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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.05.2018 60.2018.58

22 maggio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·4,826 parole·~24 min·3

Riassunto

Reclamo contro decisione procuratore pubblico che accoglie istanza esame atti di una Banca per procedimento concluso

Testo integrale

Incarto n. 60.2018.58  

Lugano 22 maggio 2018/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 26/27.2.2018 presentato da

 RE 1 __________,  RE 2 __________, entrambi patr. da:   PR 1   

                                         contro

la decisione 14.2.2018 emanata dal procuratore pubblico Andrea Pagani con cui ha accolto l’istanza 2.10.2017 della PI 1, __________ (patr. da: PR 2, __________), volta ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, sfociato nel decreto di abbandono 13.2.2017 (ABB __________) e nei decreti di accusa 27.2.2017 (DAC __________ e DAC __________), emanati nei loro confronti;

richiamate le osservazioni 2.3.2018 e 22.3.2018 (duplica) del procuratore pubblico e 8/12.3.2018 e 21/23.3.2018 (duplica) della PI 1 (in seguito PI 1), tutte tendenti alla reiezione del gravame;

vista la replica 16/20.3.2018 di RE 1 e RE 2, con cui si riconfermano nelle proprie allegazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Nel corso del gennaio 2005 RE 2, in veste di amministratrice unica (AU) della società, ha aperto la relazione no. __________ presso la __________, __________, ora __________, intestata alla __________ (cfr. AI 41, inc. MP __________).

                                  b.   Nel corso dell’aprile del 2005, RE 2, in veste di amministratrice unica (AU), ha aperto presso __________ la relazione no. __________ intestata alla __________, __________. Il 27.3.2006 è stata conferita procura individuale a RE 1.

I conti ed il deposito titoli sono stati chiusi fra aprile e agosto 2007 (cfr. AI 41).

c.      In data 28.11.2006, RE 1, sulla scorta di una delega sottoscritta il 27.11.2006 da RE 2, ha aperto la relazione bancaria no. __________ presso la PI 1, intestata alla __________ (con un patrimonio valutato il 13.1.2017 in Euro 21'408'574.75; in Al 28).

Tale relazione è stata esclusivamente alimentata dagli averi patrimoniali che la società deteneva presso la __________.

d.    In data 25.3.2008 la Guardia di Finanza di __________ ha effettuato un’ispezione in relazione a rimesse di __________ per complessivi originari Euro 11'115’000.--, effettuate su un conto presso la __________ nel corso dell'anno 2006 (cfr. in AI 9).

e.      Nel mese di giugno del 2009 RE 2 ha aperto la relazione bancaria no. __________, a suo nome, sempre presso la __________, trasferendovi successivamente i valori patrimoniali (valutati nel novembre 2009 in circa Euro 7.6 mio) della __________. RE 1 disponeva di procura amministrativa per la gestione degli averi depositati sulla relazione.

f.      Nell’ottobre del 2009 è stata aperta la relazione bancaria no. __________ intestata a RE 2, presso la PI 1 (AI 32 e AI 41).

g.     Sempre nell’ottobre del 2009 la __________, __________, ha aperto la relazione bancaria no. __________ presso la PI 1. I documenti di apertura sono stati sottoscritti da RE 2 e RE 1, a disposizione di poteri di firma individuale.

I fondi depositati in conto provengono dalla relazione no. __________ intestata a RE 2 presso PI 1.

h.    A fronte dei fatti contestati dalla Guardia di Finanza di __________ (cfr. consid. d.), la Procura di __________ ha aperto un procedimento penale (no. __________) nei confronti, tra gli altri, di RE 1 e RE 2, per una maxifrode fiscale da 13 milioni di Euro (cfr. in AI 9).

i.      Con sentenza 18.10.2013 il Tribunale di __________, su istanza di __________, ha dichiarato il fallimento di __________ in liquidazione. Contestualmente ha nominato un curatore ed un giudice delegato (cfr. in AI 9).

j.    Sulla base della relazione del curatore fallimentare, la Procura di __________ ha aperto un procedimento penale (no. __________) nei confronti, tra gli altri, di RE 1 e RE 2 per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della __________, che risulterebbe tuttora pendente (cfr. AI 14 e ABB __________).

