Incarto n. 60.2017.159
Lugano 2 novembre 2017/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 26/27.6.2017 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
la decisione 13.6.2017 emanata dal procuratore pubblico Antonio Perugini mediante la quale ha respinto la sua istanza 9.6.2017 di nomina a difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, __________, nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di coazione, subordinatamente minaccia, lesioni semplici, vie di fatto e infrazioni alla Legge federale sulle armi (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 10/11.7.2017 e l’ulteriore scritto 21/22.8.2017 del procuratore pubblico, mediante i quali postula la reiezione del gravame, rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte;
visti gli scritti 12/14.7.2017, 27.7.2017 e 17/18.8.2017 di RE 1, con cui trasmette ulteriore documentazione a questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 3.5.2016 __________ ha querelato/denunciato RE 1, suo coniuge dal quale a partire da quel momento vive separata, per il titolo di lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minaccia e coazione, in relazione a dei fatti avvenuti, a __________, presso l’abitazione coniugale, dal mese di marzo 2015 al mese di febbraio 2016 (cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 9.5.2016, AI 1, inc. MP __________).
b. Con scritto 9.5.2016 l’avv. PR 1 ha notificato al Ministero pubblico di patrocinare RE 1 nell’ambito del suddetto procedimento penale, chiedendo altresì l’accesso agli atti (AI 2).
c. Con decreto 27.5.2016 il procuratore pubblico ha aperto l’istruzione penale nei confronti di RE 1 per il titolo di coazione, subordinatamente minaccia, lesioni semplici, vie di fatto e infrazione alla Legge federale sulle armi (AI 4).
d. Dopo le dichiarazioni di __________, rese in sede di interrogatorio 30.6.2016 (AI 15), RE 1 è stato interrogato in data 16.8.2016, in veste di imputato, anche per i reati di coazione sessuale ripetuta, violenza carnale ripetuta, coazione ripetuta e minacce, in relazione a quanto avvenuto a __________ ed in __________, nel periodo marzo 2015 – febbraio 2016 (cfr. AI 16).
e. Con scritto 17.11.2016 l’avv. __________, in nome e per conto di __________, ha chiesto l’estensione del procedimento nei confronti di RE 1 per il titolo di ascolto e registrazione di conversazioni estranee (cfr. AI 22).
f. Con istanza 9.6.2017 l’avv. PR 1 ha chiesto che il suo assistito fosse ammesso “al beneficio del gratuito patrocinio, siccome la sua situazione finanziaria non gli permette di far fronte alle spese di difesa”, allegando della documentazione a riprova di ciò (cfr. AI 31).
g. In data 13.6.2017 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza di cui sopra, asserendo innanzitutto che - in concreto - non sarebbe “più necessario nominare un difensore d’ufficio essendo RE 1 già provvisto di un difensore di fiducia” e che pertanto resterebbe da stabilire se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari (p. 2, AI 32). Al proposito ha ritenuto che, in base alla situazione finanziaria documentata, “appare pacifico come l’imputato possa far fronte pienamente alle dovute spese legali per la propria difesa disponendo del reddito e della sostanza sufficiente”; lo stesso percepirebbe un contributo alimentare mensile di CHF 3'300.-- e sarebbe comproprietario in ragione di ½ della particella no. __________ RFD __________ e di un immobile in __________, oltre che di due veicoli e di una motocicletta (p. 2, AI 32).
h. Con gravame 26/27.6.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione postulando la riforma del dispositivo nel senso che la sua istanza di gratuito patrocinio è accolta e quale patrocinatore d’ufficio è designato dall’1.6.2017 l’avv. PR 1. In subordine chiede di essere “ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in tutti i procedimenti penali in cui egli è imputato e che quale patrocinatore d’ufficio sia designato l’avv. PR 1” (reclamo 26/27.6.2017, p. 10). Chiede di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio anche per la procedura di reclamo.
Il reclamante, dopo aver ripreso la fattispecie concreta, ritiene che i “fatti non siano stati accertati in modo esatto e completo” (reclamo 26/27.6.2017, p. 4).
Indica la giurisprudenza e la dottrina in ambito di gratuito patrocinio, sostenendo che “il presupposto dell’indigenza processuale non è per forza identico a quello del minimo esistenziale vigente nel diritto esecutivo” e che “per quanto attiene alla sostanza (...) essa può essere impiegata per il pagamento delle spese giudiziarie e di patrocinio posto che sia già disponibile e realizzabile a corto termine, (...)” [reclamo 26/27.6.2017, p. 5].
