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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.09.2017 60.2017.184

22 settembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·808 parole·~4 min·2

Riassunto

Reclamo per denegata e/o ritardata giustizia del procuratore pubblico: non ammessa

Testo integrale

Incarto n. 60.2017.184  

Lugano 22 settembre 2017/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 27/31.7.2017 presentato da

RE 1

per ritardata e/o denegata giustizia in riferimento al procedimento penale di cui all’incarto MP __________ condotto dal procuratore pubblico Roberta Arnold;

ritenuto che, visto l’esito prevedibile del gravame, non sono state chieste osservazioni al procuratore pubblico e neppure è stato ordinato uno scambio di allegati;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che in data 15.6.2016 il marito della reclamante, avvocato, ha presentato una denuncia/querela a carico di____________________ in relazione ad un pignoramento a carico di quest’ultimo disposto dall’Ufficio esecuzioni di Lugano;

                                         che in data 17.6.2016 il procuratore pubblico Roberta Arnold ha aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di __________ per titolo di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale (art. 169 CP) e sottrazione di cose requisite o sequestrate (art. 289 CP);

                                         che in data 10.8.2016 il denunciato/querelato __________ è stato sentito dal segretario giudiziario (AI 8, inc. MP __________);

                                         che in data 16.8.2016 il procuratore pubblico ha notificato alle parti il decreto di chiusura dell’istruzione, prospettando l’emanazione di un decreto d’abbandono (AI 10, inc. MP __________);

                                         che in data 18.10.2016 il segretario giudiziario avrebbe indicato al denunciante/querelante che la sua denuncia sarebbe stata prematura, non essendo ancora terminato il periodo di validità del pignoramento del reddito da attività indipendente (nota all’incarto, AI 13, inc. MP __________                 che successivamente, il marito della reclamante ha più volte interpellato per iscritto il Ministero pubblico (da AI 14 a AI 18, inc. __________

                                         che in data 22.5.2017, dopo la scadenza del periodo di pignoramento del reddito da attività indipendente (marzo 2017), l’Ufficio esecuzioni di Lugano ha presentato una denuncia penale a carico di __________ per titolo di distrazione di quote di reddito da attività indipendente pignorate (art. 169 CP), ciò che ha indotto il procuratore pubblico ad aprire un nuovo procedimento penale di cui all’inc. MP __________;

                                         che con reclamo 27/31.7.2017 la qui reclamante (intervenendo in sostituzione del marito che si troverebbe in una “grave fase di salute”), si è rivolta a questa Corte rimproverando al procuratore pubblico di non aver dato seguito adeguato alla denuncia/querela del marito;

                                         che questa Corte ha richiamato l’incarto MP __________, che gli è stato prontamente trasmesso (unitamente all’incarto MP __________);

                                         che di principio, ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, sancito positivamente dall'art. 29 cpv. 1 Cost., impone che le autorità giudiziarie evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa. Si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti, ritenuto infine che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo dell’autorità e può essere violato “même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54);

                                         che, esaminati gli atti, non sono dati gli estremi del diniego di giustizia con riguardo al procedimento penale di cui all’inc. MP __________;

                                         che, in ogni modo, a seguito dell’intervenuta scadenza del periodo di pignoramento del reddito da attività indipendente e della conseguente presentazione di una denuncia dell’Ufficio esecuzioni di Lugano (con l’apertura del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, nel quale sono stati assunti in data 8.8.2017 anche gli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________) questa Corte auspica una decisa accelerazione della trattazione dei due procedimenti;

                                         che il reclamo, pertanto, è respinto nel merito;

                                         che, vista la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

viste le norme applicabili, in particolare gli art. 393 ss. CPP,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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