                                         Tale procedimento sarebbe nato da un’istanza del curatore fallimentare che aveva accertato due trasferimenti di averi patrimoniali di __________ dall’__________ alla Svizzera, in particolare con destinazione ad una relazione aperta presso la __________ __________ (cfr. p. 3, in AI 29).

                                   k.   In data 7.2.2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ ha inviato, in Svizzera, una commissione rogatoriale per bancarotta fraudolenta aggravata concernente RE 1, RE 2 e la __________ (cfr. in AI 1, cfr. anche inc. ROG __________).

                                    l.   Con scritto 19.9.2014 il curatore fallimentare ha informato la PI 1 circa il fallimento della __________. Il curatore si è rivolto alla suddetta banca al fine di conoscere l’esistenza di eventuali averi detenuti a nome della fallita con richiesta di trasferimento degli stessi presso una banca __________ (in AI 1).

                                 m.   La PI 1 con scritto 25.9.2014 ha informato il curatore che prima di entrare nel merito delle richieste necessitava di conoscere il riconoscimento in Svizzera della sentenza di fallimento estera ex art. 166 ss. LDIP (cfr. in AI 1).

L’istituto bancario svizzero veniva poi a conoscenza dell’indagine condotta dalla Procura di __________, nei confronti di RE 1 e RE 2 (cfr. in AI 1).

n.    La sentenza di fallimento 18.10.2013 è stata impugnata avanti la Corte d'Appello di __________, che ne ha confermato il contenuto. Avverso tale sentenza la __________, in data 23.12.2014, ha inoltrato ricorso in Cassazione (cfr. in AI 9).

Tale giudizio, in data 31.1.2017, era ancora pendente (cfr. p. 3 in AI 29).

o.    Con sentenza 10.6.2015 del Tribunale di __________ RE 1 e RE 2 sono stati assolti dai reati di natura fiscale per intervenuta prescrizione (cfr. in AI 9).

p.    In data 3.5.2016 la __________ ha depositato una proposta di concordato fallimentare della società __________. Tale proposta è stata ammessa dal Tribunale di __________, sulla base del parere 14.6.2016 favorevole del curatore. In tale parere è riportato anche lo scritto 19.9.2014 (cfr. consid. l.) con cui il curatore chiedeva alla PI 1, di trasmettere gli importi tutti inerenti a rapporti bancari accesi o riferibili alla __________ fallita. Sempre dal suddetto parere risulta la risposta del citato istituto bancario per cui non era possibile eseguire le richieste della curatela ai sensi degli artt.166 ss. LDIP (cfr. consid. m.), non essendo definitiva la sentenza di fallimento, alla luce della pendenza del ricorso per Cassazione volto alla declaratoria di nullità e\o inefficacia o illegittimità della sentenza di fallimento (cfr. in AI 9).

                                  q.   Con decreto 5/6.7.2016 del giudice delegato sono state aperte le operazioni di voto dei creditori sulla proposta domanda di concordato.

In data 13.8.2016 il curatore ha certificato che il 100 % dei creditori aveva approvato la proposta (cfr. in AI 9).

                                   r.   Durante un incontro presso la PI 1, avvenuto in data 6.10.2016, RE 2 avrebbe segnalato (a voce) che l’effettivo avente diritto economico della relazione bancaria (no. __________) intestata alla __________ sarebbe RE 1 (cfr. in AI 1).

                                   s.   Con decreto 25.10.2016 (definitivo e non impugnabile), il Tribunale di __________ ha omologato definitivamente la proposta di concordato della __________ concedendo un termine di giorni 30 per il versamento dell'importo di Euro 6'800'00.-- . Tale decreto è cresciuto in giudicato (cfr. in AI 9).

                                    t.   In data 26.10.2016 l’intermediario finanziario PI 1 ha comunicato all’Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito MROS) un sospetto (ex art. 9 LRD), in merito alla presenza di consistenti averi patrimoniali detenuti su due relazioni, segnatamente la relazione no. __________ intestata alla __________ (cfr. consid. c.), e la no. __________ intestata alla __________ (cfr. consid. g.), società entrambe facenti capo a RE 1 e RE 2 ossia a due cittadini __________ inchiestati presso la Procura di __________ per una “maxifrode fiscale” e presso la Procura di __________ per bancarotta fraudolenta in relazione alla gestione della prima società menzionata (cfr. in AI 1).

