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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 12.05.2017 60.2017.96

12 maggio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·3,802 parole·~19 min·2

Riassunto

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione aperta per espiazione pena detentiva sostitutiva.Sproporzione della multa cumulata con una pena pecuniaria sospesa condizionalmente;carattere accessorio delle pene ferme cumulate con pene sospese condizionalmente (max 1/5 o 20%)

Testo integrale

Incarto n. 60.2017.96  

Lugano 12 maggio 2017/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/10.04.2017 presentato da

RE 1  

contro

la decisione del 17.03.2017 di collocamento iniziale (in sezione aperta) emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

preso atto che con scritto 12/13.04.2017 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, postulando nel contempo la reiezione del reclamo in ragione della correttezza e legittimità del giudizio impugnato;

preso altresì atto che con scritto 12/13.04.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare ed ha chiesto la conferma integrale della propria decisione 17.03.2017;

visto inoltre lo scritto 14/18.04.2017 del giudice Siro Quadri della Pretura penale, Bellinzona, con cui ha dichiarato di non avere osservazioni da presentare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   In data 24.05.2012 (inc. PP __________) il giudice dell Pretura penale Siro Quadri, ha riconosciuto RE 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (per aver circolato con il proprio motoveicolo ad una velocità di 35 km/h superiore al vigente limite di velocità di 50 km/h) e lo ha condannato (in contumacia) alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di CHF 30.-- ciascuna (corrispondente a complessivi CHF 450.--), sospese condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre alla multa di CHF 900.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 9 giorni.

                                         Ciò a conferma del decreto d’accusa emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini il 22.11.2010 (DA __________), contro cui RE 1 ha interposto tempestiva opposizione, senza poi presentarsi al successivo dibattimento pubblico indetto dal giudice della Pretura penale.

                                         La decisione 24.05.2012 della Pretura penale è passata in giudicato il 30.08.2012.

                                  b.   Con conteggio 31.08.2012 l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) ha richiesto al qui reclamante il pagamento della multa di CHF 900.--, oltre tasse e spese, di cui alla sentenza 24.05.2012 della Pretura penale, rendendolo attento della facoltà di cui all’art. 36 CP (AI 1, inc. GPC __________).

                                         Rimasta tuttavia impagata la multa, l’UIPA ha avviato la procedura d’incasso, che essendo sfociata il 20.01.2014 in un attestato di carenza beni per complessivi CHF 1'694.50, ha chiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, con lettera 23.01.2014, di procedere con l’esecuzione della corrispondente pena detentiva sostitutiva (AI 1, inc. GPC __________).

                                   c.   Nel seguito con decreto d’accusa 18.01.2016 (passato in giudicato il 18.02.2016) il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 30.-- ciascuna (pari a complessivi CHF 2'700.--), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, oltre alla multa di CHF 500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 5 giorni. Ciò avendolo riconosciuto colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per fatti risalenti all’ottobre 2015 (DA __________).

                                  d.   In data 22.08.2016 l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi ha segnalato al qui reclamante la commutazione della multa di CHF 900.-- (di cui alla sentenza 24.05.2012) in 9 giorni di pena detentiva da espiare, e nel contempo lo ha invitato a prendere contatto con l’Ufficio medesimo entro e non oltre il 12.09.2016, al fine di concordare tempi e modalità di espiazione.

                                         Il magistrato lo ha altresì reso attento della facoltà di provvedere in ogni momento al pagamento della multa onde evitare l’espiazione della pena detentiva sostitutiva, e che, in assenza di una sua presa di posizione, sarebbe stato convocato d’ufficio o, se del caso, sarebbe stato emanato nei suoi confronti un ordine di arresto (AI 4, inc. GPC __________).

                                   e.   In data 12.09.2016 all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi è pervenuto il certificato medico 31.08.2016 del dr. __________, in cui viene attestata l’inabilità al 100% di RE 1 a far tempo dall’1.02.2014 (e continua), per malattia (AI 5, inc. GPC __________).

