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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.09.2017 60.2017.123

4 settembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·3,700 parole·~19 min·2

Riassunto

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge l'istanza di nomina di un difensore d'ufficio. caso bagatellare

Testo integrale

Incarto n. 60.2017.123  

Lugano 4 settembre 2017/mr  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera,

sedente per statuire sul reclamo 11/12.5.2017 presentato da

RE 1 rappr. da: RA 1  

  contro

la decisione 5.5.2017 emanata dal procuratore pubblico Raffaella Rigamonti, mediante la quale ha respinto la sua istanza 2.5.2017 tesa alla nomina quale difensore d’ufficio dell’avv. RA 1, __________, nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 22/23.5.2017 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame; nonché lo scritto 22/23.6.2017 con cui comunica di non avere particolari osservazioni di duplica da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

vista la replica 19/20.6.2017 di RE 1, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.    Nell’ambito dell’inchiesta di cui all’inc. MP __________, in data 15.2.2014, RE 1 è stata interrogata dalla polizia cantonale - in veste di imputata - per titolo di truffa e falsità in documenti, in relazione all’invio alla cassa malati __________, di fatture rilasciate da un’impiegata del centro estetico __________ - al fine di incassare rimborsi per prestazioni non dovute (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 4.4/2.5.2014, AI 3, inc. MP __________).

A suo carico è quindi stato aperto il procedimento di cui all’inc. MP __________.

b.    Con decreto 24.4.2017 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa, dinanzi alla Pretura penale del cantone Ticino, RE 1, siccome ritenuta colpevole di ripetuta truffa [“per avere, nel periodo settembre 2009 — agosto 2011, a __________ e __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, agendo in correità con __________, impiegata presso il centro estetico __________, __________, e __________ __________, ingannato con astuzia i funzionari della cassa malati __________, assicurazione di medicina complementare, preposta al pagamento di prestazioni della medicina complementare unicamente se effettuate da terapisti riconosciuti, affermando cose false e dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l'errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio della stessa, e meglio, per avere, accettato di far risultare, contrariamente al vero, su dodici fatture, anziché i trattamenti estetici da lei effettuati, tutti non riconosciuti dalla complementare della cassa malati, trattamenti di medicina complementare, in particolare linfodrenaggio, mai effettuati, in numero maggiore a quelli cui si è realmente sottoposta, segnatamente [omissis...]; trasmettendo personalmente alla cassa malati __________ le dodici fatture per trattamenti terapeutici (fatture ricevute da __________), sottacendo il fatto che dette fatture erano in realtà dei falsi, in quanto le prestazioni indicate sulle stesse non erano mai state effettuate (o lo sono state in minima parte), fatture fittizie la cui verifica per la cassa di medicina complementare __________ non era possibile (in quanto troppo onerosa) o per la quale RE 1 confidava non sarebbe stata effettuata, stante il rapporto di fiducia esistente tra il centro, il cliente e la citata assicurazione malattia per le cure complementari, riuscendo in tal modo a farsi versare dalla citata cassa malati __________ i relativi importi per complessivi CHF 10'786.15; permettendole così di ottenere un illecito profitto, consistente nel non dover pagare personalmente le fatture riferite a trattamenti puramente estetici, non riconosciuti dalle casse malati per medicina complementare, e permettendo così a __________ di ottenere anch'essa un illecito profitto, consistente nel fidelizzare il cliente, permettendogli di effettuare dei trattamenti estetici senza doverli pagare personalmente] e ripetuta falsità in documenti [per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate al punto precedente, agendo in correità con __________, impiegata presso il centro estetico __________ di __________, e __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, facendone in seguito uso a scopo di inganno, e meglio, per avere, allestito ovvero fatto allestire delle fatture fittizie, facendone poi uso a scopo d'inganno e meglio trasmettendole all'assicurazione medicina complementare __________, a cui era affiliata, documentazione fittizia allestita da __________ o dal personale del Centro estetico __________ di __________, che attestava, contrariamente al vero, che l'imputata si era sottoposta a terapie medicali riconosciute presso il centro, mentre in realtà RE 1 si era sottoposta a trattamenti estetici non riconosciuti, il tutto allo scopo di indurre la cassa malati di medicina complementare __________ a versare gli importi relativi a tali fatture (per complessivi CHF 10'786.15) a favore dell'assicurata, importi in seguito utilizzati per saldare le fatture scoperte e/o quale rimborso per quanto già versato a favore del Centro, permettendole così di ottenere un illecito profitto, consistente nel non dover pagare personalmente le fatture riferite a trattamenti non riconosciuti dalle casse malati, e permettendo così a __________ di ottenere anch'essa un illecito profitto, consistente nel fidelizzare il cliente, permettendogli di effettuare dei trattamenti estetici senza doverli pagare personalmente] {__________, AI 4}.