                                  u.   La comunicazione MROS è stata trasmessa in data 14.11.2016 al Ministero pubblico, che ha aperto il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ nei confronti di RE 1 e RE 2, per titolo di riciclaggio di denaro e falsità in documenti (cfr. AI 1).

                                   v.   In data 15.11.2016 il magistrato inquirente ha emanato un ordine di perquisizione e sequestro nei confronti della PI 1, volto all’identificazione ed al sequestro delle due relazioni indicate nella segnalazione MROS, nonché di altre relazioni intestate/facenti capo agli imputati (AI 2). In medesima data ha ordinato la perquisizione domiciliare presso gli uffici in uso alla __________, nonché il sequestro di ogni documentazione utile all’istruzione del procedimento (AI 3).

                                  w.   In data 18.11.2016 il procuratore pubblico ha acquisto agli atti dell’incarto penale la documentazione bancaria di cui alla ROG __________ (AI 5a).

                                   x.   In data 6.12.2016 il curatore del fallimento della __________ ha dato parere favorevole all’istanza di svincolo e restituzione della fideiussione bancaria di 6,8 milioni di Euro, a fronte dell’integrale pagamento degli oneri concordatari in capo alla assuntrice __________, in forza della definitività del decreto di omologazione del concordato (in AI 17).

                                   y.   Con scritto 20.12.2016, l’avv. PR 1, in nome e per conto degli imputati, ha trasmesso al procuratore pubblico il provvedimento di svincolo della fideiussione emesso dal Giudice delegato (il 15.12.2016), nonché copia della garanzia ritirata dalla cancelleria fallimentare del Tribunale di __________ il 16.12.2016 (AI 21).

                                   z.   In data 9.2.2017, nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________, il procuratore pubblico ha interrogato __________ (funzionario della PI 1), in veste di imputato, per titolo di istigazione alla falsità in documenti (AI 44).

                                aa.   Con decreto 13.2.2017 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di RE 1 e RE 2 per il titolo di riciclaggio di denaro.

In merito alla loro attività in seno alla __________, il magistrato inquirente ha ritenuto che l’ipotesi di reato di riciclaggio ex art. 305bis cifra 1 CP sarebbe prescritta, rispettivamente, a prescindere dal reato a monte, non risulterebbero adempiuti gli elementi costitutivi del caso aggravato di cui alla cifra 2. In merito alla società __________, ha ritenuto il reato di cui all’art. 305bis CP non adempiuto in quanto agli atti non vi sarebbe alcun elemento che indichi la commissione da parte degli imputati del crimine a monte (ABB __________, AI 48).

Al punto 2 del dispositivo il procuratore pubblico ha disposto, a crescita in giudicato del suddetto decreto, il dissequestro di determinate relazioni bancarie presso aperte presso la PI 1.

                                         Tale decreto è passato in giudicato.

                                bb.   Con decreto 27.2.2017 il procuratore pubblico ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________, RE 1, siccome ritenuto colpevole di ripetuta istigazione alla falsità in documenti (DAC __________, in AI 62).

                                         In mancanza di opposizione, tale decreto è passato in giudicato.

                                cc.   Con decreto di medesima data, il procuratore pubblico ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________, RE 2, siccome ritenuta colpevole di ripetuta falsità in documenti (DAC __________, in AI 62).

In mancanza di opposizione, anche tale decreto è passato in giudicato.

                                dd.   Dopo l’emanazione dell’ABB __________ il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ è rimasto aperto nei confronti di __________.

                                ee.   Con decreto 3.8.2017 il Giudice delegato della Sezione fallimentare del Tribunale di __________ ha dichiarato adempiuti gli obblighi del concordato fallimentare proposto da __________, vista l’istanza del curatore diretta ad ottenere un provvedimento che accertasse la chiusura del concordato e avendo rilevato che sono state eseguite tutte le ripartizioni (cfr. doc. 6 allegato al reclamo 26/27.2.2018).

                                  ff.   Con istanza 2.10.2017 la PI 1, per il tramite del suo legale, dopo aver chiesto al procuratore pubblico conferma della circostanza che i sospetti oggetto della segnalazione MROS siano stati tutti compiutamente vagliati e che “i fondi depositati presso la mia mandante si sono rivelati essere (...) esenti da problematiche che ne inibirebbero qualsiasi uso o destinazione”, gli ha altresì chiesto di poter accedere alle decisioni di merito emanate nell’ambito dell’inc. MP __________, a tutela degli interessi della banca (AI 74). Allo scritto è stata allegata la comunicazione 16.9.2017 del legale __________ di RE 1 che farebbe valere diritti per conto di terza società assuntrice degli attivi milionari rimasti disponibili a seguito del fallimento di __________ e del relativo concordato.

