Incarto n. 60.2015.288
Lugano 14 settembre 2015/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.07./20.08.2015 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere, copia, delle verbalizzazioni di un incarto nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 16.07.2015 è giunta al Ministero pubblico il 17.07.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 19/20.08.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della querela __________ sporta dal IS 1, per il tramite del __________ (rappr. dal __________ __________), nei confronti di ignoti per l’ipotesi di reato di danneggiamento giusta l’art. 144 CP in relazione ai fatti accaduti a __________, __________, nel periodo compreso tra il __________ e il __________, segnatamente al danneggiamento della lamiera del __________ adibito al __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 22.06.2015 a favore di PI 2 (NLP __________);
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Ministero pubblico a questa Corte – il sindaco e la segretaria del __________ domandano, in nome e per conto del IS 1, per i loro atti, la trasmissione in copia delle verbalizzazioni riguardanti il summenzionato procedimento penale (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ (passato in giudicato), essendo il IS 1 qui istante stato parte (in qualità di accusatore privato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato il IS 1 qui istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, il medesimo deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo del IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria __________ (inc. MP __________) [in cui sono contenuti gli interrogatori esperiti dalla polizia], poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il IS 1 istante necessiterebbe della surriferita documentazione a completazione dei suoi atti;
che di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria __________ (inc. MP __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il IS 1 qui istante già stato parte al procedimento penale sfociato nel NLP __________ (passato in giudicato).
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera