Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.07.2025 60.2025.182

4 luglio 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·4,158 parole·~21 min·3

Riassunto

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del pretore penale per intervenuta prescrizione dell'azione penale per il reato di diffamazione. indennità a favore dell'accusatore privato

Testo integrale

Incarto n. 60.2025.182  

Lugano 4 luglio 2025/mr        

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 5/10.6.2025 presentato da

 RE 1, , patr. da: avv.  PR 1, ,

  contro

il decreto di abbandono 20.5.2025 (inc. 81.2024.76) emanato dal giudice E. Orsetta Bernasconi Matti, presidente della Pretura penale, nell’ambito del procedimento penale sfociato nel decreto di accusa 514/2024 del 30.1.2024 dell’allora procuratore pubblico Pamela Pedretti a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per titolo di diffamazione;

ritenuto che, in considerazione dell’esito manifesto del gravame, non sono state chieste osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con decreto 514/2024 del 30.1.2024 il magistrato inquirente ha posto PI 2 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di diffamazione [“per avere, il 26.10.2020, a __________, dapprima in __________ e poi ancora in __________, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetto il fratello RE 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lui, segnatamente dicendogli, nell’ambito di un sopralluogo alla presenza di terze persone (Avv. __________ e __________ rispettivamente di alcuni membri della famiglia __________), le seguenti frasi: “sei un fallito nel militare”, “sei un fallito come pilota di elicotteri” e “nella vita sei un fallito”. ”]. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 3'500.00 (dieci aliquote a CHF 350.00/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 400.00 ed al pagamento di tasse di giustizia e spese.

                                         Il 10/12.2.2024 PI 2 si è opposto al decreto.

                                        In data 13.2.2024 il pubblico ministero ha confermato la pronuncia ed ha trasmesso gli atti al giudice di merito per il dibattimento.

                                  b.   Con decreto 9.4.2025 il giudice, rilevato che il reato di diffamazione di cui al decreto di accusa risultava essere prescritto, ha comunicato che si prospettava l’abbandono del procedimento ed ha assegnato alle parti un termine per eventuali osservazioni.

                                   c.   Con decreto 20.5.2025 il presidente della Pretura penale ha abbandonato il procedimento dipendente dal decreto di accusa.

                                         Il giudice, preso atto delle osservazioni dell’imputato e dell’accusatore privato, richiamato in particolare l’art. 329 cpv. 1 lit. b e cpv. 4 CPP, ha anzitutto evidenziato che era pacifico che la questione inerente alla prescrizione dell’azione penale fosse liquida, per cui non c’era necessità di procedere al dibattimento. Ha poi ritenuto che il 26.10.2024 fosse intervenuta la prescrizione dell’azione penale per fatti occorsi il 26.10.2020 (art. 178 cpv. 1 CP).

                                         Ha reputato che non si giustificasse l’assegnazione all’imputato prosciolto di un’indennità giusta l’art. 429 CPP. Sull’art. 433 CPP, il giudice ha concluso che non fossero date le condizioni, l’accusatore privato non avendo ottenuto una pronuncia favorevole ed il procedimento penale non essendo stato abbandonato per condotta illecita dell’imputato volta a provocarne l’apertura oppure ad ostacolarne lo svolgimento, ma per intervenuta prescrizione.

                                  d.   Con gravame 5/10.6.2025 RE 1 postula in via principale che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto di abbandono sia annullato e gli atti siano ritornati alla Pretura penale per il dibattimento. In via subordinata, qualora il decreto venga confermato, chiede che PI 2 sia condannato a rifondergli le spese necessarie giusta gli art. 433 cpv. 1 lit. b e 426 cpv. 2 CPP per aver provocato con colpa l’apertura del procedimento ed ostacolato lo svolgimento della procedura, pari a CHF 11'500.00 (di cui CHF 11'000.00 per spese legali e CHF 500.00 per torto morale).