Al proposito il magistrato inquirente avrebbe “omesso di considerare altri elementi determinanti attinenti all’effettiva situazione finanziaria e debitoria del reclamante” (reclamo 26/27.6.2017, p. 5), segnatamente tutte le spese correnti mensili dello stesso che ammonterebbero a circa CHF 4'432.40, di modo che il contributo alimentare percepito dalla moglie non sarebbe nemmeno sufficiente a coprire le suddette spese.
Inoltre, nei suoi confronti sarebbero pendenti procedure esecutive per diverse centinaia di migliaia di franchi.
Anche in merito alle proprietà fondiarie la situazione di RE 1 non sarebbe migliore. La sua quota di comproprietà dell’immobile di __________ è posta sotto sequestro dall’Ufficio esecuzioni di __________, la stessa non può quindi essere né gravata né alienata. Inoltre è l’ex abitazione coniugale, dove la querelante/denunciante, anch’essa comproprietaria in regime ordinario con il coniuge, vive insieme ai figli della coppia. Nel suddetto immobile è presente l’attività commerciale dei coniugi __________, la __________ di __________, che rappresenta l’unica fonte di reddito della famiglia. Alla luce di tali considerazioni il procuratore pubblico non avrebbe dovuto considerare tale comproprietà, “in quanto sostanza non disponibile o quantomeno non facilmente utilizzabile” (reclamo 26/27.6.2017, p. 8).
Medesimo discorso va fatto per il fondo sito in __________, del quale anche __________ è comproprietaria in ragione del 50% ed avrebbe “già rifiutato di permettere al marito di estendere il mutuo ipotecario (per avviare una sua attività in proprio), gravando ulteriormente il fondo di __________” (reclamo 26/27.6.2017, p. 8).
Quanto alle vetture ed alla moto di proprietà di RE 1, le stesse “sono attualmente oggetto di un blocco deciso in via cautelare dal Pretore di __________, e pertanto non possono essere considerati tra la sostanza disponibile nella valutazione dell’ammissione al gratuito patrocinio” (reclamo 26/27.6.2017, p. 9).
Conclude ritenendo che i procedimenti penali che lo coinvolgono in veste di imputato, “si estendono altresì ai reati di violenza carnale e coazione sessuale, che, data la loro natura e gravità, sottostanno alla difesa obbligatoria” e che secondo la giurisprudenza - “nulla osta a che il difensore di fiducia possa essere nominato difensore d’ufficio se è dato un caso di difesa obbligatoria e la situazione finanziaria iniziale dell’imputato, quella cioè presente al momento del conferimento del mandato di fiducia, è mutata nel tempo (...). Se sussiste un caso di difesa obbligatoria e la difesa di fiducia non può più essere protratta in difetto della copertura dei costi, allora deve essere nominata una difesa d’ufficio, dove l’imputato mantiene il proprio diritto incondizionato di proporre qualcuno quale difensore, che può essere respinto soltanto in presenza di motivi giustificati” (reclamo 26/27.6.2017, p. 9).
Delle ulteriori argomentazioni, così come dei documenti inviati a questa Corte, si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 26/27.6.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 13.6.2017 del procuratore pubblico, è tempestivo e proponibile (BSK StPO I ‒ N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP n. 32).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale imputato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Giusta l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP chi dirige il procedimento dispone di una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.
2.2.
2.2.1.
L’imputato è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).
Determinante, al fine di stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari per il procedimento penale, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda (N. OBER-HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio.
2.2.2.
Se, fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24). L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un tempo prevedibile.
Il patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire il suo costo della vita (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 26).
2.3.
Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.
2.3.1.
Il caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).
Per valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).
Da tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480 ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata di caso bagatella.
2.3.2.
Il caso deve poi presentare delle difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 CPP).
Al fine di effettuare tale esame, non va dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 40). Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 132 CPP n. 16).
2.4.
Queste disposizioni codificano la costante prassi del Tribunale federale in materia di diritto all’assistenza giudiziaria gratuita nel contesto di un procedimento penale, derivante dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU (sentenze TF 1B_477/2011 del 4.1.2012 consid. 2.2. e 1B_195/2011 del 28.6.2011 consid. 3.2.).
