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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 02.06.2015 60.2015.139

2 giugno 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·777 parole·~4 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2015.139  

Lugano 2 giugno 2015/jf  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/17.04.2015 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un (non meglio precisato) verbale di un procedimento penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;

premesso che la richiesta datata 1.04.2015, spedita il 3.04.2015 è giunta al Ministero pubblico il 9.04.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 16/17.04.2015, preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che in data 7.09.2014 IS 1, mentre si trovava a bordo della sua autovettura, è stato fermato dalla Polizia per un normale controllo di circolazione;

                                         che a seguito di ciò, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a suo carico (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 28.11.2014 mediante il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di infrazione alla LCStr (guida in stato di inattitudine) giusta l’art. 91 cpv. 2 lit. a LCStr in relazione ai fatti avvenuti il 7.09.2014, nonché di contravvenzione alla LStup giusta l’art. 19a LStup in relazione ai fatti accaduti durante il mese di settembre 2013 e il mese di settembre 2014 ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote da CHF 70.-cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 2'100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'300.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti la confisca e la distruzione della marijuana sequestrata dalla Polizia il 7.09.2014, e meglio come descritto nel DA __________;

                                         che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 postula la trasmissione, in copia, "(…) del verbale inerente alla decisione del ministero pubblico: DA __________ (…)" (istanza datata 1.04.2015, doc. 1.a);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del (non meglio precisato) verbale richiesto, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che va rilevato che nell’ambito del procedimento penale in questione è stata in particolare sequestrata la sua licenza di condurre;

                                         che non è dunque da escludere che egli necessiti degli atti istruttori dell’incarto penale sfociato nel DA __________ (anche) nell’ambito della procedura amministrativa aperta a suo carico;

                                         che di conseguenza tutti gli atti istruttori dell’incarto penale DA __________ vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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