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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.03.2015 60.2015.94

30 marzo 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·427 parole·~2 min·2

Riassunto

Reclamo contro il decreto dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, che aveva accordato il pagamento rateale di una multa per un importo superiore a quanto richiesto dal reclamante. Irricevibilità per incompetenza della CRP nel quantificare gli importi di rateizzazione

Testo integrale

Incarto n. 60.2015.94  

Lugano 30 marzo 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 11/12.3.2015 presentato da

RE 1

  contro

il decreto di revoca datato 3.3.2015 emanato dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (inc. __________);

ritenuto che, con decisone del 27.1.2015, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha commutato una multa di CHF 1'900.-, inflitta al qui reclamante, in una pena detentiva di 19 giorni;

ritenuto che, in data 12.2.2015, RE 1 ha chiesto di poter pagare la multa in forma rateale, suggerendo un importo mensile di CHF 80.-;

ritenuto che, in data 3.3.2015, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha accordato il pagamento rateale, fissando delle rate mensili superiori, con l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento di una sola rata, avrebbe emanato un nuovo decreto di commutazione in pena detentiva sostitutiva;

ritenuto che, in medesima data, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha revocato la sua precedente decisone di commutazione del 27.1.2015, indicando quale via di ricorso il reclamo a questa Corte;

ritenuto che, con scritto 11/12.3.2015 indirizzato a questa Corte, RE 1 argomenta unicamente con riferimento all’ammontare delle rate;

ritenuto che, con scritto 12.3.2015, questa Corte ha chiesto al reclamante di precisare il motivo dell’impugnazione, stante l’intervenuta revoca del decreto di commutazione in una pena detentiva sostitutiva a suo favore;

ritenuto che, con invio del 24.3.2015, RE 1 ha spedito unicamente ancora una copia del suo scritto dell’11/12.3.2015;

rilevato che il reclamante non ha legittimazione ad impugnare l’unica decisione che indicava la vie di ricorso, ovvero la decisione di revoca, in quanto a lui favorevole;

ritenuto che questa Corte non ha competenza per la quantificazione degli importi di rateizzazione;

ritenuto che il reclamo è pertanto irricevibile;

ritenuto che, vista la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese;

visto l'art. 385 cpv. 2 CPP e ogni altra norma applicabile;

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-      

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

60.2015.94 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.03.2015 60.2015.94 — Swissrulings