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Ticino Tribunale della pianificazione 07.09.2000 90.1994.339

7 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·1,249 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.1994.00339

Lugano 7 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca  

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 giugno 1994 di

____________ ____________, ____________, rappr. da: avv. ____________ ____________ ____________ ____________, ____________ ____________  

contro  

l'ampliamento della zona di pianificazione cantonale FLPT

                                         visto la risposta  6 dicembre 1994 del Consiglio di Stato;

rilevato

                                         in fatto

                                   a.   Il 21 aprile 1993 il Consiglio di Stato istituì, a salvaguardia della progettazione relativa al potenziamento della ____________  ____________-____________  ____________ (FLPT) e ai relativi interventi sulle reti stradali cantonali e comunali, una zona di pianificazione cantonale della durata di 5 anni. Con risoluzione 12 aprile 1994 ampliò la zona in argomento per la parte riguardante i comuni di ____________e ____________. I piani relativi all'ampliamento sono stati pubblicati dal 2 maggio al 1. giugno 1994.

                                   b.   ____________ ____________,proprietario dei mappali ____________di ____________e ____________di ____________, ricorse il 13 giugno 1994 al TPT postulando lo stralcio dei propri terreni dalla zona di pianificazione.

                                         Per contro il Consiglio di Stato chiese la reiezione del gravame.

                                   c.   Dal 20 ottobre al 18 novembre 1997 gli atti del progetto, i piani di espropriazione e le relative tabelle furono esposti presso le rispettive Cancellerie comunali.

considerato

                                         in diritto

                                   1.   Secondo l’art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito  intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione”.

                                         Sempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati.

                                         La zona di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).

                                         Il diritto cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano presumibilmente la pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale.

                                   2.   La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza.                                                                                 

                               3.      In sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento provvisionale cautelativo, a carattere temporaneo, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo.

                                         La giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali dell’istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto loro a carico dall’art. 2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).

                                   4.   La zona di pianificazione, provvedimento di natura eminentemente conservativa, non ha per fine di consentire un certo uso del territorio, ma di impedire che interventi incompatibili con l’indirizzo della pianificazione in fieri ne pregiudichino il corretto svolgimento. A questo stadio l’assetto definitivo dell’ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l’indirizzo pianificatorio potrebbe far temere.

                                         La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente, è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano l’azione.

                                         Nel procedere a questa verifica - e più generalmente nel valutare la validità del provvedimento - si terrà conto del principio enunciato dal Tribunale federale in RDAT 1990 no. 79 consid. 2b: “l’esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT garantisce anche nella materia specifica (DTF 110 Ib 140/141) non può estendersi, salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati (DTF 105 Ia 229 consid. 2d), bensì e soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia”.

                                         Solo importa in questo contesto determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale; la piena tutela giurisdizionale è riservata alla contestazione, a tempo debito, della pianificazione giunta a termine (DTF 105 Ia 231 consid. 2e).

                                   5.   Come sopra precisato la zona di pianificazione decade con la pubblicazione della pianificazione ch’essa era volta a salvaguardare: in concreto, con la pubblicazione, il 20 ottobre 1997, del progetto presso le Cancellerie dei comuni interessati. Con la pubblicazione scatta il blocco edilizio dell’art. 66 LALPT. A prescindere da ciò va considerato che la zona di pianificazione, entrata in vigore con la sua pubblicazione dal 17.05 al 15.06.1993, sarebbe comunque scaduta unitamente al suo ampliamento il 20 aprile 1998.

                                   6.   La decadenza del provvedimento impugnato reca con sé la perdita dell’interesse ad impugnarlo: il ricorso va dunque stralciato con giudizio sulle tasse e spese di giudizio; in particolare sulle ripetibili.

                                   7.   A norma dell’art. 31 LPAm, cui rimanda l’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.

                                         Analogamente è condannata al pagamento di ripetibili l’autorità che prima del giudizio riveda la contestata decisione nel senso postulato dal ricorrente (acquiescenza), rispettivamente il

                                         ricorrente che ritiri il gravame o si sottometta, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza), entrambi rendendo in tal modo senza oggetto la vertenza.

                                         Se invece l’oggetto litigioso viene a mancare in corso di procedimento per motivi non configuranti né acquiescenza né desistenza, i costi vengono di regola ripartiti tenuto conto delle prospettive di accoglimento che il ricorso aveva prima dello stralcio, e così le ripetibili (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2°. ed., pag. 326; Kölz/Häner Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 176-177; DTF 111 Ib 191 consid. 7a).

                                         Si opera cioè una prognosi ex ante circa il verosimile esito del ricorso, ponendosi al momento in cui l’oggetto è venuto a mancare.

                                   8.   Nel caso concreto non vi sono seri dubbi a proposito della legittimità della zona di pianificazione contestata col primo ricorso. Lo stesso vale per l'ampliamento, la cui necessità è apparsa solo in corso di progettazione.

                                         E’ evidente che qualora i fondi del ricorrente avessero potuto essere costruiti prima che la pianificazione in atto ne avesse definito la destinazione, la progettazione in corso avrebbe potuto risultarne irrimediabilmente condizionata, rischio che la zona di pianificazione è appunto deputata a scongiurare.

                                         Appare quindi del tutto verosimile che in caso di giudizio il provvedimento sarebbe stata confermato e il ricorso respinto.

                                         Non sono dunque dovute ripetibili.

decreta

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese di giudizio né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

- avv. ____________ ____________ ____________, ____________

- Consiglio di Stato, ____________

- Sezione pianificazione ____________, ____________

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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