3. Nella fattispecie in esame, non è in discussione la necessità per RE 1 di essere assistito da un patrocinatore nell’ambito del procedimento penale nei suoi confronti, essendo lo stesso imputato – tra gli altri – (anche) di reati gravi.
Il magistrato inquirente ha quindi valutato unicamente i mezzi finanziari di RE 1, ritenendo - mediante la decisione impugnata - che lo stesso, in base alla documentazione allegata, avrebbe la possibilità di “far fronte pienamente alle dovute spese legali per la propria difesa disponendo del reddito e della sostanza sufficiente” ed ha quindi respinto la sua richiesta di nomina - a difensore d’ufficio dell’avv. PR 1 (p. 2, AI 32).
Di totale diverso parere è il tenore del gravame, che sostiene l’assenza dei mezzi necessari per una sua difesa.
Alla luce di quanto emerge dagli atti e che verrà esposto in seguito, la situazione finanziaria e personale di RE 1 non risulta sufficientemente chiarita, sì che questa Corte possa determinarsi con cognizione di causa.
4. 4.1.
Dagli atti risulta innanzitutto che, il 22.7.2016, RE 1 ha venduto una __________, per la cifra di CHF 60'000.-- (cfr. doc. in AI 31)
Dallo scritto 22.9.2016 del patrocinatore del reclamante (cfr. in AI 31), alla Pretura del distretto di __________, risulta che la cifra di CHF 60'000.-- ricavata dalla vendita della __________, è servita per estinguere - almeno in parte - i debiti contratti tra maggio e agosto 2016, in particolare:
“a) EUR 7'000.- per lavori eseguiti all'interno dell'abitazione in
__________ (...),
b) EUR 5'000.- quale rimborso di un prestito ottenuto da un amico (...),
c) circa CHF 36'000.- per l'acquisto di una vettura in sostituzione
di quelle venduta, con cui egli possa viaggiare con i figli (...),
d) CHF 677.30 per l'assicurazione della motocicletta (...),
e) CHF 11'000.- ca. per le spese di patrocinio nella pratica civile
(...).
Oltre a queste spese egli ne ha avute altre in particolare in agosto, quando la moglie non ha pagato il contributo di mantenimento in suo favore. Si tratta ad es. dell'assicurazione dell'automobile e dell'imposta di circolazione, che sono state anche pagate con i rimborsi ricevuti dall'assicurazione e dalla sezione della circolazione, oppure altre spese di patrocinio (in particolare per il procedimento penale avviato contro di lui dalla moglie)” [cfr. scritto 22.9.2017 in AI 31].
In sostituzione della vettura __________ venduta, il 21.7.2016, RE 1 ha acquistato una __________, per la cifra di - come detto - CHF 36'000.-- (cfr. doc. in AI 31).
Non è immediatamente chiaro come il reclamante abbia potuto, viste le asserite ristrettezze finanziarie in cui verserebbe, acquistare l’automobile di cui sopra prima della vendita della __________.
4.2.
In data 14.10.2016 RE 1 ha poi venduto una __________ per la cifra di CHF 35'500.-- (cfr. doc. in AI 31).
A seguito di tale seconda vendita lo stesso, sempre in data 14.10.2016, ha acquistato - a contanti - una __________ per la cifra di CHF 30'000.-- (cfr. doc. in AI 31).
Risulta poi che RE 1 ha “dovuto utilizzare l’importo in denaro ricavato dalla vendita della __________ per il suo sostentamento (tra cui anche le prestazioni del suo legale, per cui l’11 novembre 2016 ha versato quasi CHF 6'000.-; ma vi sono ancora fatture scoperte) e per quello dei figli durante i diritti di visita, in particolare quello durante le vacanze per Ognissanti, in cui padre e figli sono stati in __________ (biglietti per il traghetto tra __________ e la __________ per i figli - andata e ritorno - e per sé – tre viaggi, nel complesso di circa EUR 1'000.-), oltre che per pagare le spese delle automobili e della motocicletta” [cfr. scritto 6.12.2016 dell’avv. PR 1 alla Pretura del distretto di __________, in AI 31].
Anche in questo caso non è chiaro come il reclamante abbia potuto affrontare le spese indicate dal suo legale, con un disavanzo di CHF 5'500.-- tra la vendita della __________ ed il successivo acquisto della __________.
Neppure chiaro il motivo per cui RE 1 avrebbe acquistato una seconda vettura, quando già in possesso della __________, acquistata il 21.7.2016 proprio per “viaggiare con i figli” (cfr. scritto 22.9.2017 in AI 31).