                                         Il reclamante, ricordata la sua querela presentata nei confronti di PI 2 per reati contro l’onore, adduce che la prassi giurisprudenziale imporrebbe di considerare validi, quali atti interruttivi della prescrizione, gli atti che si pongono come espressione non equivoca della volontà dell’autorità di perseguire penalmente l’imputato. La trasmissione degli atti dal procuratore pubblico al giudice di merito, in seguito all’opposizione al decreto di accusa, costituirebbe espressione formale della volontà di procedere. Inoltre, la persistente inattività dell’imputato, che avrebbe omesso di comparire oppure di farsi rappresentare, legittimerebbe l’applicazione analogica dell’art. 356 cpv. 4 CPP, di modo che l’opposizione sarebbe da considerarsi ritirata. Non sarebbe sufficiente che l’imputato faccia opposizione per dimostrare inequivocabilmente la sua volontà di non accettare il decreto di accusa; dovrebbe effettuare concreti passi affinché si proceda con il suo giudizio.

                                         Delle ulteriori argomentazioni del reclamante si dirà, se necessario per la pronuncia, in seguito in corso di motivazione.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il reclamo, presentato in data 5.6.2025 contro il decreto 20.5.2025, notificato il 26.5.2025, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP).

                                         1.3.

                                         L’impugnativa è proponibile perché concernente la contestazione del decreto di abbandono emanato dal giudice di merito, davanti al quale la causa era pendente (art. 356 cpv. 1 CPP), giusta l’art. 329 cpv. 4 CPP per intervenuta prescrizione dell’azione penale (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 12; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 20; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 329 CPP n. 18). Il gravame è inoltre proponibile anche con riferimento alla censura del mancato riconoscimento di un indennizzo giusta l’art. 433 CPP, pure oggetto del decreto di abbandono (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 322 CPP n. 5).

                                         1.4.

                                         RE 1, accusatore privato nel procedimento, titolare dei beni giuridici tutelati dall’art. 173 CP (decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor art. 173 CP n. 5 ss.), è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP contro la pronuncia di abbandono, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha evaso il procedimento a carico di PI 2 ritenendo che fosse intervenuta la prescrizione dell’azione penale. Inoltre, per quanto censuri il diniego di un indennizzo giusta l’art. 433 CPP, ha parimenti un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione (sentenza TF 6B_1055/2023 del 21.12.2024 consid. 4.1.).

                                         1.5.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

                                         L’impugnativa è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         Gli art. 328 ss. CPP disciplinano la procedura dibattimentale di primo grado. Essi sono applicabili anche alle autorità giudicanti secondo gli art. 352 ss. CPP, per es. in Ticino al pretore penale (art. 41 LOG), che decidono nella procedura del decreto di accusa (BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 356 CPP n. 1; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 328 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., vor art. 328-351 CPP n. 2).

                                         2.2.

                                         Per quanto concerne l’esame dell’accusa giusta l’art. 329 cpv. 1 CPP, qualora le questioni pregiudiziali riguardino carenze rimediabili, il giudice procede in applicazione dell’art. 329 cpv. 2 CPP, sospendendo il procedimento penale (BSK StPO – J. ACHERMANN, op. cit., art. 329 CPP n. 57/59 ss.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 19 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 329 CPP n. 7 ss).

                                         Qualora invece le questioni pregiudiziali interessino carenze irrimediabili, come la prescrizione (DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 12 nota 227; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 27; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 329 CPP n. 15), il giudice abbandona il procedimento ex art. 329 cpv. 4 CPP (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1185; BSK StPO – J. ACHERMANN, op. cit., art. 329 CPP n. 57/71 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 329 CPP n. 15).

                                         In applicazione dell’art. 329 cpv. 4 CPP, infatti, se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice (art. 19 CPP) abbandona, con decisione in applicazione degli art. 80 s. CPP (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 28; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 320 CPP n. 1), il procedimento penale dopo avere accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di essere sentiti.

