Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.11.2015 60.2015.350

5 novembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,013 parole·~5 min·4

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2015.350  

Lugano 5 novembre 2015/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/13.10.2015 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere (per quanto interessa la competenza di questa Corte) la trasmissione, in copia, di tutti i decreti, passati in giudicato, a carico di una curatelata;  

premesso che la richiesta datata 9.10.2015 è giunta al Ministero pubblico il 12.10.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 13.10.2015, postulandone la reiezione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con scritto datato 9.10.2015 (spedito al Ministero pubblico e trasmesso, per competenza, a questa Corte il 13.10.2015 a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG) il IS 1, per il tramite della curatrice __________, chiede la trasmissione, in copia, di tutti i decreti emanati a carico della sua curatelata PI 2 e degli atti dei procedimenti penali pendenti e conclusi a suo carico.

A sostegno della sua richiesta ha allegato copia di un documento datato 25.01.2013, denominato "CREDENZIALE", di cui si dirà in seguito.

                                   2.   Come esposto in entrata, il procuratore pubblico postula la reiezione dell’istanza. A suo giudizio la lettera di credenziali non indicherebbe in nessun punto la facoltà di accedere agli atti di procedimenti penali pendenti o conclusi riguardanti la persona di PI 2.

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   4.1.

                                         I curatori del IS 1 (IS 1) assumono mandati dalle Autorità regionali di protezione quando le stesse istituiscono misure di protezione per le persone in difficoltà. Si prendono a carico persone con una situazione particolare e si occupano di problematiche personali e amministrative (gestione del patrimonio). L’obiettivo è di instaurare un rapporto di fiducia con l’interessato e di integrarlo, a medio termine, nella rete sociale attivando contatti professionali e sociali per riacquisire una certa autonomia (cfr. __________).

                                         In particolare è istituita una curatela generale se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 398 cpv. 1 CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (art. 398 cpv. 2 CC). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 cpv. 3 CC).

                                         4.2.

Va anzitutto rilevato che la curatrice chiede di ottenere – per quanto concerne la competenza di questa Corte – la trasmissione, in copia, di tutti i decreti emanati in ambito penale a carico della sua curatelata (con i relativi incarti), senza però precisare i motivi alla base della sua richiesta, come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

A ciò aggiungasi che la sua istanza sembra, prima facie, esulare dalle mansioni attribuitele dall’ARP __________, sede di __________ (di seguito ARP __________).

Dalla copia del documento datato 25.01.2013, intitolato "CREDENZIALE", prodotto in questa sede si evince che la citata autorità, richiamando una risoluzione del 12.10./2.11.2010 dell’allora CTR __________, ha confermato la nomina di __________ del IS 1 di __________, quale curatrice generale di PI 2, in applicazione dell’art. 398 CC.

L’ARP __________ ha altresì precisato che "(…). Compito della curatrice generale è quello di amministrare e conservare i beni della curatelata, nonché occuparsi, nella misura richiesta dalle circostanze, delle cure personali. Per quanto riguarda la gestione amministrativa la curatrice ha facoltà di raccogliere tutte le informazioni inerenti il patrimonio della curatelata, depositato presso istituti bancari, di aprire o chiudere conti, di stipulare o disdire contratti di locazione per cassette di sicurezza" ("CREDENZIALE" 25.01.2013 annesso all’istanza 9/13.10.2015, doc. CRP 1.a).

                                         Non va infine dimenticato che l’accesso da parte della curatrice a eventuali incarti penali conclusi (archiviati) rispettivamente a decisioni di natura penale, nel frattempo passate in giudicato, emanate a carico della sua curatelata costituisce un’ingerenza nella sua sfera privata che deve essere, di principio, tutelata.

                                         Ne discende che in casu, a giudizio di questa Corte, non è dato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della curatrice qui istante prevalente sui diritti personali di PI 2 ad ottenere la trasmissione, in copia, di eventuali decisioni penali (passate in giudicato) emanate a suo carico.

                                         Qualora la curatrice dovesse, in maniera imprescindibile, necessitare di eventuali decisioni penali, passate in giudicato, concernente PI 2, essa potrà formulare a questa Corte una nuova istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG, indicando però nel dettaglio i motivi alla base della sua richiesta, che deve essere necessariamente in connessione con le mansioni affidatele dall’ARP __________, come stabilito dal credenziale datato 25.01.2013.

                                   5.   Alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza deve essere conseguentemente respinta. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese in considerazione della particolarità della fattispecie.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

60.2015.350 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.11.2015 60.2015.350 — Swissrulings