                                    f.   Preso atto del suddetto certificato medico, l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi in data 12.09.2016 ha comunicato al qui reclamante che “la procedura resterà sospesa fino al 13 marzo 2017, data entro la quale dovrà prendere contatto con questo Ufficio al fine di determinare la modalità di esecuzione della pena”. Il magistrato lo ha altresì reso attento che in caso di silenzio da parte dello stesso, ne sarebbe seguita la convocazione d’ufficio presso il Penitenziario cantonale (AI 6, inc. GPC __________).

                                         Il suddetto scritto, inviato per raccomandata, non è stato ritirato dal reclamante ed è quindi ritornato il 22.09.2016 all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, una volta scaduto il termine di giacenza (AI 7, inc. GPC __________). Lo stesso è quindi stato rispedito per posta A.

                                  g.   Nel frattempo, l’UIPA ha inviato (per raccomandata) al reclamante il conteggio relativo al pagamento della multa di CHF 500.-- (oltre tasse e spese) decretata il 18.01.2016 dal Ministero pubblico, il cui sollecito, pure inviato per raccomandata il 14.04.2016, è ritornato al mittente con l’indicazione “non ritirato”.

                                         L’UIPA ha quindi avviato la relativa procedura d’incasso, che si è conclusa con l’emissione il 16.11.2016 di un attestato di carenza beni per complessivi CHF 1'304.40. Di conseguenza tale ufficio, con lettera 17.11.2016, ha chiesto all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi l’esecuzione della corrispondente pena detentiva sostitutiva (AI 8, inc. GPC __________).

                                  h.   Con decisione 17.03.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, constatato come il reclamante non ha dato seguito alla presa di contatto richiesta nella lettera 12.09.2016 e richiamate le condanne di cui alla sentenza 24.05.2012 della Pretura penale e al decreto d’accusa 18.01.2016, ha ordinato il collocamento iniziale di in sezione aperta (stante la di lui cittadinanza svizzera e la tipologia dei reati).

                                         Il magistrato, evidenziato che le multe di CHF 900.-e di CHF 500.-- sono state commutate in complessivi 14 giorni di pena detentiva sostitutiva, ha quindi fissato al 7.04.2017 il giorno in cui RE 1 avrebbe dovuto presentarsi al Settore immatricolazioni del carcere giudiziario La Farera per l’inizio dell’espiazione della pena. Espiazione che avrebbe avuto termine il 16.04.2017.

                                         Con riguardo al certificato medico del dr. __________ – attestante l’inabilità del reclamante al 100 % per malattia a partire dall’1.02.2014 – il magistrato ha precisato che “l’interessato è informato che all’entrata sarà sottoposto a visita medica, ne discende che sarà il medico dello stabilimento penitenziario che determinerà eventuali motivi di non carcerabilità” (decisione 17.03.2017, p. 2 consid. 8).

                                         Ritenuto che la decisione 17.03.2017, inviata per raccomandata all’indirizzo del reclamante a __________ (__________), è ritornata all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi il 22.03.2017 con l’indicazione “partito senza lasciare indirizzo”, la stessa gli è stata rispedita per posta A il 24.03.2017. Invio questo che è nuovamente ritornato al mittente con l’indicazione “partito senza lasciare indirizzo” (AI 11, inc. GPC __________).

                                    i.   In data 27.03.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha quindi richiesto la pubblicazione di un mandato d’accompagnamento su RIPOL, scadente il 24.05.2017 (AI 13, inc. GPC __________).

                                    l.   Il giorno successivo RE 1 ha preso contatto telefonico con l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi spiegando la sua situazione e segnalando il suo nuovo indirizzo a __________ (nota telefonica, AI 17, inc. GPC __________).

                                 m.   Dopodiché, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha notificato, con invio raccomandato (risultato essere ritirato il 29.03.2017) al nuovo recapito del reclamante la decisione 17.03.2017 e con scritto 28.03.2017 ha revocato il mandato d’accompagnamento su RIPOL (AI 17 inc. GPC __________).