                                         Il diritto di essere sentito dell’art. 329 cpv. 4 CPP in merito all’imminente abbandono del procedimento è necessario segnatamente per permettere all’imputato di esprimersi sull’eventuale accollamento delle spese procedurali (art. 426 cpv. 2 CPP) e/o di documentare e quantificare l’eventuale pretesa di indennizzo (art. 429 ss. CPP) [BSK StPO – J. ACHERMANN, op. cit., art. 329 CPP n. 72; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 27].

                                   3.   3.1.

                                         Il giudice ha abbandonato il procedimento a carico di PI 2 per diffamazione per intervenuta prescrizione dell’azione penale.

                                         3.2.

                                         Il reclamante contesta questa conclusione (consid. d.).

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         La prescrizione è un impedimento a procedere che deve essere esaminato d’ufficio in ogni stadio del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, 4. ed., vor art. 97-101 CP n. 61; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., vor art. 97 CP n. 7). Se è intervenuta la prescrizione dell’azione penale, il CPP prevede l’emanazione di un decreto di abbandono ex art. 319 cpv. 1 lit. d CPP (BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., vor art. 97-101 CP n. 58/60; BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 319 CPP n. 15; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor art. 97 CP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 319 CPP n. 8).

                                         3.3.2.

                                         Giusta l’art. 178 cpv. 1 CP per i delitti contro l’onore l’azione penale si prescrive in quattro anni (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.J. LEHMKUHL, op. cit., art. 178 CP n. 1).

                                         La prescrizione per i reati contro l’onore – reati istantanei (DTF 142 IV 18 consid. 2.3./2.4./2.5.) – decorre dal momento in cui l’autore ha commesso il reato (art. 98 lit. a CP) [BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art., art. 178 CP n. 3]: essa decorre dal momento in cui è compiuta l’azione lesiva (DTF 142 IV 18 consid. 2.3./2.5.).

                                         3.3.3.

                                         Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue in applicazione dell’art. 97 cpv. 3 CP, disposizione che persegue la semplificazione del sistema della prescrizione e la sicurezza e l’uguaglianza giuridiche (DTF 143 IV 49 consid. 1.8.1.).

                                         Per sentenza di prima istanza si intendono sia il giudizio di condanna sia il giudizio di proscioglimento (DTF 143 IV 450 consid. 1.2.; BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., art. 97 CP n. 52/54/55). Se il giudizio è in seguito annullato, la prescrizione non comincia a decorrere di nuovo (DTF 143 IV 450 consid. 1.2.).

                                         Il decreto di accusa contro cui è stata interposta opposizione non è una sentenza di prima istanza giusta l’art. 97 cpv. 3 CP con la cui pronuncia la prescrizione si estingue (DTF 142 IV 11 consid. 1.2.2.; BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., art. 97 CP n. 58 s.).

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         I fatti imputati a PI 2 sono occorsi, come si evince dal decreto di accusa 514/2024 del 30.1.2024, il 26.10.2020.

                                         La prescrizione decorre quindi da questo momento. L’azione penale per il reato di diffamazione, ritenuto che si prescrive in quattro anni (art. 178 cpv. 1 CP), si è dunque prescritta il 26.10.2024.

                                         A ragione il giudice ha pertanto abbandonato il procedimento: la prescrizione è un impedimento a procedere assoluto (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 329 CPP n. 27; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 329 CPP n. 15), che comporta la decadenza della facoltà dello Stato di perseguire (BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., vor art. 97-101 CP n. 38).

                                         3.4.2.

                                         3.4.2.1.

                                         Il reclamante, contestando questa conclusione, adduce che la prassi giurisprudenziale imporrebbe di considerare validi, quali atti interruttivi della prescrizione, gli atti che si pongono come espressione non equivoca della volontà dell’autorità di perseguire penalmente l’imputato. La trasmissione degli atti dal procuratore pubblico al giudice di merito, in seguito ad opposizione al decreto di accusa, costituirebbe espressione formale della volontà di procedere.