                                gg.   Con scritto 12.10.2017 il magistrato inquirente ha inviato all’avvocato di RE 1 e RE 2 l’istanza di cui sopra, fissandogli un termine scadente il 27.10.2017 per formulare eventuali osservazioni (AI 75).

                                hh.   Nel termine impartitogli, con scritto 27.10.2017, il suddetto legale ha chiesto al magistrato inquirente di respingere la richiesta di accesso alle decisioni di merito emanate, in quanto la PI 1 non espliciterebbe minimamente quali interessi giuridici invocherebbe. Afferma che la PI 1 non deve neppure essere considerata alla stregua di un terzo; nemmeno il fatto di aver inoltrato al MROS una comunicazione ai sensi della LRD le conferirebbe la qualità di parte nel procedimento secondo il CPP e nemmeno la qualità di denunciante. Alla luce di ciò non avrebbe alcun interesse giuridico prevalente (AI 76).

                                   ii.   Con replica 6/8.11.2017 la PI 1 ha ribadito il proprio interesse ad accedere alle decisioni di merito che hanno concluso il procedimento penale nei confronti di RE 1 e RE 2 (AI 78).

                                   jj.   Con scritto 9.11.2017 il magistrato inquirente ha inviato all’avv. PR 1 la replica di cui sopra per eventualmente duplicare (AI 79).

                                kk.   Nell’ambito del suddetto scambio degli allegati, con scritto 17.11.2017 l’avv. PR 1 ha spiegato al legale della PI 1 che il decreto di abbandono ABB __________ si sarebbe fondato su diversi atti istruttori nonché che mediante il medesimo decreto sarebbe stato ordinato il dissequestro delle relazioni presso PI 1, divenuto operativo a seguito della crescita in giudicato del decreto. Riguardo ai procedimenti __________ ha rammentato che il Tribunale di __________ ha dichiarato di non procedere nei confronti di RE 1 e RE 2 e che il Tribunale di __________ ha omologato il concordato, per cui è stato dichiarato chiuso il fallimento della __________ (in AI 84).

                                   ll.   Mediante e-mail 20.11.2017 l’avv. PR 1 ha inviato al legale della PI 1 copia del decreto di abbandono ABB __________ (cfr. doc. 2 allegato al reclamo 26/27.2.2018).

                              mm.   Con lettera 22.11.2017 il legale della banca istante, con riferimento al procedimento penale pendente a __________, ha indicato all’avv. PR 1 la necessità per la banca di essere compiutamente informata (anche) in merito a tale inchiesta, e in particolare di capire se e come l’esistenza degli attivi societari in Svizzera sia stata resa nota alle autorità penali, fallimentari e concordatarie __________ (in AI 84).

                                nn.   In data 27.11.2017 l’avv. PR 1 ha inviato al legale della banca istante una “lista di documenti e avvenimenti dai quali risulta che le autorità coinvolte nella procedura fallimentare __________ (...) sono state tempestivamente messe al corrente, in modo completo, riguardo all’esistenza del patrimonio presso banche svizzere” (in AI 84).

                                oo.   Con scritto 6.12.2017 l’avv. PR 2 ha chiesto all’avv. PR 1 la trasmissione dell’eventuale decreto di archiviazione del procedimento penale pendente a __________, nonché di poter esaminare i bilanci sottoposti al curatore e poi al giudice fallimentare, “attestanti semmai l’esistenza del saldo attivo depositato presso la banca” (AI 82).

                                pp.   In risposta a tale missiva, in data 21.12.2017 l’avv. PR 1 ha comunicato all’avv. PR 2 che tutte le informazioni riguardanti i rapporti tra i suoi mandanti ed il giudice/curatore fallimentare risulterebbero chiaramente dalla documentazione inviata il 27.11.2017. Ha inoltre riferito di non poter più cooperare con la strategia posta in atto dalla banca. In medesima data ha inoltrato alla PI 1 un diffida e messa in mora in relazione ai conti intestati alla __________, a RE 2 ed alla __________ affinché metta a disposizione il saldo attivo dei conti senza vincoli di nessun genere, entro il 28.12.2017 (AI 83).

