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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.04.2015 60.2015.66

30 aprile 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,642 parole·~13 min·2

Riassunto

Reclamo contro il decreto di tassazione della nota professionale del difensore d'ufficio emanato dal GPC sedente in materia di applicazione della pena. LAG. LEPM

Testo integrale

Incarto n. 60.2015.66  

Lugano 30 aprile 2015/jf  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 20/23.2.2015 presentato da

RE 1  

  contro

il decreto di tassazione di nota professionale 11.2.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della pena, inerente alla difesa d’ufficio operata a suo favore dall’avv. PI 1, __________, nell’ambito dei procedimenti inc. GPC __________ e __________;

visto lo scritto 24/25.2.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale comunica di non avere considerazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

richiamate le osservazioni 4/5.3.2015 dell’avv. PI 1, con cui chiede di respingere il gravame;

considerato che RE 1, interpellato, non ha presentato osservazioni di replica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con sentenza 24.3.2011 la Corte delle assise criminali di __________, ha condannato RE 1 siccome ritenuto colpevole di tentata rapina, estorsione (tentata e consumata), falsità in documenti, falso allarme, tentata coazione, furto, danneggiamento (di lieve entità), circolazione senza licenza o targhe e circolazione senza l’assicurazione RC, condannandolo alla pena detentiva di 2 anni e 9 mesi, a valere quale pena unica, sospesa giusta l’art. 57 CP per dar luogo ad un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP (inc. TPC __________).

b.A seguito di tale sentenza il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in data 1.6.2011, ha deciso il collocamento iniziale di RE 1 presso la sezione chiusa del penitenziario __________ di __________, per l’esecuzione della misura terapeutica stazionaria (inc. GPC __________).

c.                                           Nell’ambito della procedura di rivalutazione della misura terapeutica stazionaria, in data 4.9.2012, il giudice dei provvedimenti coercitivi, ha nominato l’avv. PI 1 difensore d’ufficio di RE 1 con beneficio del gratuito patrocinio (doc. 9, inc. GPC __________).

d.    Nel frattempo il giudice dei provvedimenti coercitivi ha aperto un nuovo incarto relativo alla rivalutazione delle misure terapeutiche stazionarie di RE 1 nonché alla liberazione condizionale da tale misura (inc. GPC __________).

Nell’ambito di tale nuovo incarto, in data 25/27.11.2014 l’avv. __________ ha comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi di aver ricevuto mandato di patrocinio da RE 1, chiedendo contestualmente la revoca della difesa d’ufficio affidata all’avv. PI 1 (doc. 58, inc. GPC __________).

                                   e.   In data 9/10.12.2014 l’avv. PI 1 ha trasmesso al giudice dei provvedimenti coercitivi la sua nota d’onorario, con il relativo dettaglio delle prestazioni effettuate nell’ambito degli incarti GPC __________ e __________, per la somma totale di CHF 5'110.80 (doc. 59, inc. GPC __________).

                                    f.   Con decreto 11.2.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha tassato la nota di cui sopra approvandola, così come esposta, per la cifra di CHF 5'110.80 (doc. 62, inc. GPC __________).

                                  g.   Con gravame 20/23.2.2015 RE 1 impugna il suddetto decreto di tassazione, rilevando di aver “accusato per inadempienza l’avv. PI 1 presso l’ordine degli Avvocati del Canton Ticino”, in data 28.1.2015, e, precisando altresì di aver richiesto – in data 22.1.2015 – “all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, di non effettuare pagamenti della fattura dell’avvocato PI 1 visto la questione aperta presso l’ordine degli Avvocati” (reclamo 20/23.2.2105, p. 1).

Il reclamante contesta dunque “l’operato e l’ammontare della prestazione che non corrisponde al lavoro svolto”, calcolandolo in CHF 800.--.

Accenna infine al danno asseritamente arrecatogli dall’avv. PI 1.

                                         Delle ulteriori allegazioni addotte dal reclamante, così come delle osservazioni dell’avv. PI 1, si dirà, laddove necessario, nei considerandi successivi.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Con l’entrata in vigore del CPP l’1.1.2011, che disciplina sia il patrocinio d'ufficio, sia l'assistenza giudiziaria nei procedimenti penali – in virtù della forza derogatoria del diritto federale – si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto federale. In questo senso è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.6.2002 sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (LAG), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011 (in vigore retroattivamente all’1.1.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto una competenza residua; è il caso dell’ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, ed in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

                                         1.2.

                                         L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino dall’1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a prolungare (lit. c), sopprimere le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato (lit. d), nonché ad adottare le decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica stazionaria (lit. g) e le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria (lit. i).

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

                                         1.3.

                                         Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito.

Giusta l’art. 12 LAG le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente (cpv. 1). Il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito (cpv. 2).

                                         La fattispecie nell’ambito della quale è stato nominato l’avv. PI 1 riguarda le misure terapeutiche stazionarie, nonché la loro rivalutazione, a cui è stato sottoposto RE 1 a seguito della sentenza di condanna 24.3.2011 di cui si è detto sopra.

                                         Il decreto di tassazione 11.2.2015 emanato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in applicazione dell’art. 10 LAG, è quindi impugnabile (ai sensi dell’art. 393 ss. CPP) alla Corte dei reclami penali, autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena ex art. 12 LAG in combinazione con l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

                                   2.   2.1.

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         2.2.

                                         Il gravame, inoltrato in data 20/23.2.2015 alla Corte dei reclami penali, contro il decreto di tassazione 11.2.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), è tempestivo e - come detto proponibile giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, in combinazione con l’art. 12 LAG.