                                         Oltre al fatto che RE 1 si limita a fare generico riferimento alla “prassi giurisprudenziale”, senza citare sentenze che si esprimerebbero nel senso da lui menzionato, è evidente che la mera trasmissione degli atti dal procuratore pubblico al giudice di merito giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP non è manifestamente un atto paragonabile all’emanazione di una sentenza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP, che estingue la prescrizione. Gli art. 97 s. CP non prevedono peraltro la sospensione e l’interruzione dei termini, abolite dall’1.10.2002 (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor art. 97 CP n. 4). La prescrizione dell’azione penale non può pertanto venire interrotta.

                                         3.4.2.2.

                                         Né si può ritenere, come sostiene il reclamante, che l’opposizione di PI 2 al decreto di accusa possa considerarsi ritirata, in applicazione analogica dell’art. 356 cpv. 4 CPP.

                                         Ora, giusta l’art. 356 cpv. 4 CPP, se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è reputata ritirata (BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 356 CPP n. 31 ss.). Il decreto di accusa è compatibile con la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) e con il diritto all’accesso ad un tribunale con pieno potere d’esame (art. 6 cifra 1 CEDU) esclusivamente per il fatto che dipende da ultimo dalla volontà dell’interessato se egli intenda accettarlo o, con opposizione, fare uso del suo diritto di sottoporlo ad un esame giudiziario (DTF 142 IV 158 consid. 3.1.). L’opposizione al decreto di accusa può pertanto essere considerata ritirata per atti concludenti soltanto se dal comportamento complessivo dell’interessato si può concludere, secondo il principio della buona fede, che, con il suo disinteresse alla continuazione del procedimento, abbia rinunciato consapevolmente ai diritti a lui spettanti come parte (DTF 146 IV 286 consid. 2.2.; 146 IV 30 consid. 1.1.1.; 142 IV 158 consid. 3.1.; ZK StPO – U. WEDER, op. cit., art. 205 CPP n. 21a; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 356 CPP n. 3). Il ritiro – fittizio – dell’opposizione al decreto di accusa per assenza ingiustificata presuppone dunque che l’imputato [che deve essere sufficientemente informato, in un modo a lui comprensibile, sugli effetti dell’eventuale assenza ingiustificata alla prevista udienza (decisione TF 6B_324/2022 del 16.12.2022 consid. 2.3.1.)] sia consapevole delle conseguenze della sua omissione e che rinunci ai diritti a lui spettanti conoscendo la situazione giuridica determinante. La finzione legale trova applicazione, altrimenti detto, unicamente se l’opponente è effettivamente a conoscenza della citazione e quindi delle conseguenze della mancata comparizione, riservato l’abuso di diritto (DTF 146 IV 30 consid. 1.1.1.).

                                         I presupposti per considerare ritirata l’opposizione sono quindi severi.

                                         In concreto PI 2 ha interposto opposizione al decreto di accusa, esprimendo – indubitabilmente e chiaramente – la sua volontà di non accettare il decreto di accusa. Il fatto che l’imputato non abbia in seguito sollecitato lo svolgimento del dibattimento non costituisce evidentemente un atto, o meglio un’omissione, con cui ha manifestato di disinteressarsi al procedimento a suo carico. Spetta peraltro al giudice procedere in applicazione degli art. 329 ss. CPP al fine di evadere il procedimento penale.

                                         3.4.2.3.

                                         Un’eventuale violazione del principio di celerità giusta l’art. 5 cpv. 1 CPP (secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati) non influisce sulla decorrenza della prescrizione, che – se intervenuta – osta al perseguimento (ulteriore) dell’imputato.

                                         3.4.2.4.

                                         Irrilevante, al fine della prescrizione dell’azione penale, essendo un impedimento assoluto a procedere, che deve essere ritenuto d’ufficio in ogni momento, è anche il fatto che PI 2 abbia denunciato RE 1 per denuncia mendace per i fatti oggetto del decreto di accusa 514/2024 del 30.1.2024.