                                qq.   Con scritto 2.1.2018 inviato al legale della banca, l’avv. PR 1 ha constatato che il termine di cui sopra non è stato rispettato dalla stessa (in AI 84).

                                  rr.   Con ulteriore scritto 3.1.2018 l’avv. PR 2 ha indicato al legale di RE 1 e RE 2, che anche la sua ultima comunicazione non avrebbe evaso le richieste della banca (in AI 84).

                                ss.   Con scritto 24/26.1.2018 l’avv. PR 2, in nome per conto della PI 1, ha chiesto al magistrato inquirente di determinarsi, “sia sul piano del richiesto accesso agli atti, sia su quello della completezza dell’esame delle ragioni esposte con segnalazione ex art. 9 Lrd”, allegando nel contempo copia dello scambio di corrispondenza di cui sopra (AI 84).

                                  tt.   Con decisione 14.2.2018 il magistrato inquirente ha accolto l’istanza della PI 1, concedendole l’accesso agli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, sfociato nel decreto di abbandono ABB __________ e nei decreti d’accusa DAC __________ e __________, nei confronti di RE 1 e RE 2 (AI 85).

Il procuratore pubblico ha innanzitutto ritenuto che la banca istante può essere considerata quale terzo aggravato da atti procedurali, considerato come abbia dovuto tollerare un sequestro di averi patrimoniali detenuti per conto di terzi, di modo che nulla osta alla trasmissione di una copia dell’ABB __________, in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lit. c CPP.

Richiamati gli art. 353 cpv. 3 e 354 cpv. 1 lit. b CPP, ha ritenuto che, nella sua veste di “altra diretta interessata” in quanto ha dovuto tollerare un sequestro di averi di terzi, alla banca istante vanno messi a disposizione anche i due DAC (__________ e __________).

Sostiene che si giungerebbe a medesima conclusione anche richiamando gli obblighi a cui la PI 1 è sottoposta in virtù della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), nonché i vincoli della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche attualmente in vigore (CDB 16).

                                uu.   Con gravame 26/27.2.2018 RE 1 e RE 2 impugnano la suddetta decisione chiedendo, in via preliminare, che gli venga messo a disposizione lo scritto 24.1.2018 dell’avv. PR 2 con facoltà di prendere posizione, nonché gli atti del procedimento penale nei confronti di __________, quale impiegato della PI 1, riguardo ai formulari A menzionati nei decreti di accusa in questione. In via principale chiedono l’annullamento della decisione 14.2.2018 ed in via subordinata che la PI 1 venga ammessa all’esame degli atti del suddetto procedimento penale a determinate condizioni restrittive.

I reclamanti ritengono innanzitutto che il decreto di abbandono ABB __________, richiesto dalla PI 1, è stato trasmesso al legale della stessa mediante e-mail 20.11.2017.

Affermano inoltre che la decisione avversata si fonderebbe sullo scritto 24.1.2018 dell’avv. PR 2 al procuratore pubblico, che non sarebbe stato notificato ai reclamanti, ciò che comporterebbe una violazione del diritto di essere sentito. Tale violazione potrebbe in caso essere sanata mediante la messa a disposizione dei reclamanti del citato scritto, circostanza che sarebbe indispensabile considerato come il magistrato inquirente sarebbe andato “ultra petita”, deducendo che la PI 1 chiederebbe (implicitamente) un più ampio accesso agli atti. Le istanze conosciute dai reclamanti riguarderebbero infatti esclusivamente il decreto di abbandono e i decreti di accusa in questione.

La motivazione delle istanze della PI 1 sarebbe poi generica e non prenderebbe in considerazione le condizioni previste dall’art. 14b LEPM.

Non sussisterebbe alcun interesse giuridico della PI 1 a prendere visione dei due decreti di accusa, in quanto riguarderebbero il formulario A riferito ad una relazione bancaria aperta presso lo stesso istituto: si tratterrebbe di un documento conosciuto dall’istante. Riguardo il secondo formulario A, allestito presso un’altra banca, non sarebbe di nessuna utilità per la PI 1.

