse pubblico che la nullità rispettivamente l’annullamento della sua concessione può non giustificarsi in casi in cui il Consiglio di Stato abbia comunque potuto accogliere tempestivamente la domanda malgrado la trascorrenza del termine per presentarla.

                                         In concreto è verosimile, non ultimo per l’imminente revisione del PR annunciata dal Municipio e per l’importanza di questo strumento pianificatorio fondamentale chiaramente degno di tutela, che il giudizio del tribunale avrebbe sancito la contestata proroga respingendo il ricorso.

                                         Il Comune non può tuttavia dedurne un diritto a ripetibili.

                                         Non sarebbe equo né corrisponderebbe ad una corretta valutazione delle responsabilità processuali che gli si riconosca un'indennità per avere resistito ad un ricorso che ha contribuito in larga misura a provocare disattendendo precise disposizioni legali. 

                                         Che la proroga potesse essere concessa malgrado questo vizio non poteva apparire con sufficiente verosimiglianza al ricorrente distogliendolo dal ricorrere.

                                   5.   Tenuto conto dell'insieme delle circostanze (ad es. elementarità del tema della prima vertenza che ha poco impegnato le parti e per contro delicatezza della problematica discettata nella seconda unitamente al peso predominante dell'inosservanza del termine legale nel determinare il ricorso) si giustifica rinunciare all'assegnazione di ripetibili in entrambe le cause.

decreta

                                   1.   I ricorsi sono stralciati dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese di giudizio né si assegnano ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

- avv. __________ __________, __________

- avv. __________ __________, __________ - Municipio di __________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il segretario