Il magistrato inquirente ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 40.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.--, sospendendo l'esecuzione della pena condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento della multa di CHF 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni. Il magistrato inquirente ha altresì disposto l’iscrizione della condanna al casellario giudiziario e la relativa eliminazione trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP (DA __________, AI 4).

c.    Con scritto 2/3.5.2017 l’avv. RA 1, già notificatasi patrocinatrice di RE 1 in data 18.2.2014 (AI 1), in nome e per conto della stessa, ha inoltrato formale opposizione al decreto di accusa di cui sopra.

Contestualmente il legale ha chiesto che l’imputata fosse posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con la sua nomina a difensore d’ufficio, ritenuto come la stessa non disporrebbe dei mezzi economici necessari per finanziare il suddetto procedimento e non sarebbe in grado di far valere i propri diritti autonomamente (AI 5).

d.    Con decisione 5.5.2017 il procuratore ha respinto l’istanza di nomina di cui sopra, ritenuto che la fattispecie concreta non riguarderebbe una caso di difesa obbligatoria ex art. 130 ss. CPP. Si tratterebbe di contro di un caso bagatella, che non presenterebbe difficoltà in fatto o in diritto cui l’imputata non potrebbe far fronte da sola (AI 6).

e.    Con gravame 11/12.5.2017 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento e la sua ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. RA 1 a suo difensore d’ufficio (reclamo 11/12.5.2017, p. 6).

La reclamante censura “la violazione del diritto nella forma dell’eccesso e abuso di potere di apprezzamento e l’accertamento inesatto dei fatti”, contestando innanzitutto la motivazione secondo cui la fattispecie concreta rientrerebbe nei casi bagatella (reclamo 11/12.5.2017, p. 3).

Riporta il disposto di cui all’art. 132 cpv. 2 CPP, precisando che “l’aggiunta dell’avverbio ’segnatamente’ porta a concludere che le due condizioni descritte dalla norma non sono tassative e di conseguenza altre valutazioni possono (e devono) entrare in considerazione” [reclamo 11/12.5.2017, p. 3-4].

                                       RE 1 lamenta il fatto che non sarebbe stato dato alcun peso alle sue circostanze personali: un’eventuale condanna “avrebbe infatti notevoli ripercussioni sulle possibilità di permanenza (...) nel nostro Paese (è infatti cittadina __________), ove, nel corso degli anni, ha creato una solida rete sociale personale e professionale e ove ha intenzione di continuare ad avere il centro dei propri interessi” (reclamo 11/12.5.2017, p. 4). Così come pure l’iscrizione al casellario giudiziale di un’eventuale condanna avrebbe serie ripercussioni sulla sua possibilità di proseguire il suo percorso professionale.

Un’ulteriore circostanza che dev’essere valutata è che, le imputate accusate in correità con la reclamante risultano essere rappresentate dai rispettivi difensori, ciò che comporterebbe una grave lesione del suo diritto ad un equo processo ex art. 29 cpv. 3 Cost e art. 6 cifra 3 lit. c CEDU.

La reclamante contesta infine l’asserzione del magistrato inquirente secondo cui la fattispecie in questione sarebbe priva di difficoltà fattuali e giuridiche, affermando che “la dottrina considera (...) che si sia in presenza di difficoltà oggettive quando la sussunzione compiuta lasci spazio a dubbi oppure si prospetti una possibilità di attenuazione della pena o impunità” (reclamo 11/12.5.2017, p. 5).

In merito al reato di falsità in documenti imputatole, la stessa afferma che non sarebbe “affatto pacifica la natura documentale degli scritti prodotti dalla reclamante”, di modo che la sussunzione effettuata dal procuratore pubblico “lascia certamente spazio ad ulteriori accertamenti e verifiche”; così come anche per il reato di ripetuta truffa, “occorrerà verificare puntualmente ogni fattura emessa e le relative prestazioni erogate, in modo da accertare se e in quale misura il reato prospettato si sia effettivamente consumato” (reclamo 11/12.5.2017, p. 5).

