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Ticino Tribunale della pianificazione 04.07.2000 90.1994.306

4 luglio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale della pianificazione·HTML·483 parole·~2 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 90.1994.00306

Lugano 4 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca  

il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 1993 di

__________ __________, __________,  rappr. da: st.leg. __________ -__________, __________ __________,   

contro  

la decisione del Consiglio di Stato del 26.10.1993 che non approva l'inserimento in zona edificabile della part. __________di proprietà del ricorrente operata dal PR del Comune di __________ e la inserisce d'ufficio in zona agricola, invitando il Comune ad adottare una variante e ad assegnare i gradi di sensibilità al rumore al comparto;

                                         visto da un lato la risposta 20 aprile 1994 del Consiglio di Stato che propone la reiezione del ricorso e dall'altro le osservazioni 16 maggio 1994 del Municipio di __________ postulante l'inclusione del controverso particellare in zona edificabile;

                                         ritenuto che nel sopralluogo del 26 maggio 1994 le parti hanno chiesto la sospensione della procedura nell'attesa che il Comune stabilisca i gradi di sensibilità al rumore in una  col Piano viario, definito che sia il tracciato dell'__________;

                                         rilevato che il Consiglio comunale ha provveduto al completamento del PR e che il Consiglio di Stato l'ha approvato con risoluzione 25 gennaio 2000, inserendo in zona artigianale il fondo in contestazione con assegnazione del grado di sensibilità III;

                                         preso atto che il ricorrente comunica con scritto 26 giugno 2000 che nulla osta ormai allo stralcio del gravame, chiedendo l'esenzione da tasse e spese di giudizio, ritenuto che "al limite alla parte ricorrente potrebbe anche essere riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili";

considerato

                                         in diritto 

                                         che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;

                                         che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

                                         che analogamente è condannata al pagamento di ripetibili l’autorità che prima del giudizio riveda la decisione impugnata nel senso postulato dal ricorrente (parificabile ad acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritiri il gravame o si sottometta, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza), entrambi rendendo in tal modo senza oggetto la vertenza.

                                         che in concreto la nuova decisione accede alle domande fatte valere ricorsualmente contro la risoluzione qui impugnata, ragion per cui la vertenza, divenuta senza interesse giuridico, dev'essere stralciata dai ruoli e congrue ripetibili corrisposte al ricorrente dal Cantone soccombente;

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano tasse di giudizio. Il Consiglio di Stato verserà al ricorrente fr. 800.- di ripetibili.

     3.   Intimazione:         - Avv. __________ __________, __________          - Municipio di __________          - Consiglio di Stato, Bellinzona          - Sezione pianificazione urbanistica,                               Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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