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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 03.08.2015 60.2015.211

3 agosto 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·937 parole·~5 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2015.211  

Lugano 3 agosto 2015/jf  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/17.06.2015 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione di un incarto penale, nel frattempo, archiviato ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

premesso che su richiesta 21.07.2015 di questa Corte il pretore ha comunicato che la pretesa fatta valere nella causa pendente presso la Pretura istante ammonta a CHF 130'326.70 (doc. CRP 4 e doc. CRP 5);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con esposto 7/8.09.2011 la __________, __________, ha sporto querela penale nei confronti di __________, in quel periodo (perlomeno formalmente) ancora alle dipendenze della citata società, per le ipotesi di reato di calunnia, sub. diffamazione e ingiuria, in relazione all’invio di messaggi di posta elettronica a terze persone datati __________, __________, __________, __________ e __________, sostenendo in sostanza che il loro contenuto sarebbe lesivo del suo onore e danneggerebbe la sua reputazione.

                                         Dopo l’interrogatorio del direttore amministrativo della querelante e del querelato dinanzi alla Polizia, in data 8.11.2011 il procuratore pubblico Zakaria Akbas ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla summenzionata querela, poiché a suo giudizio i reati invocati non troverebbero applicazione alla fattispecie in esame (NLP __________).

                                         Il decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte.

                                   2.   Nell’ambito di una causa civile, pendente presso la Pretura qui istante, promossa con petizione 6.04.2012 da __________ nei confronti di __________, mediante la quale ha chiesto il versamento di stipendi e rimborsi spese arretrati così come un indennizzo per licenziamento "in tronco ingiustificato" per un importo complessivo di CHF 130'326.70, la parte attrice ha postulato il richiamo dal Ministero pubblico del summenzionato incarto penale sfociato nel NLP __________ (già incarto MP __________, ora incarto NLP __________).

Da qui lo scritto 15/17.06.2015 del pretore a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG, il quale precisa in particolare che "(…). I fatti per i quali __________ aveva inoltrato la querela in questione erano pure stati invocati dalla stessa ditta per giustificare il licenziamento in tronco di __________ " (istanza 15/17.06.2015, doc. CRP 1).

                                   3.   Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico per presentare eventuali osservazioni, poiché le parti del procedimento civile corrispondono a quelle del procedimento penale.

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (iii)                                  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti dal pretore nella presente richiesta, il contenuto e l’esito del procedimento penale dell’incarto penale richiamato, nonché l’oggetto della vertenza civile – appare certamente data una connessione tra la causa civile __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale sfociato nel NLP __________ (passato in giudicato) a favore di __________.

                                         Va in particolare rilevato che le parti coinvolte sono le stesse in entrambi i procedimenti: __________, attore nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto la veste di imputato in ambito penale, mentre la __________, convenuta in sede civile, aveva assunto la veste di accusatrice privata in sede penale.

                                         A ciò aggiungasi che il pretore ha precisato che in sede civile la __________ ha invocato gli stessi fatti oggetto della querela penale per giustificare la rescissione del rapporto di lavoro con effetto immediato con __________.

                                         In siffatte circostanze, gli atti istruttori dell’incarto penale richiamato potrebbero essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile volto all’ottenimento, da parte dell’attore, del versamento di stipendi e rimborsi spese arretrati nonché di un indennizzo, a suo dire, per licenziamento "in tronco" ingiustificato. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Di conseguenza l’incarto penale richiamato (NLP __________) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.

                                   6.   La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC (essendo il valore litigioso superiore a CHF 30'000.--).

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG, il CPC ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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