                                  n.   Con lettera 5.04.2017 – inviata al giudice dei provvedimenti coercitivi e poi trasmessa per competenza a questa Corte – RE 1 insorge contro la decisione di collocamento iniziale del 17.03.2017, evidenziando il suo cattivo stato di salute (comprovato dal certificato medico del dr. __________), e peggiorato con l’età, come pure le sue precarie condizioni economiche. Postula quindi il rinvio di 2-3 mesi dell’inizio dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva, in quanto ciò gli permetterebbe, probabilmente, di provvedere al pagamento delle multe, quantomeno magari in modo rateale. Ciò tenuto conto che con decisione 7.12.2016 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità, Bellinzona, a decorrere dall’1.02.2015 gli ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita d’invalidità con grado AI del 62 %, mentre che l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, con decisione 28.03.2017 gli ha concesso una prestazione assistenziale di CHF 986.-- per il periodo dall’1.03.2017 al 31.03.2017. Indennità queste che tuttavia, a quel momento, non avrebbe ancora percepito (allegati al reclamo 4/5.04.2017).

                                  o.   Con scritto 7.04.2017 di trasmissione del reclamo, il giudice dei provvedimenti coercitivi, riepilogato l’iter di notifica al reclamante della decisione di collocamento del 17.03.2017, ha chiesto che non venisse concesso l’effetto sospensivo in considerazione dell’imminente termine di prescrizione della pena di cui alla sentenza 24.05.2012 della Pretura penale, postulando nel contempo la reiezione del gravame.

                                  p.   In data 10.04.2017 questa Corte ha concesso alla suddetta impugnativa effetto sospensivo.

                                  q.   Con scritto 12/13.04.2017 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha comunicato di non avere particolari osservazioni da proporre, postulando nel contempo la reiezione del reclamo, posto come la decisione impugnata sia legittima e giuridicamente inattaccabile. Pure il giudice della Pretura penale, Siro Quadri, con lettera 14/18.04.2017 ha comunicato di non presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte.

                                   r.   Con lettera 12.04.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rilevato di non presentare osservazioni particolari, rinviando al proprio scritto di data 7.04.2017 e ribadendo la reiezione del gravame.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l’1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

                                         Nel caso in disamina, il giudice dei provvedimenti coercitivi, conformemente all’art. 36 cpv. 1 CP, è intervenuto quale autorità d’esecuzione di due multe (inflitte dalla Pretura penale risp. dal Ministero pubblico) rimaste impagate anche dopo le relative procedure d’esecuzione forzata. Il magistrato dunque, in veste di giudice dell’applicazione della pena, in forza all’art. 76 CP, è stato chiamato a statuire giusta l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM sul collocamento iniziale del qui reclamante, stabilendo l’inizio e la fine dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva.

                                         Contro tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

                                         1.2.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.3.

                                         Il gravame è stato inoltrato il 5.04.2017 (al giudice dei provvedimenti coercitivi, che l’ha poi trasmesso, per competenza, a questa Corte, alla quale è pervenuto il 10.04.2017) contro la decisione 17.03.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi. Decisione questa notificata una prima volta al reclamante all’indirizzo di __________ (__________) senza successo e nel seguito, dopo la presa di contatto di RE 1, ancora una volta al di lui nuovo recapito di __________ tramite invio raccomandato, che è stato ritirato il 29.03.2017. Ne risulta che il presente reclamo è tempestivo.

                                         RE 1 quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Accertato che il reclamo è tempestivo come pure rispettoso delle esigenze di forma, di motivazione e di legittimazione, occorre ancora verificare se le censure sollevate dal reclamante sono ricevibili davanti a questa Corte.

                                   2.   Il reclamante, posta in rilievo la propria precaria situazione finanziaria e di salute, chiede in questa sede “di spostare l’appuntamento al «albergo stampa» per 2-3 mesi, magari riesco poi di pagare le multe, o forse a rate” (reclamo 5/10.04.2017).