Delle ulteriori argomentazioni/replica, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà – se indispensabile – nei considerandi successivi.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato l’11/12.5.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 5.5.2017 del procuratore pubblico, con cui ha respinto la sua istanza di nomina a difensore d’ufficio dell’avv. RA 1, nell’ambito dell’inc. MP __________, è tempestivo e proponibile (BSK StPO I ‒ N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP n. 32).

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, destinataria della decisione impugnata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio a tenore del quale è stata respinta la sua istanza tendente all’ottenimento del difensore d’ufficio (CR CPP – M. HARARI / T. ALIBERTI, art. 132 CPP n. 11).

                                         Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         Ai sensi dell’art 132 cpv. 1 lit. b CPP, chi dirige il dibattimento dispone una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         L’imputato è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).

Determinante, al fine di stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari per il procedimento penale, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda (N. OBER-HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio.

                                         La designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il legale d’ufficio (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 470).

                                         2.2.2.

                                         Se, fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del procedimento penale (BSK StPO I– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24). L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un tempo prevedibile.

                                         Il patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire il suo costo della vita (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 26).

                                         2.3.

Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.

                                         2.3.1.

Il caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).

                                         Per valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).

                                         Da tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480 ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata di caso bagatella.

                                         2.3.2.

Il caso deve poi presentare delle difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 ).

Al fine di effettuare tale esame, non va dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 40). Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 132 CPP n. 16).

                                   3.   3.1.

                                         Si è detto in fatto che, con decisione 5.5.2017, il magistrato competente ha respinto l’istanza di RE 1 volta alla nomina - a suo difensore d’ufficio - dell’avv. RA 1, ritenuto che il caso in esame rientrerebbe nella definizione di caso bagatellare.

                                         A ragione.

                                         3.2.

                                         Ora, a prescindere dalla situazione economica di RE 1, nel caso concreto, per concedere un difensore d’ufficio difetta comunque, come verrà esposto di seguito, l’ulteriore presupposto della necessità di un rappresentante legale.

3.2.1.

Innanzitutto, contrariamente a quanto ritiene la reclamante, ci si trova confrontati ad un evidente caso bagatellare definito dall’art. 132 cpv. 3 CPP, avendo - come visto (cfr. consid. b.) -, il procuratore pubblico prospettato alla stessa la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 40.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che la multa di CHF 300.-- (DA __________).

3.2.2.

Inoltre, ad RE 1 vengono imputati i reati di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti, per avere - sostanzialmente - inviato alla cassa malati __________, dodici fatture, allestite dal personale di un centro estetico di __________, relative a prestazioni mai (o in parte) effettuate, ottenendo così (indebitamente) il rimborso della cifra di CHF 10'786.15 (DA __________).

La stessa è stata interrogata, in veste di imputata, in data 15.2.2014, dalla polizia cantonale. In tale occasione, dopo averle opportunamente ricordato i suoi diritti e i suoi doveri, le è stato altresì rammentato che, trattandosi di un caso ritenuto “bagatella” non vi era la necessità di un difensore d’ufficio. RE 1 ha dichiarato di aver compreso quanto spiegatole, precisando che non intendeva richiedere l’assistenza di un difensore.

Durante il suddetto interrogatorio, l’imputata - dopo aver brevemente esposto la sua situazione personale - ha fornito la sua versione dei fatti circa la conoscenza e relativa frequentazione del centro estetico di cui sopra, precisando i trattamenti effettuati presso lo stesso.

Ha poi riferito all’agente interrogante il sistema di fatturazione/inoltro alla cassa malati/rimborso delle prestazioni messo in atto dal centro estetico in relazione ai trattamenti ricevuti, specificando di non aver mai controllato le fatture stampate dalle dipendenti del centro in questione.

Alla stessa sono pure stati sottoposti degli allegati: segnatamente un documento riassuntivo redatto dalla polizia e concernente le 12 fatture inviate alla cassa malati al fine di ottenere il rimborso (all. 1), un plico di documenti concernenti le singole fatture riportate nello schema riassuntivo di cui sopra (all. 2), nonché un riassunto delle dichiarazioni di tre persone legate al centro estetico e riguardanti la sua persona (all. 3).