                                         2.3.

                                         RE 1, nella sua qualità di imputato che reputa troppo elevata la retribuzione del difensore d’ufficio, è pacificamente legittimato a reclamare contro il decreto di tassazione 11.2.2015, in quanto, ai sensi dell’art. 6 LAG (applicabile su rinvio dell’art. 9 LAG), la persona beneficiaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando il cambiamento della sua situazione economica lo permette.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

                                   3.   3.1.

                                         Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti;

                                         Ai sensi dell’art. 4 LAG al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale.

                                         3.2.

                                         Alla fattispecie è dunque applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.

                                         3.2.1.

                                         Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e, ancora, per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

                                         All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione copre il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso stesso.

                                         L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.00/ora (art. 4 cpv. 3 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora; l’onorario del praticante legale è stabilito in CHF 110.00/ora (art. 5a Rtar).

                                         3.2.2.

                                         Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (cfr. per es. decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

                                         Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

                                   4.   4.1.

                                         Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha approvato la nota professionale 9/10.12.2014 dell’avv. PI 1 per la somma di CHF 5'110.80, così come esposta dal legale, senza dunque apportare alcuna detrazione alla stessa.

                                         4.2.

                                         Con reclamo 20/23.2.2015 RE 1 fa “ricorso al pagamento della fattura di CHF 5'110.80”, facendo notare di aver segnalato l’avv. PI 1 all’Ordine degli avvocati in quanto non l’avrebbe diligentemente assistito e sarebbe dunque inadempiente nei suoi confronti (reclamo 20/23.2.2015, p. 1).

                                         RE 1 non censura quindi le singole prestazioni indicate nella nota professionale del difensore, ma si limita a ritenere che “l’ammontare delle prestazioni (...) non corrisponde al lavoro svolto”, riconoscendolo unicamente per la somma totale di CHF 800.-- (reclamo 20/23.2.2015, p. 1).

                                         4.3.

Come visto, dagli atti risulta che l’avv. PI 1 è stato nominato difensore d’ufficio il 4.9.2012, nell’ambito dell’inc. GPC __________ (cfr. doc. 9). Il suo mandato è proseguito anche nell’ambito dell’inc. GPC __________, sino all’intervento dell’avv. __________, in data 25/27.11.2014 (doc. 58, inc. GPC __________).

                                         4.3.1.

Da un accurato esame dell’inc. GPC __________ risulta - tra l’altro -, che l’avv. PI 1 ha ricevuto in copia le svariate decisioni emanate dal giudice dei provvedimenti coercitivi, nonché altri atti, al fine di esaminarli.

Tra i più importanti figurano il decreto di nomina 4.9.2012 del perito (doc. 8), la perizia psichiatrica 5/8.10.2012 della dr.ssa med. __________ (doc. 14 e 17), lo scritto 30.11.2012 alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (doc. 22) e la decisione 28.3.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di liberazione condizionale dalla misura terapeutica stazionaria (doc. 31).

L’avv. PI 1 ha poi partecipato a diversi verbali di discussione: il  20.11.2012 (doc. 21), il 17.5.2013 (doc. 35) e l’11.6.2013 (doc. 44).

La nota professionale dell’avv. PI 1 attesta inoltre, per quanto concerne tale incarto, svariati colloqui con il giudice dei provvedimenti coercitivi, nonché con il reclamante nel corso del procedimento di rivalutazione della misura terapeutica stazionaria.

                                         4.3.2.

Esaminando pure l’inc. GPC __________ risulta che l’avv. PI 1 ha ricevuto - per disamina - svariati atti e/o decisioni, tra cui: il decreto di nomina 27.11.2013 del perito (doc. 10), la perizia psichiatrica 30.4.2014 del dr. med. __________ (doc. 30 e 31) nonché la richiesta di preavviso 7.7.2014 alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (doc. 40) con la relativa risposta 5.9.2014 (doc. 49 e 51).

L’avv. PI 1, in nome e per conto di RE 1, ha poi: chiesto in data 3.12.2013 un congedo per il giorno di Natale (doc. 12), chiesto una delucidazione della perizia di cui sopra in data 30.5.2014 (doc. 32) ed inviato delle osservazioni il 27.10.2014 (doc. 57).

Risulta poi che lo stesso ha partecipato ai verbali di udienza il 26.6.2014 (doc. 37) ed il 25.9.2014 (doc. 54).

                                         Anche per questo incarto, la nota professionale qui in questione attesta svariati colloqui con il magistrato e con il cliente.

                                         4.3.3.

                                         In siffatte circostanze, si deve concludere che il decreto di tassazione qui impugnato approvi, anche senza una valutazione specifica di ogni singola posta indicata nella nota professionale 9/10.12.2014, quanto effettivamente effettuato dal difensore nell’ambito dei citati procedimenti nel rispetto dei principi esposti ai considerandi 3.2.1. e 3.2.2..

Le contestazioni di RE 1 in merito all’operato e/o ad ipotetiche inadempienze dell’avv. PI 1 esulano dalla presente procedura di reclamo: le stesse andranno - se del caso - vagliate dall’Ordine degli avvocati, peraltro già interpellato dal reclamante.

                                         4.4.

                                         Il decreto di tassazione 11.2.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, è meritevole di tutela.

                                   5.   Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. All’avv. PI 1, che ha personalmente redatto le osservazioni, non sono assegnate ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 10 ss. LAG, 10 ss. LEPM, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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