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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 03.06.2015 60.2015.182

3 giugno 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·797 parole·~4 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già denunciato ai sensi del previgente CPP TI quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2015.182  

Lugano 3 giugno 2015/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/22.05.2015 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;

premesso che la richiesta datata 21.05.2015 è stata inviata, via fax, al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 22.05.2015, comunicando di non opporsi all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito dello scritto 12.11.2008 dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito MROS), mediante il quale ha segnalato al Ministero pubblico di __________ un presunto caso di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, è stato aperto un procedimento penale – tra gli altri – a carico di IS 1 sfociato nel decreto di non luogo a procedere 13.07.2009, non essendo dati gli estremi del reato ipotizzato (NLP __________);

                                         che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso la (allora) Camera dei ricorsi penali;

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1, di poter esaminare e fotocopiare alcuni atti del summenzionato incarto penale;

                                         che a sostegno della sua richiesta precisa che necessiterebbe di fotocopiare alcuni atti allo scopo di avviare la procedura di regolarizzazione fiscale in __________ (doc. CRP 1.a);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento penale sfociato nel NLP __________, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di denunciato ai sensi del previgente CPP TI) al medesimo;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato ai sensi del previgente CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare, di principio, pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (e di riflesso del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto penale NLP __________ (già inc. MP __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che alcuni documenti (bancari) potrebbero essere, in effetti, potenzialmente utili al qui istante nell’ambito della procedura di regolarizzazione fiscale in __________;

                                         che – nel rispetto del diritto di essere sentito e della sfera privata e personale delle altre parti coinvolte – l’avv. PR 1 è autorizzato a fotocopiare gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ che concernono esclusivamente il suo assistito (IS 1) e utili alle sue incombenze (in particolare la documentazione bancaria agli atti), concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, compatibilmente con i suoi impegni;

                                         che l’istanza è accolta alle surriferite condizioni;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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