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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 19.12.2025 60.2025.334

19 dicembre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,461 parole·~7 min·6

Riassunto

Reclamo dell'imputato parzialmente prosciolto contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico che non gli ha riconosciuto un'indennità per ingiusto procedimento

Testo integrale

Incarto n. 60.2025.334  

Lugano 19 dicembre 2025     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 29/30.9.2025 presentato da

 RE 1, , patr. da: avv.  PR 1, ,

  contro

il decreto di abbandono 1673/2025 del 17.9.2025 – dispositivi n. 4./5. – emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano (anche) a suo favore per i reati di appropriazione indebita e cattiva gestione;

richiamato lo scritto 1/2.10.2025 del magistrato inquirente, che – senza osservazioni – si è rimesso al giudizio della Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                         che il procuratore pubblico ha promosso il procedimento inc. MP 2019.3258 nei confronti, anche, di RE 1 per reati contro il patrimonio;

                                         che il procedimento è sfociato nel decreto di abbandono 1673/2025 del 17.9.2025 per appropriazione indebita e cattiva gestione rispettivamente nel decreto di accusa 5394/2025 del 17.9.2025 per amministrazione infedele aggravata e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (sub iudice);

                                         che, per quanto riguarda il procedimento sfociato nel predetto decreto di abbandono, il magistrato inquirente ha indicato che la questione inerente all’accollamento delle spese poteva restare irrisolta, ritenuto che sarebbe stato il giudice di merito – in caso di opposizione al decreto di accusa – a decidere al proposito;

                                         che, per il pubblico ministero, una quantificazione limitata ai fatti oggetto del decreto di abbandono appariva in quel momento impossibile da effettuare, tenuto conto anche che gli unici verbali di interrogatorio (ai quali la difesa aveva partecipato) inerenti ai fatti per i quali il procedimento era abbandonato erano serviti e servivano per sostanziare la promozione dell’accusa;

                                         che, pure per quanto concerneva l’indennizzo giusta l’art. 429 CPP, quantificato da RE 1 in CHF 10'533.05, da trattare forzatamente in relazione all’accollo delle spese, la questione avrebbe dovuto essere decisa successivamente, in ultima analisi dal giudice di merito (in caso di opposizione al decreto di accusa);

                                         che con gravame 29/30.9.2025 RE 1 – contestando al procuratore pubblico di non essersi pronunciato sulla sua richiesta di indennità con riferimento al decreto di abbandono – postula che gli sia accordato un indennizzo per spese legali in relazione al decreto di abbandono 1673/2025 del 17.9.2025 di CHF 7'022.05 e in relazione alla procedura di reclamo di CHF 1'200.--;

                                         che giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo;

                                         che il gravame, inoltrato il 29.9.2025 da RE 1 contro il decreto 17.9.2025, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP);

                                         che l’impugnativa è proponibile perché concernente la contestazione dei dispositivi n. 4./5. (spese ed indennità) del decreto di abbandono 17.9.2025 (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16);

                                         che RE 1, imputato prosciolto, è legittimato a censurare il decreto di abbandono per quanto il procuratore pubblico non si sia pronunciato sul postulato indennizzo in relazione a tale decreto, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della decisione (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 322 CPP n. 5);

                                         che le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate;

                                         che il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine;

                                         che, in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a: a. un’indennità, stabilita secondo la tariffa d’avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l’indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia; b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale; c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà;

                                         che l’autorità penale esamina d’ufficio le di lui pretese (decisione TF 7B_1349/2024 del 28.4.2025 consid. 2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8); può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP);

                                         che l’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 429 CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno cagionato all’imputato prosciolto (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8);

                                         che il danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità civile, con il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di (parziale) abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un’assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4);

                                         che, se l’imputato è stato solo parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è stato soltanto parzialmente abbandonato, le spese non possono essere semplicemente suddivise proporzionalmente, ma occorre verificare se l’imputato ha diritto ad un’indennità e a una riparazione del torto morale per i reati per i quali è stato assolto o il procedimento è stato abbandonato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3);

                                         che la questione delle spese giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP (secondo cui, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento) deve essere discussa prima della questione dell’indennizzo all’imputato prosciolto (decisione TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.2.);

                                         che, se l’imputato prosciolto è condannato al pagamento delle spese, è di principio esclusa un’indennità giusta l’art. 429 CPP (decisioni TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.2.);

                                         che, essendo il procedimento sfociato anche in un decreto di abbandono, il procuratore pubblico avrebbe dovuto esprimersi sulla richiesta di indennità di RE 1 per quanto inerente al procedimento conclusosi per l’appunto con il decreto di abbandono, senza rinviare al giudice di merito la tematica delle spese e dell’indennità;

                                         che peraltro con il deposito dell’atto di accusa la direzione del procedimento passa dal pubblico ministero a chi dirige il procedimento davanti all’autorità di prima istanza (art. 328, 61 CPP);

                                         che questo passaggio si limita tuttavia ai fatti descritti nella promozione dell’accusa, non ai fatti che sono stati oggetto di un decreto di abbandono parziale (decisione TF 1B_436/2017 del 18.10.2017 consid. 3.);

                                         che le competenze del giudice di merito si riferiscono al procedimento pendente davanti a lui (decisione TF 1B_436/2017 del 18.10.2017 consid. 3.);

                                         che l’eventuale compensazione giusta l’art. 442 cpv. 4 CPP potrà essere effettuata dall’autorità incaricata della riscossione (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1236);

                                         che il reclamo è accolto, con rinvio degli atti al magistrato inquirente per i suoi incombenti;

                                         che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, vincente, la somma di CHF 800.-- quale indennità per la procedura davanti a questa Corte, importo che tiene conto della relativa semplicità della tematica oggetto del gravame;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                 1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

                                    §   I dispositivi n. 4. e 5. del decreto di abbandono 1673/2025 del 17.9.2025 del procuratore pubblico Daniele Galliano sono annullati per quanto concerne RE 1.

                                 §§   Gli atti dell’inc. ABB 1673/2025 sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                 4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

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