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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.01.2017 60.2016.315

20 gennaio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·3,996 parole·~20 min·2

Riassunto

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa. Pericolo di recidiva: commissione di numerose truffe a danno di grosse catene di vendita online mediante acquisti online in internet. Nozione di pericolosità. Negata l'assistenza giudiziaria

Testo integrale

Incarto n. 60.2016.315  

Lugano 20 gennaio 2017/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 7/8.11.2016 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1  

contro

la decisione 26.10.2016 di collocamento iniziale (in sezione chiusa) del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

richiamate le osservazioni 9/10.11.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui ha chiesto la reiezione del gravame, mentre ha rinunciato a formulare osservazioni di duplica,

richiamate pure le osservazioni 21/22.11.2016 della reclamante, mediante le quali, in replica, si è riconfermata nelle proprie argomentazioni e conclusioni,

preso atto che con scritti 11.11.2016 e 24.11.2016 (duplica) il procuratore pubblico Francesca Lanz ha comunicato di non avere osservazioni da formulare rimettendosi al giudizio di questa Corte,

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   In data 24.08.2016 la Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. TPC 72.2013.106 e 72.2016.128) ha riconosciuto RE 1 colpevole di ripetuta truffa aggravata per mestiere − in parte tentata− (a danno di alcune grosse catene alimentari e di ditte di vendita online di generi alimentari, capi d’abbigliamento, mobili, elettrodomestici, CD o altro, effettuando acquisti online tramite mezzi informatici e fornendo delle generalità false, tra il novembre 2011 e il 18.02.2016 nonché tra il luglio 2006 e il luglio 2013), falsità in documenti e guida nonostante la revoca. È quindi stata condannata alla pena detentiva di 15 mesi da espiare, pena parzialmente aggiuntiva alle pene di cui alla sentenza 12.04.2005 della Pretura penale e a 5 decreti d’accusa emessi tra il 2005 e il 2009 dal Ministero pubblico. La Corte del merito ha altresì revocato la sospensione condizionale delle pene pecuniarie decretate dal Ministero pubblico: l’11.05.2009 (DAC __________) di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.-- ciascuna (per ripetuta truffa e falsità in documenti) risp. il 9.03.2009 (DA __________) di 90 aliquote giornaliere da CHF 30.-- ciascuna (per abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti). RE 1 è inoltre stata condannata a versare risarcimenti agli accusatori privati per oltre CHF 8'000.-- ed è stata ordinata l’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP.

                                         La sentenza è passata in giudicato.

                                  b.   Con decisione 26.10.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo ravvisato un concreto pericolo di recidiva.

                                         Ciò in considerazione della precaria situazione socio-familiare ed economica della reclamante, la quale al momento del suo arresto (18.02.2016) non avrebbe disposto di alcun mezzo di sostentamento lecito, come pure tenuto conto del fatto che le precedenti numerose condanne e la pena detentiva subita non avrebbero funto da deterrente nel commettere nuovamente reati dello stesso tipo (via internet).

                                         Il giudice, posta l’assenza di un’attività lavorativa della reclamante e considerato il peculio quale suo solo reddito e prevedendo quindi verosimilmente una procedura d’incasso infruttuosa, ha commutato in complessivi 120 giorni di pena detentiva sostitutiva, le pene pecuniarie di 30 giorni risp. di 90 giorni decretate dal Ministero pubblico l’11.05.2009 risp. il 9.03.2009.

                                         Il magistrato ha quindi calcolato, i seguenti termini d’espiazione:

                                         1/3                                  24.06.2016

                                         1/2                                  28.09.2016

                                         2/3                                  03.01.2017

                                         Fine pena                     13.07.2017.

                                   c.   Con esposto 7/8.11.2016 RE 1 si aggrava contro la decisione 26.10.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, postulando il collocamento in sezione aperta.

                                         Riassunti brevemente i fatti, essa censura la commutazione delle pene pecuniarie in 120 giorni di pena detentiva sostitutiva, a suo dire, erroneamente operata dal giudice, avendo quest’ultimo dato per scontato che essa non sarebbe in grado di far fronte al pagamento delle rispettive aliquote giornaliere. Cita quindi i disposti dell’art. 36 cpv. 3 CP e sostiene la possibilità di ottenere una proroga di 24 mesi per il pagamento o la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera, in considerazione del peggioramento della propria situazione finanziaria.