                                         3.5.

                                         L’abbandono del procedimento a carico di PI 2 per intervenuta prescrizione dell’azione penale è confermato.

                                   4.   4.1.

                                         Il reclamante, nelle osservazioni 5/6.5.2025 al prospettato decreto di abbandono, ha chiesto al presidente della Pretura penale di pronunciarsi sulle sue pretese, pari a CHF 8'000.00 per spese legali e spese di trasferta ed a CHF 500.00 per torto morale.

                                         4.2.

                                         Il giudice, esprimendosi sulla richiesta dell’accusatore privato, ha concluso, giusta l’art. 433 CPP, che non ne fossero date le condizioni, l’accusatore privato non avendo ottenuto una pronuncia favorevole ed il procedimento non essendo stato abbandonato per condotta illecita dell’imputato volta a provocarne l’apertura o ad ostacolarne lo svolgimento, ma per intervenuta prescrizione.

                                         4.3.

                                         4.3.1.

                                         Giusta l’art. 433 CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se: a. l’accusatore privato vince la causa; oppure b. l’imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l’art. 426 cpv. 2 CPP (cpv. 1). L’accusatore privato inoltra l’istanza di indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese; se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza (cpv. 2).

                                         4.3.2.

                                         Se l’imputato è condannato con decreto di accusa, l’accusatore privato risulta vincente (secondo l’art. 433 cpv. 1 lit. a CPP) in veste di parte che partecipa al procedimento con l’azione penale, per cui ha diritto di essere indennizzato per le spese relative alla difesa di fiducia generate dall’azione penale (DTF 139 IV 102 consid. 4.3.), ovvero per le spese legali, per quanto siano state cagionate dalla partecipazione al procedimento penale stesso e fossero necessarie alla tutela degli interessi dell’accusatore privato (DTF 139 IV 102 consid. 4.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 433 CPP n. 11; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 433 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 433 CPP n. 3). Le spese legali connesse all’azione civile o altre spese dell’accusatore privato relative ai soli punti civili non devono essere indennizzate nella procedura penale in caso di rinvio dell’azione civile al foro civile, ma devono essere invocate in questa procedura (DTF 139 IV 102 consid. 4.4.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 433 CPP n. 11; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 353 CPP n. 7).

                                         4.3.3.

                                         In caso di condanna, l’imputato sostiene, di regola, le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 CPP); in caso di abbandono del procedimento oppure di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento penale oppure ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2 CPP).

                                         Il cpv. 2 dell’art. 426 CPP – norma potestativa (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 17), che deroga all’art. 423 cpv. 1 CPP (secondo cui le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento penale) – costituisce un disposto eccezionale, che deve essere applicato in modo restrittivo per non violare la presunzione di innocenza giusta gli art. 10 cpv. 1 CPP, 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU (Commentario CPP – M. MINI, art. 426 CPP n. 7).

                                         L’imposizione delle spese e la motivazione in merito non devono dare l’impressione che le autorità considerino colpevole l’imputato formalmente prosciolto (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 426 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit. art. 426 CPP n. 9). Ledono dunque la presunzione di innocenza le autorità che, addossando spese all’imputato prosciolto, gli rimproverano direttamente o indirettamente di essersi reso colpevole (decisione TF 6B_732/2019 del 5.6.2020 consid. 1.1.2.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 37). In ambito di accollamento dei costi non deve in modo particolare emergere, da una lettura da parte di una persona sprovvista di specifica formazione giuridica, una qualsiasi forma di apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, della condotta assunta (decisione TF 6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid. 1.1.). Una condotta riprovevole dal profilo etico o morale non fonda una colpa processuale [DTF 116 Ia 162 consid. 2b); decisione TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 2.1.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 39; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 10].