In merito al primo allegato l’imputata ha affermato di “aver attentamente visionato e compreso il contenuto del documento definito Allegato 1 da parte mia affermo che lo stesso è corretto e che pure le date riportate corrispondono ai cicli di terapia da me svolti”; mentre che in relazione al secondo allegato ha asserito che “dopo aver letto ogni singola fattura ed averne compreso il contenuto affermo che effettivamente queste sono le fatture che io firmavo a __________ e che poi lei inoltrava alla mia cassa malati, in merito non trovo nulla di particolare in questi documenti” (cfr. verbale di interrogatorio 15.2.2014, p. 6, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 4.4.2014, AI 3).

Per quanto concerne invece il terzo allegato, RE 1, ha fermamente contestato le dichiarazioni di due persone, specificando – in maniera chiara – di non essersi mai recata presso il citato centro al fine di effettuare cure di dimagrimento e estetica, ma di aver effettuato unicamente trattamenti per i suoi problemi fisici.

Ha infine preso atto, che in base alle sue dichiarazioni nonché sulla scorta della documentazione, veniva denunciata al Ministero pubblico per i reati di truffa e falsità in documenti (cfr. verbale di interrogatorio 15.2.2014, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 4.4.2014, AI 3).

3.3.

Ora, dal verbale di interrogatorio di cui sopra si evince che la qui reclamante è riuscita ad esporre la propria versione dei fatti, spiegando le sue ragioni adeguatamente ed esponendo la fattispecie concreta in modo chiaro e senza confusione.

Risulta inoltre che la stessa ha capito la fattispecie nella quale è coinvolta, confermando rispettivamente contestando altresì il contenuto degli allegati che le sono stati sottoposti.

3.4.

Alla luce di quanto sopra, la fattispecie concreta, che - come detto - rientra nei casi bagatellari per la pena proposta nel decreto d’accusa, non presenta difficoltà giuridiche o fattuali, per cui la qui reclamante necessita di essere patrocinata da un difensore d’ufficio.

Non va poi inoltre dimenticato che, come rettamente osservato dal magistrato inquirente, dopo il citato verbale non “è stato necessario procedere ad ulteriori accertamenti” (osservazioni 22/23.5.2017, p. 1).

Questa Corte ritiene dunque che RE 1 sarà perfettamente in grado di esporre nuovamente i fatti e far valere le proprie ragioni, così come fatto in occasione del suo interrogatorio, anche dinanzi alla Pretura penale, in caso di conferma del decreto di accusa __________ da parte del procuratore pubblico, senza l’assistenza di un legale.

3.5.

Nulla muta il fatto che, nell’ambito dell’incarto MP __________, gli altri imputati, in correità con RE 1, sono rappresentati dai rispettivi avvocati. Infatti, anche se è vero che tale circostanza potrebbe rientrare nei criteri che portano alla nomina di un difensore d’ufficio anche per le altre parti alla procedura, al fine di garantire la parità delle armi dinanzi alla giustizia (PC-CPP, art. 132 CP n. 24), non si tratta tuttavia di una regola imperativa. Le circostanze del caso concreto devono infatti essere apprezzate nel loro insieme, tenendo conto delle capacità dell’imputata, della complessità delle questioni di fatto e di diritto, delle particolarità che presentano le regole di procedura applicabili così come dell’incidenza di un’eventuale condanna per l’imputata.

In casu, il magistrato inquirente ha del resto osservato che agli imputati principali, in relazione all’attività del centro estetico __________, vengono rimproverate ipotesi di reato molto più gravi rispetto a quelle ipotizzate nei confronti della qui reclamante. Le fattispecie riferite ai suddetti imputati principali sono inoltre molto più complesse e di difficile ricostruzione, rispetto al caso che qui ci occupa. Questa Corte concorda con tale asserzione, ritenendo dunque la circostanza che gli altri imputati siano rappresentati, non tale da giustificare la nomina di un difensore d’ufficio alla reclamante nell’ambito dell’inc. MP __________.

3.6.

Neppure le circostanze personali sollevate dalla reclamante, segnatamente il fatto che - essendo cittadina __________ - un’eventuale condanna potrebbe avere ripercussioni sulla sua possibilità di rimanere in Svizzera, così come il fatto che l’iscrizione di un’eventuale condanna al casellario giudiziale potrebbe compromettere il suo percorso professionale, soccorrono la sua tesi.

Considerata la pena contenuta proposta nel DA __________, si deve concludere che le eventuali conseguenze personali di una possibile condanna non sono tali da giustificare la nomina di un difensore d’ufficio.

3.7.

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione 5.5.2017 emanata dal procuratore pubblico, è meritevole di tutela.

                                   4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 300.-e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

60.2017.123 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.09.2017 60.2017.123 — Swissrulings