                                         Asserisce che sarebbe il suo stato di carcerazione in sezione chiusa a precluderle qualsiasi possibilità di trovare un’attività lavorativa, con cui poter ottemperare alle suddette pene pecuniarie.

                                         Scongiura il pericolo di recidiva, sostenendo che in caso di scarcerazione verrebbe ripristinato il sostegno sociale, che già percepiva prima del suo arresto, ed inoltre avrebbe la possibilità di trovare un occupazione con cui mantenersi e, più concretamente, nel settore della ristorazione. Evidenzia inoltre che con l’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP, ordinata nella sentenza di merito, essa disporrebbe di un adeguato accompagnamento psicologico, già iniziato in carcere, atto ad impedire un’eventuale recidiva.

                                         Contesta di esser stata priva di mezzi di sostentamento leciti al momento del suo arresto e di avere una situazione familiare precaria, rilevando che i diritti di visita con i propri figli minorenni sarebbero ostacolati dai rispettivi padri. Evidenzia che il legame con tali minorenni verrebbe ulteriormente peggiorato con un collocamento in sezione chiusa.

                                         Chiede infine di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                  d.   Nelle proprie osservazioni 9/10.11.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi ribadisce l’assenza di entrate della reclamante prima del suo arresto e come essa, nel proprio gravame, non abbia reso verosimile la possibilità di far fronte al pagamento delle pene pecuniarie, nemmeno in forma rateale.

                                         Conferma un alto pericolo di recidiva a fronte dei di lei precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale nonché dell’impressionante serie di reati di cui alla condanna del 24.08.2016, realizzati per lo più utilizzando internet. Mezzo quest’ultimo accessibile in sezione aperta, essendovi la possibilità di utilizzare cellulari e collegamenti internet personali.

                                   e.   In replica la reclamante conferma di contestare la commutazione delle pene pecuniarie in pena detentiva sostitutiva, senza esserle stata data la possibilità di pagarle mediante il collocamento in sezione aperta o di eseguire lavori di pubblica utilità. Ciò che inoltre sarebbe più atto al suo reinserimento sociale.

                                         Ribadisce l’assenza di un pericolo di recidiva in considerazione del sostegno e del controllo garantiti dalla misura ex art. 93 CP, ordinata nella sentenza di merito, e della possibilità offertale di trovare un’occupazione in caso di collocamento in sezione aperta. Inoltre tale collocamento potrebbe essere assortito dell’obbligo “di solo utilizzo di cellulari di prima generazione a al divieto di utilizzare internet” (replica 21/22.11.2016, p. 2).

                                    f.   Sentita RE 1 in udienza del 9.12.2016 e preso atto dei preavvisi delle autorità interpellate, con decisione 12.12.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi non le ha concesso la liberazione condizionale (inc. GPC __________).

                                         Il giudice ha in particolare formulato una prognosi negativa circa il pericolo di recidiva, ritenuto che la reclamante non avrebbe portato la prova delle due possibilità lavorative da lei asserite e, malgrado i di lei buoni propositi, non avrebbe ancora organizzato il prosieguo della sua presa a carico. Essa verrebbe quindi a trovarsi nelle medesime condizioni precedenti il suo arresto, segnatamente “tornerebbe a vivere nel suo appartamento grazie al sostegno dell’assistenza, senza lavoro e senza presa a carico” (decisione 12.12.2016 del GPC). La liberazione condizionale, in tale situazione, sarebbe dunque prematura.

                                  g.   In data 19.12.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi sulla base dell’art. 46 cpv. 5 CP − secondo cui la revoca della sospensione condizionale non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova − ha rilevato la nullità ex tunc delle revoche, pronunciate nella sentenza 24.08.2016 della Corte delle assise correzionali, della sospensione condizionale delle pene pecuniarie decretate dal Ministero pubblico: il 9.03.2009 di 90 aliquote giornaliere (DA __________) risp. l’11.05.2009 di 30 aliquote giornaliere (DAC __________)

                                         Pertanto ha ricalcolato i termini di esecuzione sulla base della pena detentiva di 15 mesi di cui alla condanna del 24.08.2016, dedotto il carcere preventivo sofferto, senza più tener conto dei 120 giorni di pena detentiva sostitutiva, segnatamente:

                                         1/3                                  15.05.2016

                                         1/2                                  30.07.2016

                                         2/3                                  15.10.2016

                                         Fine pena                     15.03.2017.