Alla seconda vettura va aggiunta anche una motocicletta.
4.3.
Va pure chiarita la circostanza secondo cui, come risulta dal doc. S allegato al presente gravame (cfr. anche doc. in AI 31), in data 2.3.2017, entrambi i coniugi __________ (separati giudizialmente dal 15.7.2016, cfr. doc. D allegato al reclamo), sono stati fermati dagli agenti delle guardie di confine, a bordo del veicolo __________ targato __________, nelle retrovie del valico doganale di __________, ed è stato accertato – in capo agli stessi – un’omessa dichiarazione relativa a kg 47.3 di derrate alimentari. Mediante istruttoria, l’Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), ha accertato che “nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2017, parte delle merci utilizzate per l’attività dell’EP (ndr: l’esercizio pubblico __________, __________, di proprietà e gestito dalla moglie del reclamante) citato sopra, sono state acquistate all’estero dai Signori RE 1 e/o __________. Questi ultimi hanno immesso suddetta merce nel territorio elvetico, (...), omettendo d’annunciarla per l’imposizione all’Autorità doganale. La merce importata in omissione delle formalità doganali era caricata sul veicolo __________ immatricolata __________. (...). Da ultimo si precisa che l’ultima infrazione accertata risale al 28.2.2017, (...)” (cfr. doc. S allegato al gravame).
Tale circostanza va chiarita alla luce del fatto che la vendita, da parte di RE 1, di una __________ sarebbe avvenuta il 14.10.2016 (cfr. consid. precedente).
4.4.
Non è neppure chiaro dove risiede abitualmente il qui reclamante. Alcune fatture indicano come indirizzo dello stesso, __________ a __________, presso lo studio legale del patrocinatore (ad esempio la fattura 12.11.2016 della __________, all’assicurazione veicoli, cfr. doc. H, allegato al reclamo; fattura 28.2.2017 del Comune di __________, doc. R allegata al reclamo; nonché i precetti esecuti, plico doc. P allegato al reclamo). Altre fatture gli sono state recapitate (ancora) presso il domicilio coniugale a __________ (ad esempio le fatture di cassa malati da aprile a giugno 2017, cfr. doc. 4, inc. CRP; fattura 22.7.2016 della Sezione della circolazione di __________, doc. I allegato al reclamo).
Dal “Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”, rilasciato dal Comune di __________ l’11.8.2017, risulta come lo stesso – in Ticino – risiederebbe presso la sorella, __________, a __________ (cfr. doc. 6a, inc. CRP).
Al proposito, agli atti, vi è tuttavia la dichiarazione (non datata) della sorella del reclamante con cui afferma che RE 1, gli verserebbe CHF 500.- “mensili (in contanti) per vitto e alloggio”, “ogni qualvolta si ritrova presso la mia dimora” [cfr. doc. F allegato al reclamo], ciò che lascia intendere che, RE 1, non avrebbe la sua dimora abituale presso la sorella, ma che sarebbe una presenza sporadica presso il di lei domicilio. Neppure è rettamente comprovato l’avvenuto pagamento di una locazione.
Dal sistema di rilevamento dei dati anagrafici, il reclamante risulta tuttora domiciliato presso l’abitazione coniugale di __________.
L’accertamento relativo al domicilio di RE 1 si rende necessario per stabilire le effettive spese mensili a cui deve far fronte il reclamante. Dagli atti del procedimento risulta anche che il reclamante soggiorna spesso anche in __________.
4.5.
Neppure è chiaro se RE 1 svolga ora un altro lavoro e/o abbia percepito la prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
4.6.
Più in generale, nell’esame della situazione patrimoniale deve essere esaminato anche l’aspetto immobiliare e l’aspetto delle pendenze esecutive, se del caso con riferimento a possibili reati.
5. Visto quanto precede, la situazione reddittuale e patrimoniale del reclamante non è chiara. Vi sono degli aspetti che vanno maggiormente approfonditi per avere un quadro sufficiente per decidere.
Alla luce di ciò il reclamo interposto da RE 1 è evaso ai sensi dei considerandi.
L’inc. MP __________ è ritornato al procuratore pubblico affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia e spese, ridotte, seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Gli atti dell’inc. MP __________ sono rinviati al procuratore pubblico per i suoi incombenti.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera