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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 28.10.2015 60.2015.344

28 ottobre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·905 parole·~5 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2015.344  

Lugano 28 ottobre 2015/jf  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/8.10.2015 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione della sentenza emanata il __________ dalla Corte dei reclami penali (inc. CRP __________) ai fini dell’istruttoria della procedura ordinaria di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di quanto accaduto il __________, tra le ore __________ e le ore __________, in territorio di __________, ai danni di †__________ [ove violente e intense precipitazioni hanno provocato franamenti e straripamenti di diversi riali, tra i quali il riale __________, che, debordando, ha trasportato a valle materiale proveniente dal __________, bloccando la strada cantonale e investendo, in località __________, __________, alla guida della sua auto; la stessa è stata ritrovata morta il giorno successivo] è stato aperto d’ufficio e su denuncia dei figli della vittima (PI 2 e __________) un procedimento penale contro ignoti per l’ipotesi di reato di omicidio colposo sfociato dapprima nel decreto di non luogo a procedere emanato il __________ dal procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________) [decreto annullato in data __________ dalla (allora) Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________)], e poi nel decreto di abbandono __________ emanato dal procuratore pubblico per le ipotesi di reato di omicidio colposo (art. 117 CP) e di franamento (art. 227 cifra 2 CP) [ABB __________]. Con decisione 17.09.2013 la Corte dei reclami penali ha dichiarato irricevibile nella forma e respinto nel merito il reclamo __________ presentato da PI 2 contro l’ABB __________ (inc. CRP __________). La predetta decisione è regolarmente passata in giudicato, non essendo stata impugnata.

                                   2.   Con la presente istanza il pretore aggiunto della IS 1 Gloria Federici chiede la trasmissione della sentenza __________ emanata dalla Camera dei ricorsi penali [recte Corte dei reclami penali] (inc. CRP __________), essendo stata richiesta da entrambe le parti durante l’udienza tenutasi il 6.10.2015 e ammessa dal pretore quale prova, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa in data __________ da PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), contro __________ (patr. da: __________, __________), mediante la quale l’attore ha postulato la condanna della parte convenuta al pagamento di CHF 86'876.75, a titolo di risarcimento dei danni, sulla base della responsabilità di cui all’art. 58 CO riguardo al decesso della madre __________.

                                   3.   3.1.

                                         L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                          3.2.

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (iii)                                  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   4.   Nella fattispecie in esame – visti in particolare il contenuto della sentenza richiamata e l’oggetto della vertenza civile – appare certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e la sentenza, passata in giudicato, emanata il 17.09.2013 da questa Corte (inc. CRP __________).

                                         Giova al proposito rilevare che sia il procedimento penale (nel frattempo concluso), sia quello civile, traggono le loro origini dalla medesima fattispecie, segnatamente i fatti accaduti il __________ ai danni di †__________. PI 2, uno dei figli della vittima, è ora intenzionato a chiedere un risarcimento a carico dello __________ in applicazione dell’art. 58 CO. Il contenuto della postulata sentenza potrebbe essere potenzialmente utile ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile, anche per avere un quadro più completo della fattispecie.

                                         È inoltre pacifico che l’istanza è stata presentata da un’autorità giudiziaria (la IS 1) e che l’oggetto della richiesta (il richiamo di una sentenza passata in giudicato) è compatibile con il CPC.

In casu è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Di conseguenza la sentenza __________ (inc. CRP __________) viene trasmessa, in copia, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione.

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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