                                         E’, al contrario, compatibile con la Costituzione e con la CEDU imporre le spese all’imputato prosciolto qualora questi abbia cagionato, in nesso causale adeguato, l’apertura del procedimento o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero nel suo complesso. Le autorità penali, per determinare se il comportamento in questione giustifichi l’accollamento delle spese procedurali, devono riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (art. 41 CO), fondare il loro giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e considerare ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (decisione TF 6B_238/2025 del 19.5.2025 consid. 3.1.1.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 29/37; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 426 CPP n. 6).

                                         L’accollamento delle spese procedurali presuppone – cumulativamente – illiceità e colpevolezza della condotta (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 14; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 426 CPP n. 6).

                                         Tra il comportamento illecito (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 11 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 426 CPP n. 6; Commentario CPP – M. MINI, art. 426 CPP n. 7) e colpevole dell’imputato e l’apertura (o l’aggravamento) del procedimento penale deve esserci un nesso di causalità adeguato (decisione TF 6B_67/2016 del 31.10.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 29; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 15): questo è il caso se l’imputato ha violato norme scritte o non scritte, comunali, cantonali o federali, facendo sorgere così, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura (o l’aggravamento) di un procedimento penale [DTF 116 Ia 162 consid. 2c); decisione TF 6B_238/2025 del 19.5.2025 consid. 3.1.1.]. Non è dato un nesso se, pur in presenza di un comportamento illecito e colpevole, l’autorità non doveva promuovere un procedimento, per esempio in difetto di querela o per intervento della prescrizione dell’azione penale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 15). Una condanna al pagamento delle spese è esclusa quando l’autorità è intervenuta per eccesso di zelo, per errata analisi della situazione giuridica oppure per precipitazione (decisione TF 6B_238/2025 del 19.5.2025 consid. 3.1.1.).

                                         4.3.4.

                                         4.3.4.1.

                                         Non è anzitutto dato un caso ai sensi dell’art. 433 cpv. 1 lit. a CPP.

                                         PI 2 non è infatti stato condannato. Lo stesso reclamante (gravame, p. 5) adduce peraltro che sarebbe stato dato un caso secondo la predetta disposizione qualora il reclamo fosse stato accolto, con annullamento del decreto di abbandono e continuazione del procedimento penale fino alla condanna, ciò che avrebbe fondato il suo diritto al riconoscimento di un’indennità.

                                         4.3.4.2.

                                         Non è neppure dato un caso giusta l’art. 433 cpv. 1 lit. b CPP.

                                         L’art. 426 cpv. 2 CPP presuppone infatti che l’imputato abbia, in modo illecito e colpevole, provocato l’apertura del procedimento penale oppure che egli ne abbia ostacolato lo svolgimento.

                                         Per il reclamante (gravame, p. 6), PI 2 avrebbe tenuto un comportamento sistematicamente provocatorio, lesivo e denigratorio nei suoi confronti, sfociato in dichiarazioni diffamatorie pronunciate in presenza di terzi; egli avrebbe poi negato ogni responsabilità, arrivando persino a tentare di criminalizzare la legittima querela. PI 2 avrebbe quindi determinato in maniera diretta e colpevole l’apertura del procedimento penale, a fronte di fatti oggettivamente rilevanti e confermati da testimoni.

                                         Ora, con tale motivazione, è manifesto che il reclamante rimproveri direttamente a PI 2 di essersi reso colpevole del reato oggetto del decreto di accusa, in chiara violazione della presunzione di innocenza. Il reclamante non ha del resto indicato quali norme, non del diritto penale, l’imputato prosciolto avrebbe leso. Si è inoltre già detto che il fatto che PI 2, dopo la presentazione dell’opposizione al decreto di accusa, avrebbe manifestato disinteresse al proseguimento del procedimento è circostanza del tutto ininfluente. Nulla si può dunque dedurre.

                                         4.4.

                                         Il decreto di abbandono è confermato anche su questo punto.

                                   5.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                 1.   Il reclamo è respinto.

                                 2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF 580.-- (cinquecentoottanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                 4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

60.2025.182 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.07.2025 60.2025.182 — Swissrulings