                                         Per il resto, richiamate le proprie decisioni del 26.10.2016 e del 12.12.2016 ha confermato il proseguimento del collocamento in sezione chiusa (inc. GPC __________).

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L’art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

                                         1.2.

                                         Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.3.

                                         Il gravame, inoltrato il 7/8.11.2016, contro la decisione 26.10.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 27.10.2016, è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                         RE 1, quale condannata e destinataria della decisione impugnata che la tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimata a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

                                         Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

L’art. 377 cpv. 1 CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.

Abbandonata la distinzione posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP tra stabilimenti per condannati primari e quelli per recidivi, le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 2).

                                         2.2.

                                         A livello cantonale − oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) − l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM) − in vigore dal 9.03.2007 − stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

                                         L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) − in vigore dall'1.01.2011 − precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

                                         La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

                                         2.3.

                                         Interpretato e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.

                                         In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

                                         In definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i delinquenti violenti (“Gewaltdelinquenten”), i delinquenti pericolosi (“gemeingefährliche Delinquenten”) nei confronti della collettività, della popolazione carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i condannati all’internamento (“Verwahrte”), e, dall’altro lato, quei condannati fermamente risoluti a fuggire (BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4).

                                         Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).

                                         Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

                                         Ai fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono sempre più rilevanti anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“sog. generalpräventive Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].

                                         2.4.

                                         Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, il testo di legge non richiede espressamente, che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità. Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Per la dottrina infatti detti reati devono essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP nota 3).

                                         In effetti, in maniera generale per la dottrina, la nozione di pericolosità − che consiste di regola nel pericolo che vengano commessi nuovi (“erneute”), ripetuti (“wiederholte”), ulteriori (“weitere”) reati (“Straftaten”) − presuppone la commissione di un qualsiasi reato o per lo meno di un crimine o di un delitto. Tuttavia nel caso dell’internamento ex art. 64 CP oppure dell’apertura del regime d’esecuzione giusta l’art. 75a CP oppure ancora del pericolo di reiterazione (“Wiederholungsgefahr”) e del passaggio all’atto (“Ausführungsgefahr”) nel caso della carcerazione preventiva o di sicurezza di cui agli art. 221 cpv. 1 lit. c CPP e 221 cpv. 2 CPP, i presupposti del concetto di pericolosità si restringono, richiedendo che il reato di cui si teme la perpetrazione sia di un determinato tipo (ad es. di reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona ex art. 64 cpv. 3 CP) e/o vi sia un’alta verosimiglianza che l’atto illecito possa essere perpetrato. Si parla in questo senso di una pericolosità qualificata (U. WEBER, Die gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und Ausführungsfegefahr, in ZStrR 132/2014, p. 370-371).

                                         Al di fuori di queste situazioni la nozione di pericolosità a cui determinate norme penali − tra cui anche il collocamento in sezione chiusa regolato dall’art. 76 cpv. 2 CP − fanno riferimento, consiste nel pericolo che l’interessato possa commettere degli altri reati (“irgendwelche weitere Straftaten”; Trechsel/Pieth, Praxiskommentar − TRECHSEL/AEBERSOLD, ed. 2013, art. 75a CP n. 2 in fine); dunque non solo reati contro la vita o l’integrità fisica, psichica o sessuale, ma anche reati patrimoniali, purché a livello di crimini o delitti.

                                         2.5.

                                         La nozione di “pericolosità” non è una caratteristica insita nell’autore, bensì il risultato di un complesso di caratteristiche personali, circostanze di vita e condizioni ambientali che comportano l’attendibilità di determinate concrete violazioni di beni giuridici (Messaggio CF del 21.09.1998 concernente la modifica del CPS e del CPM nonché una LF sul diritto penale minorile, in FF 1999 II p. 1777; U. WEBER, op. cit., in ZStrR 132/2014, p. 370).

                                         Per giudicare tale nozione occorre procedere ad una valutazione dei rischi e formulare una prognosi circa il comportamento futuro (U. WEBER, op. cit., in ZStrR 132/2014, p. 372).

