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Ticino Tribunale della pianificazione 24.09.2003 90.1996.33

24 settembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·452 parole·~2 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.1996.33  

Lugano 24 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 aprile 1996 di

__________ _________ rappr. da: __________ __________  

contro  

la decisione del __________ febbraio 1996 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;

Viste le risposte:

-         27 giugno 1996 del municipio di __________;

-         8 ottobre 1996 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto

che i ricorrenti hanno chiesto l’inserimento in zona residenziale estensiva dei mappali __________ e __________ di __________;

che, all’udienza del 27 novembre 1996, il procedimento è stato sospeso onde permettere lo studio di una variante del piano regolatore volta a soddisfare le domande degli insorgenti;

che, con risoluzione 28 gennaio 2003, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore di __________; tra di esse una contempla l’assegnazione parziale dei mappali __________ e __________ alla zona edificabile;

che, con scritto 23 luglio 2003, gli insorgenti hanno pertanto sollecitato lo stralcio dai ruoli del gravame, ritenendo soddisfatte le loro domande ricorsuali e protestando al contempo spese e ripetibili; il municipio, d’accordo con lo stralcio, si è detto contrario all’accollo delle spese e all’assegnazione di ripetibili (cfr. scritto del 4 settembre 2003), mentre la divisione della pianificazione territoriale ha dichiarato di non avere osservazioni al riguardo (cfr. scritto del 2 settembre 2003);

che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto per effetto della variante di piano regolatore;

che esso va dunque stralciato dai ruoli;

che, nell’ambito del presente procedimento, alla variante del piano regolatore approvata con risoluzione 28 gennaio 2003 dal Consiglio di Stato dev’essere conferito valore di acquiescenza del comune nei confronti delle domande dei ricorrenti;

che di conseguenza gli insorgenti, assistiti da un patrocinatore, hanno diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente giusta l’art 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);

che il tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);

decreta:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia. Il comune di Gordola è condannato a versare ai ricorrenti fr. 400.- (quattrocento) per ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________ __________ __________ __________; Municipio di __________, __________ __________; Dipartimento del territorio, div. pianificazione territoriale, sezione pianificazione urbanistica, 6501 Bellinzona ; Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona.

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             La segretaria

90.1996.33 — Ticino Tribunale della pianificazione 24.09.2003 90.1996.33 — Swissrulings