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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.09.2015 60.2015.288

14 settembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·703 parole·~4 min·1

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2015.288  

Lugano 14 settembre 2015/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16.07./20.08.2015 presentata dal

IS 1  

  tendente ad ottenere, copia, delle verbalizzazioni di un incarto nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 16.07.2015 è giunta al Ministero pubblico il 17.07.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 19/20.08.2015, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito della querela __________ sporta dal IS 1, per il tramite del __________ (rappr. dal __________ __________), nei confronti di ignoti per l’ipotesi di reato di danneggiamento giusta l’art. 144 CP in relazione ai fatti accaduti a __________, __________, nel periodo compreso tra il __________ e il __________, segnatamente al danneggiamento della lamiera del __________ adibito al __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 22.06.2015 a favore di PI 2 (NLP __________);

                                         che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte;

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Ministero pubblico a questa Corte – il sindaco e la segretaria del __________ domandano, in nome e per conto del IS 1, per i loro atti, la trasmissione in copia delle verbalizzazioni riguardanti il summenzionato procedimento penale (doc. CRP 1.a);

                                         che, come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta;

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ (passato in giudicato), essendo il IS 1 qui istante stato parte (in qualità di accusatore privato) al medesimo;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato il IS 1 qui istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, il medesimo deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo del IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria __________ (inc. MP __________) [in cui sono contenuti gli interrogatori esperiti dalla polizia], poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che il IS 1 istante necessiterebbe della surriferita documentazione a completazione dei suoi atti;

                                         che di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria __________ (inc. MP __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il IS 1 qui istante già stato parte al procedimento penale sfociato nel NLP __________ (passato in giudicato).

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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