Le motivazioni contenute nella decisione avversata in punto all’accesso ai citati decreti d’accusa sarebbero infondate, dal momento che i due decreti non avrebbero previsto alcuna misura di sequestro, né altre misure che coinvolgerebbero la banca istante; inoltre il sequestro di averi presso la PI 1 è stato motivato dalle ipotesi di reato oggetto dell’ABB __________ e non dei decreti d’accusa. Anche la motivazione relativa agli obblighi della banca previsti dalla LRD e dalla CDB 16 non sarebbe idonea, in quanto non specificherebbe “minimamente (...) quali sarebbero questi obblighi che potrebbero essere ossequiati esclusivamente prendendo conoscenza del contenuto dei due decreti d’accusa suddetti” (reclamo 26/27.2.2018, p. 5).

La decisione andrebbe in ogni caso annullata poiché il magistrato sarebbe andato ultra petita, non avendo la banca istante mai chiesto l’accesso agli atti dell’intero procedimento.

La banca istante sarebbe stata direttamente al corrente, grazie ad uno scritto datato 19.9.2014 dell’autorità giudiziaria __________, del fatto che quest’ultima fosse a conoscenza dell’esistenza dei conti correnti presso la banca stessa. Sarebbe inoltre lo stesso procuratore pubblico “ad escludere l’esistenza di circostanze che potrebbero esporre la Banca al rischio di vedersi rimproverare qualsiasi comportamento riguardante gli averi patrimoniali in questione, essendo esclusa ‘l’ipotesi di una condotta astuta in territorio __________’” (reclamo 26/27.2.2018, p. 7).

Ritengono infine che l’interesse giuridico della banca ex art. 14b LEPM non sarebbe mai sussistito, poiché la stessa era già a conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di diritto necessarie per soddisfare gli obblighi previsti dalla LRD e dalla CDB 16. Interesse che peraltro neppure sarebbe stato motivato dalla banca istante.

La decisione impugnata non soppeserebbe nemmeno gli interessi in gioco, segnatamente gli interessi di tutte le parti coinvolte.

La decisione avversata sarebbe anche contraria ai principi che reggono la protezione dei dati personali, nonché al principio di proporzionalità.

                                vv.   Delle ulteriori argomentazioni e della replica dei reclamanti, nonché delle osservazioni/dupliche delle parti, si dirà laddove necessario in seguito.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 26/27.2.2018 alla Corte dei reclami penali, competente ai sensi dell’art. 14b cpv. 4 LEPM, contro la decisione 14.2.2017 del procuratore pubblico, con cui ha concesso alla PI 1 l’accesso agli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, sfociato nell’ABB __________ e nei DAC __________ e __________, tutti cresciuti in giudicato (ex art. 14b cpv. 2 LEPM), è proponibile e tempestivo.

                                         RE 1 e RE 2, ex-imputati (quindi parti) nell’ambito del suddetto procedimento penale concluso (nei loro confronti), ai quali è stata notificata la decisione impugnata, sono pacificamente legittimati a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è ricevibile in ordine.

2.   2.1.

      Ai sensi dell’art. 14b cpv. 3 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti (cfr. DTF 137 I 16).

      Giusta l’art. 14 b cpv. 2 LEPM il Ministero pubblico decide sulla consultazioni di atti di procedure concluse.

      2.2.

      In concreto, bisogna quindi ponderare l’asserito interesse dell’istituto bancario con gli interessi privati di RE 1 e RE 2 alla tutela del segreto.

                                  3.   3.1.

                                         Occorre preliminarmente osservare che nel presente giudizio non verrà esaminata la questione relativa all’accesso da parte della PI 1 al decreto di abbandono 13.2.2017 (ABB __________), considerato come l’avv. PR 1 ha inviato per e-mail all’avv. PR 2 copia del suddetto decreto in data 20.11.2017 (cfr. doc. 2 allegato al reclamo 27/27.2.2018). Circostanza questa non contestata da alcuno e che rende la richiesta del documento priva di oggetto.

Neppure verrà presa in considerazione la questione secondo cui il magistrato inquirente, mediante la decisione avversata, sarebbe andato ultra petita nella misura in cui avrebbe concesso alla PI 1 l’accesso integrale agli atti del procedimento inc. MP __________, quando invece la banca istante avrebbe richiesto l’accesso unicamente alle decisioni di merito emanate. Questo in quanto gli stessi reclamanti hanno chiesto, in via subordinata, che alla PI 1 sia concesso l’accesso integrale agli atti a determinate condizioni restrittive.