                                         La Corte dei reclami penali, come visto ai considerandi che precedono, è l’autorità di ricorso ex art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM contro le decisioni rese dal giudice dell’applicazione della pena nei casi di cui all’art. 10 lettere da c) a k) LEPM e fra questi il collocamento iniziale del condannato in forza all’art. 10 lit. h LEPM. Essa in particolare interviene quale ultima istanza cantonale ed è chiamata a verificare se il collocamento (iniziale) ordinato dal giudice dei provvedimenti coercitivi rispetta i presupposti fissati all’art. 76 CP, secondo cui le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2). In altre parole, in base a tale normativa federale, il condannato ha da essere collocato in sezione aperta a meno che presenta un rischio di fuga e/o di recidiva. Condizioni queste ultime che non devono essere realizzate cumulativamente (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

                                         Come accertato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella sua decisione resa il 17.03.2017, ritenuto che RE 1 è cittadino svizzero radicato sul nostro territorio, non si ravvede in concreto un pericolo di fuga. Nemmeno è valutabile un pericolo di recidiva, in considerazione della tipologia dei reati commessi da quest’ultimo, così che il collocamento in sezione aperta – peraltro di per sé non contestato dal reclamante – è conforme alle condizioni poste dall’art. 76 CP. Questione questa, che rientra nella sfera di competenza di questa Corte, e che non può che essere confermata.

                                         Non compete invece a questa Corte la facoltà di determinare l’inizio e i termini dell’espiazione di una pena, per la quale è competente il giudice dei provvedimenti coercitivi, in veste di giudice dell’applicazione della pena ex art. 3 del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito REPM).

                                         Pertanto, nella misura in cui il reclamo riguarda tale questione, lo stesso risulta irricevibile.

                                         Pure irricevibile è il reclamo, laddove chiede la (eventuale) sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva rispettivamente la rateizzazione del pagamento delle multe dovute dal reclamante.

                                         Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorità giudiziaria.

                                         Il pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive (art. 363 cpv. 2 CPP).

                                         Costituiscono decisioni giudiziarie indipendenti successive quelle che modificano una precedente sentenza in materia di pene o di misure; fra queste l’inflizione di una pena detentiva sostitutiva ex art. 36 CP e la commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria e detentiva ex art. 39 CP (Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 363 CPP n. 1).

                                         Da quanto sopra deriva che, di regola, in caso di decisioni relative a persone condannate con sentenza giudiziaria, la competenza in caso di decisioni indipendenti successive spetta al giudice che ha pronunciato le precedenti sentenze, sotto riserva delle scelte organizzative cantonali. Il legislatore ticinese ha espressamente fatto uso di questa riserva, così che all’art. 10 cpv. 1 lit . a e b LEPM ha trasferito le facoltà previste dall’art. 36 cpv. 3 CP e dall’art. 39 cpv. 1 CP al giudice dell’applicazione della pena risp. al giudice dei provvedimenti coercitivi in forza all’art. 73 LOG (Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 363 CPP n. 4). Contro tali decisioni rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi è dato reclamo alla Corte di appello e di revisione penale (art. 12 cpv. 1 lit. a LEPM).

                                         Nel caso invece di decisioni a carico di una persona condannata con decreto d’accusa o per contravvenzione, la competenza è riservata esclusivamente all’autorità che ha emanato la precedente sanzione e non al giudice delle misure coercitive (Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 363 CPP n. 6). Quindi il Ministero pubblico risp. la Pretura penale in caso di decisioni rese su opposizione al decreto d’accusa (contro cui è dato reclamo alla Corte di appello e di revisione penale), e all’autorità penale delle contravvenzioni (contro cui è possibile interporre reclamo davanti a questa Corte).

                                   3.   3.1.

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

                                         3.2.

                                         Giusta l’art. 42 cpv. 4 CP oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP.

                                         Tale normativa è applicabile in caso di sanzioni che presentano la cosiddetta problematica delle interfacce (“Schnittstellenproblematik”), ossia la problematica della delimitazione tra contravvenzioni e delitti. È il caso in materia di circolazione stradale.

                                         In altre parole si vuole così evitare di svantaggiare l’autore di una contravvenzione, sanzionata con una multa (che non può mai essere sospesa condizionalmente in forza all’art. 105 cpv. 1 CP), rispetto all’autore di un delitto, condannato ad una pena generalmente comminata con il beneficio della sospensione condizionale.

