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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.09.2018 60.2018.221

5 settembre 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·606 parole·~3 min·2

Riassunto

Reclamo del difensore d'ufficio contro la tassazione della sua nota professionale

Testo integrale

Incarto n. 60.2018.221  

Lugano 5 settembre 2018/mr  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 23/24.8.2018 presentato da

  RE 1 

  contro

la decisione 20.8.2018 del procuratore pubblico Moreno Capella di tassazione della sua nota d’onorario di difensore d’ufficio nel procedimento penale inc. MP __________, sfociato nel decreto d’abbandono del 6.7.2018 (ABB __________);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che, a seguito di un furto con scasso avvenuto il 31.12.2017, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________):

                                         che, in data 12.1.2018 il procuratore pubblico ha nominato, quale difensore d’ufficio di PI 1, l’avv. RE 1, con delega alla MLaw __________ (AI 8);

                                         che, senza procedere come previsto dall’art. 318 CPP, con decisione del 6.7.2018 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di PI 1 (ABB __________);

                                         che, in data 10.7.2018 l’avv. RE 1 ha trasmesso al Ministero pubblico la propria nota d’onorario quale difensore d’ufficio, di CHF 778.50, oltre a CHF 59.95 di IVA;

                                         che, con decisione 20.8.2018, il procuratore pubblico ha ammesso interamente la nota d’onorario per CHF 778.50, ma ha negato il rimborso dell’importo dell’IVA, con riferimento ad una giurisprudenza del TF (ripresa in una decisione di questa Corte del 6.5.2014, inc. __________), giudicando che la MLaw __________ non fosse personalmente soggetta a IVA;

                                         che, con reclamo 23/24.8.2018 l’avv. RE 1 chiede gli venga riconosciuto il rimborso dell’IVA, essendo stato personalmente nominato quale difensore d’ufficio, ed essendo lui indipendente soggetto IVA;

                                         che, interpellato, con scritto 27/28.8.2018 il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Corte;

                                         che, sulla questione dell'assoggettamento all’IVA, bastano poche parole per rilevare che in concreto il suo rimborso è dovuto. Nel decreto del 12.1.2018, il procuratore pubblico ha nominato l’avv. RE 1, con delega alla MLaw __________, quale difensore d’ufficio. Il reclamante, essendo indipendente, è personalmente assoggettato all’IVA, motivo per cui essa gli va rimborsata;

                                         che la giurisprudenza richiamata dal procuratore pubblico non è applicabile alla fattispecie in questione, in quanto con il decreto 12.1.2018 non è stato nominato difensore d'ufficio un avvocato dipendente del suo studio legale, e neppure poteva essere nominato un praticante, visto il chiaro tenore dell’art. 127 cpv. 5 CPP;

                                         che il reclamo è perciò accolto, e al reclamante va riconosciuto l’importo di CHF 59.95 quale rimborso IVA;

                                         che, dato il particolare caso, non si preleva una tassa di giustizia e si rinuncia al recupero delle spese;

                                         che, al reclamante, vanno riconosciute adeguate ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è accolto.

Di conseguenza, la decisione 20.8.2018 del procuratore pubblico Moreno Capella di tassazione della nota di onorario 10.7.2018 dell’avv. RE 1 quale difensore d’ufficio è modificata nel senso che all’importo di CHF 778.50 va aggiunto anche il rimborso dell’IVA per CHF 59.95.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino rifonderà all’avv. RE 1, __________, CHF 150.-- (centocinquanta) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è discip

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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