Non si entra neppure nel merito dell’asserita violazione del diritto d’essere sentiti dei reclamanti, in conseguenza della mancata notifica dello scritto 24.1.2018 dell’avv. PR 2, considerato come i reclamanti avevano e hanno pieno accesso agli atti del procedimento penale in questione e quindi anche al citato scritto (osservazioni procuratore pubblico 2.3.2018, p. 21). Inoltre hanno avuto in questa sede la possibilità di sanare la situazione.

                                         3.2.

Irricevibile in questa procedura la richiesta dei reclamanti di accesso agli atti “del procedimento penale riguardante la condotta di __________, quale impiegato di PI 1, (...)” [cfr. punto Ib del petitum del gravame, p. 11], in quanto non è oggetto della presente procedura ricorsuale.

                                   4.   4.1.

Come esposto in fatto, il procuratore pubblico ha ritenuto che l’istituto bancario istante avesse un interesse ad accedere agli atti relativi al procedimento penale di cui all’inc. MP __________, sia nella sua veste di terzo aggravato da atti procedurali, avendo tollerato un sequestro di averi patrimoniali detenuti per conto di terzi, sia alla luce degli obblighi che gli incombono in veste di intermediario finanziario in virtù della LRD e della CDB 16, e ciò (in sostanza) in veste di detentrice di averi patrimoniali riconducibili ad una società oggetto di fallimento e relativo concordato in __________, dell’entità del cui patrimonio in Svizzera le autorità __________ non sembrerebbero essere state messe al corrente (AI 85).

I reclamanti contestano tale decisione, in ragione di quanto riferito al consid. uu.

4.2.

Nel presente caso, ingenti valori patrimoniali sono accreditati su di una relazione bancaria presso la PI 1, intestata a una società, prima fallita, poi al beneficio di un concordato.

Detti valori patrimoniali, unitamente ad altri su una relazione riconducibile ai reclamanti, sono stati oggetto di un sequestro in relazione ad un’ipotesi di riciclaggio, poi scartata con la decisione di abbandono del 13.2.2017.

È pure pacifico che la banca è sollecitata, affinché consenta atti di disposizione su questi valori patrimoniali.

Infine, dagli atti non risulta ancora in modo chiaro l’eventuale esito del procedimento penale aperto a __________.

In simili circostanze, la banca, in quanto intermediario finanziario, ha in base alla LRD un obbligo di diligenza, accresciuta, di chiarimento da assolvere, in ragione delle possibili provenienze eventualmente sospette dei valori patrimoniali con cui è in contatto.

                                        Con riferimento a tale obbligo di chiarimento, la banca deve dissipare i possibili dubbi insorti, e a tal fine raccogliere il maggior numero di informazioni e dati possibili, per poi incrociarli.

      Per adempiere quest’indispensabile opera di chiarimento, da effettuare con diligenza, la banca ha quindi un interesse giuridico legittimo, ai sensi dell’art. 14b cpv. 3 LEPM, ad esaminare gli atti del procedimento, fino all’emanazione dell’ABB __________ e dei due DAC (__________ e __________).

      Questo interesse prevale su quello dei due reclamanti, nella loro veste d’imputati di riciclaggio prosciolti, ma anche di titolari delle relazioni bancarie.

      Considerata la richiesta di operare sui conti, l’interesse della banca a poter diligentemente agire prevale sugli interessi dei due titolari.

      4.3.

      Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione 14.2.2018 emanata dal magistrato inquirente è meritevole di tutela, alle condizioni esposte in seguito.

      In ragione della ponderazione degli interessi contrapposti e del principio della proporzionalità, l’istanza va ammessa solo parzialmente, con riferimento al petitum del gravame. La PI 1, e per essa un suo rappresentante ed il suo patrocinatore, è ammessa all’esame degli atti del procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di abbandono ABB __________ e nei decreti di accusa __________ e __________, sino a tali decisioni di merito e non oltre, senza possibilità di effettuare fotocopie, ma con possibilità di prendere appunti.

                                   5.   Il gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto. È consentito l’accesso agli atti del procedimento di cui all’inc. MP __________, sino alle decisioni di merito, da parte della PI 1, alle condizioni esposte nel considerando precedente.

                                         Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili, alla luce della parziale soccombenza dei reclamanti.

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 101 ss. e 393 ss. CPP, 14b LEPM, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.    Il reclamo, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

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Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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