                                         L’art. 42 cpv. 4 CP, giustificato da ragioni di prevenzione generale e speciale, permette dunque di combinare una pena detentiva, una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità sospese condizionalmente, con una pena (addizionale) ferma, che può essere una pena pecuniaria senza condizionale o la multa (CP, Petit commentaire, art. 42 CP n. 27 ss; BSK Strafrecht I –R.M. SCHNEIDER/R. GARRE’, op. cit., art. 42 CP, n. 103 ss).

                                         In tale ambito questa norma lascia al giudice un grande potere d’apprezzamento, tanto che egli, in teoria, per tale cumulo potrebbe raddoppiare l’ammontare massimo di una pena pecuniaria da 360 a 720 aliquote giornaliere, di cui la metà sospesa condizionalmente.

                                         La Corte suprema è quindi intervenuta ponendo dei limiti: in caso di cumulo di pene ex art. 42 cpv. 4 CP, la pena detentiva sospesa condizionalmente riveste un’importanza notevole, mentre la pena pecuniaria senza condizionale risp. la multa solo secondaria (DTF 134 IV 1 e 8 consid 4.5.2.). Ciò che risulta anche dalla sistematica dell’art. 42 cpv. 4 CP, che mostra come la pena pecuniaria ferma sia una semplice pena accessoria (DTF 135 IV 189 consid. 3.3.). Pertanto dalla combinazione delle diverse pene non deve derivare un aggravamento della pena o conseguire la condanna ad una pena aggiuntiva (DTF 134 IV 8 consid. 4.5.2; 135 IV 189 consid. 3.3.).

                                         La pena pecuniaria (primaria), sospesa condizionalmente, cumulata ex art. 42 cpv. 4 CP con la pena pecuniaria ferma (secondaria), insieme devono costituire una sanzione commisurata alla colpa dell’autore. Ciò significa che il totale delle aliquote giornaliere deve corrispondere alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 60 consid. 7.3.2.).

                                         Per tenere conto del carattere accessorio delle pene cumulate il Tribunale federale ha ritenuto giustificato in linea di principio fissare il loro limite superiore a un quinto rispettivamente al 20 % delle pene di base (DTF 135 IV 188 ss).

                                         Deroghe a questa regola sono immaginabili in caso di pene di lieve entità, per evitare che la pena cumulata (secondaria) assuma un valore puramente simbolico (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4.).

                                         3.3.

                                         Nel caso che qui ci occupa, la multa di CHF 900.-- di cui alla sentenza 24.05.2012 della Pretura penale, ed inflitta a RE 1, in quanto autore colpevole del reato di grave infrazione alle norme della circolazione (delitto previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr), sgorga dall’applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP.

                                         Come tale è applicabile la giurisprudenza federale esposta al precedente considerando.

                                         Ritenuto che la pena pecuniaria (principale) comminata è di 15 aliquote giornaliere (da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 450.--), mentre che alla multa di CHF 900.-- (pena secondaria cumulata) corrispondono 9 giorni di pena detentiva sostitutiva (a cui corrispondono 9 aliquote giornaliere), la stessa risulta eccedere il suddetto limite del 20%.

                                         Questa Corte, chiamata ad applicare il diritto d’ufficio, deve pertanto annullare la decisione qui impugnata del giudice dei provvedimenti coercitivi, nella misura in cui la pena detentiva sostitutiva che il qui reclamante è chiamato ad espiare, tien conto della multa sproporzionata di CHF 900.--.

                                         Gli atti vengono quindi ritornati al magistrato, affinché, facendo capo alle competenze delle autorità interessate, RE 1 venga chiamato ad eseguire una pena detentiva sostitutiva corrispondente alla sua colpa.

                                   4.   Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è parzialmente accolto. Visto l’esito del gravame, la particolarità del caso concreto nonché la difficile situazione finanziaria del reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. 439 CPP, 76 ss CP, la LEPM, il REPM, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto.

                                         §      La decisione 17.03.2017 qui impugnata viene annullata e gli atti vengono ritornati al giudice dei provvedimenti coercitivi ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

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Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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