                                         Trattasi di una valutazione complessiva dell’atto e dell’autore (“Gesamtwürdigung vom Tat und Täter”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 64 CP n. 67].

                                   3.   Da quanto in atti emerge che RE 1, cittadina svizzera, madre di tre figli minorenni (sui quali avrebbe perso la custodia nel 2013), all’età di 46 anni, vanta numerosi precedenti penali per reati prevalentemente patrimoniali.

                                         Tra il novembre 2011 e il luglio 2013, pur essendo priva dei necessari mezzi finanziari per provvedere al pagamento, ha in numerose occasioni ordinato merce via internet fornendo nomi fittizi o il nominativo di conoscenti o di vicini di casa oppure il proprio nome ma falsato, a danno di diverse società con vendita online. Arrestata il 10.07.2013 essa è poi stata scarcerata il 10.09.2013 con decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Dal giugno 2014 è poi ricaduta nel delinquere iniziando una nuova impressionante serie di ordinazioni illecite di merce in internet, che soltanto il suo nuovo arresto, avvenuto il 18.02.2016, ha posto fine. Il tutto per merce (come beni di consumo, stoviglie, posate, abbigliamento, scarpe, accessori vari, bigiotteria, apparecchi elettronici, CD, pneumatici, mobilio e altro) di un valore complessivo di oltre i 100'000.- franchi.

                                         Ciò è sfociato nella condanna del 24.08.2016 della Corte delle assise correzionali, per cui sta espiando attualmente la pena.

                                         Essa, anziché trarre i mezzi con cui sostentarsi da un lavoro onesto e regolare, per un lungo periodo di tempo e per un impressionante numero di volte è ricaduta nel delinquere tanto da farne mestiere. Né i diversi decreti d’accusa in cui è incorsa nel corso di vari anni, né il periodo trascorso in carcere e nemmeno la sua responsabilità di madre, di tre figli minorenni di cui ha sostenuto voler riguadagnare la fiducia, l’hanno fatta desistere dal ricadere nel delinquere.

                                         Tale pervicacia e spregiudicatezza nel reiterare nei reati contro il patrimonio, per procacciarsi beni ben al di là dello stretto necessario per un valore complessivo considerevole, a danno di diverse ditte, con conseguenze negative anche per terze persone a lei vicine di cui ha fatto uso abusivo del nominativo, rendono alto e concreto il rischio di recidiva.

                                         Considerato il modo con cui ha ripetutamente perpetrato le truffe facendo facilmente capo a mezzi informatici che gli hanno permesso di accedere a internet, l’alleggerimento del grado di sicurezza previsto con il collocamento in sezione aperta, dove tale accesso è possibile, non si concilia con l’alto e concreto pericolo di recidiva.

                                         In tale situazione la decisione qui impugnata è giustificata e merita di essere tutelata.

                                   4.   Il reclamo è respinto. Tenuto conto della particolarità del caso e della difficile situazione economica della reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

                                   5.   5.1.

                                         RE 1 postula la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria nella sua forma più ampia.

                                         5.2.

                                         Il diritto all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, in ambito di esecuzione delle pene e delle misure, sono determinati dalle norme di diritto cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall’art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

                                         5.3.

                                         In concreto va ammessa la difficile situazione economica della reclamante, alla quale da un lato nel procedimento del merito è stato assegnato un difensore d’ufficio, e dall’altro lato dagli atti risulta che fino al momento del suo arresto essa era a carico del sostegno sociale.

                                         Nondimeno la fattispecie in esame non presenta difficoltà giuridiche tali da rendere indispensabile la presenza di un rappresentante legale che ne tuteli i suoi diritti in questa sede. La Difesa si è d’altronde limitata, in buona sostanza, a far valere semplici circostanze di fatto, sostenendo che le conclusioni tratte dal giudice nella decisione avversata erano errate.

                                         Inoltre va considerato che la prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commmentario CPP − M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr. anche sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1.).

                                         A fronte inoltre della pesante recidiva della reclamante su un lungo lasso di tempo, così come della sua delicata situazione economica, personale e familiare, l’esito del gravame appariva d’acchito privo di probabilità di successo.

                                         Pertanto la richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 CPP, 74 ss., 76, 377 CP, la LEPM, il REPM, il RSC, l’art. 29 cpv. 3 Cost., ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   5.   Intimazione:

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Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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