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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 02.12.2015 60.2015.352

2 dicembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,927 parole·~10 min·2

Riassunto

Reclamo contro decreto della Pretura penale che dichiara definitivo DA a seguito di mancata comparsa al dibattimento dell'opponente

Testo integrale

Incarto n. 60.2015.352  

Lugano 2 dicembre 2015/mr  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 14/15.10.2015 presentato da

RE 1  

  contro

la decisione di stralcio emanata il 30.9.2015 dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________) a seguito della mancata comparsa all’udienza convocata il 30.9.2015 a seguito dell’opposizione 3.4.2015 al decreto d’accusa n. __________ emesso il 20.3.2015 dalla Sezione della circolazione;

richiamati gli scritti 20/21.10.2015 del presidente della Pretura penale e 21/22.10.2015 della Sezione della circolazione, mediante i quali comunicano di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.In data 20.3.2015 la Sezione della circolazione ha emesso un decreto d’accusa nei confronti di RE 1, per avere l’8.1.2015, in territorio di __________, “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”, proponendo la sua condanna al pagamento di una multa di CHF 50.-- (DA n. __________, doc. 8 inc. Sezione della circolazione).

b.    A seguito dell’opposizione interposta - con scritto 3.4.2015 (cfr. doc. 9) - da RE 1 avverso il citato decreto, in data 30.4.2015 la Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa n. __________, trasmettendo gli atti del procedimento alla Pretura penale per procedere al dibattimento (cfr. doc. 11).

c.    In data 15.7.2015 il presidente della Pretura penale ha citato le parti a comparire il 30.9.2015 per procedere al dibattimento avvertendo nel contempo l’opponente che se “ingiustificatamente non compare né si fa rappresentare (...), l’opposizione è ritirata” (citazione 15.7.2015, p. 2, doc. 2, inc. __________).

Il giorno del dibattimento RE 1 non è comparso (verbale del dibattimento 30.9.2015, doc. 4, inc. __________).

d.    Con decisione 30.9.2015, il presidente della Pretura penale ha considerato la mancata comparsa dell’imputato quale ingiustificata ed ha, di conseguenza, stralciato dai ruoli il procedimento, dichiarando definitivo il decreto d’accusa __________ emanato il 20.3.2015 dalla Sezione della circolazione (doc. 5, inc. __________).

                                   e.   Con gravame 14/15.10.2015 RE 1 impugna la suddetta decisione di stralcio, sostenendo di non essere potuto intervenire al dibattimento previsto per il 30.9.2015, per gravi motivi di salute, in quanto soffrirebbe di disturbi cardiaci.

in diritto

                                   1.   Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali, dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. a CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1. e 1B_40/2013 del 26.2.2013 consid. 3.2.).

                                   2.   Il gravame, inoltrato il 14/15.10.2015 contro il decreto di stralcio 30.9.2015 del presidente della Pretura penale, è tempestivo e proponibile (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP n. 2).

                                         Le esigenze di forma e motivazione sono rispettate.

                                         RE 1, imputato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il gravame è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

                                   3.   3.1.

                                         Nell’ambito della procedura del decreto d’accusa (art. 352 ss. CPP) l’imputato può impugnare il decreto d’accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP), non necessariamente motivata (cpv. 2). In assenza di valida opposizione, il decreto d’accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3).

                                         Se è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero [Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 989 ss. (di seguito: Messaggio), p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, 2. ed., art. 355 CPP n. 1], che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposi-zione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto d’accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto d’accusa oppure promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lit. a-d CPP).

                                         Se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto d’accusa è considerato atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

                                         3.2.

                                         Giusta l’art. 356 cpv. 4 CPP, se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è considerata ritirata (BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5).

                                         La citata disposizione si applica soltanto all’opponente privato (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9) e non ad un’autorità (come ad esempio il pubblico ministero), che non è tenuta a comparire dinanzi al tribunale, ma può presentare le sue conclusioni per iscritto (Messaggio, p. 1194 nota a piè di pagina 396; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9; CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 7).

                                         L’opponente, parte alla procedura dibattimentale, può farsi rappresentare, nella misura in cui colui che dirige il procedimento non esiga la sua comparizione personale (CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 7; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP n. 3; Messaggio, p. 1195).

                                         3.3.

                                         Le citazioni del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni e delle autorità giudicanti sono emesse per scritto (art. 201 cpv. 1 CPP). Le citazioni contengono, tra l’altro, l’indicazione delle conseguenze giuridiche di un’assenza ingiustificata (art. 201 cpv. 2 lit. f CPP).

                                         Chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1 CPP). Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP) [BSK StPO – J. WEBER, op. cit., art. 205 CPP n. 1 ss.].

                                         Allo stesso modo, affinché la mancata comparizione al dibattimento non sia considerata ingiustificata, l’opponente che non vi può partecipare è tenuto a comunicarlo preventivamente al giudice che ha staccato la citazione, documentando le sue ragioni. Un’omissione da parte sua comporta un’assenza ingiustificata (CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 8).

                                         Se l’opponente privato non si presenta al dibattimento senza valido motivo, non si entra nel merito dell’opposizione: quest’ultima viene considerata ritirata ed il decreto di accusa viene confermato. Non viene dunque svolta una procedura contumaciale ai sensi degli art. 366 ss. CPP e il decreto d’accusa viene confermato (Messaggio, p. 1194 s.).

                                   4.   4.1.

                                         Come esposto nei considerandi in fatto, in seguito all’opposizione interposta il 3.4.2015 avverso il citato decreto d’accusa, in data 15.7.205, il presidente della Pretura penale ha citato l’opponente a comparire al dibattimento il giorno di mercoledì 30.9.2015 alle ore 16:00.

                                         La suddetta citazione conteneva – rettamente – l’avvertenza per lo stesso che se ingiustificatamente non fosse comparso né si fosse fatto rappresentare, l’opposizione sarebbe stata considerata ritirata, come previsto ai sensi dell’art. 356 cpv. 4 CPP (doc. 2, inc. __________). Tale citazione conteneva dunque le necessarie indicazioni circa le conseguenze giuridiche di un’eventuale mancata comparsa (ex art. art. 201 cpv. 2 lit. f CPP; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 3).

                                         4.2.

                                         Il 30.9.2015, come detto, RE 1 non è comparso in udienza, senza preventivamente comunicare al giudice della Pretura penale il motivo per cui non poteva essere presente.

                                         Unicamente in questa sede, nell’ambito di un reclamo contro il decreto di stralcio, RE 1 ha addotto i motivi della sua assenza al dibattimento, liquidando la questione con una singola frase, secondo la quale non si sarebbe presentato “per gravi motivi di salute, in quanto soffro di disturbi cardiaci” (reclamo 14/15.10.2015).

                                         Tale circostanza, oltre che non documentata, è ininfluente. L’opponente avrebbe dovuto avvisare tempestivamente la Pretura penale della sua impossibilità a partecipare al prefissato dibattimento, producendo altresì un certificato medico attestante le sue condizioni di salute ed il suo conseguente impedimento ad essere presente in aula il 30.9.2015 [cfr. art. 205 cpv. 2 CPP; BSK StPO – J. WEBER, op. cit., art. 205 CPP n. 1 ss.).

                                         4.3.

                                         Non va dimenticato che, come visto, la citazione in questione conteneva le necessarie avvertenze circa un’eventuale mancata comparsa dell’opponente al dibattimento, di modo che si può ritenere che RE 1 fosse dunque consapevole, segnatamente sufficientemente informato - in un modo a lui comprensibile - delle conseguenze della sua omissione.

                                          4.4.

                                         Nella citazione 15.7.2015 (doc. 2, inc. __________), è riportato – in calce – anche il testo dell’art. 94 CPP secondo cui la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell’inosservanza (cpv. 1). Con la precisazione che l’istanza deve essere motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso e, ancora, che entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso (cpv. 2).

In concreto RE 1 non ha presentato alcuna richiesta di restituzione del termine ex art. 94 CPP, di modo che la questione non merita ulteriori accertamenti.

                                         4.5.

                                         In siffatte circostanze, la mancata comparsa del qui reclamante al dibattimento fissato per il 30.9.2015 è quindi da considerarsi ingiustificata.

                                         Alla luce di quanto esposto sopra, il presidente della Pretura penale ha quindi rettamente decretato lo stralcio dai ruoli del procedimento penale e dichiarato definitivo il decreto di accusa n. __________ della Sezione della circolazione.

                                   5.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 205, 354, 356 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 250.-e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

            4.         Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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